CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2022
Cassazione n. 13765/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 9 luglio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della detenzione domiciliare, rigettando la richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale e dichiarando non luogo a procedere in ordine alla richiesta di semilibertà. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen., essendo stata tenuta l'udienza 29 giugno 2022 nonostante l'assenza del difensore per impedimento professionale comunicato al Tribunale di sorveglianza in data 6 giugno 2022. L'ulteriore impegno professionale, avanti il Tribunale di sorveglianza di Salerno, non aveva orario stabilito, riguardava la concessione di misure alternative e quindi richiedeva la presenza del difensore di fiducia. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. La richiesta era stata fondata su un regolare contratto di lavoro. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza del 2 settembre 2022, successiva alla presentazione dell'impugnazione, rilevata la carenza nel dispositivo della sentenza in esecuzione del riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena, invece contenuto in motivazione, ha ordinato l'immediata sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dell'interessato e la sua immediata liberazione, se non detenuto per altra causa. Dunque, essendo stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena, l'impugnazione, in materia di misure alternative, risulta ora priva di interesse. Il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri della concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima. Va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse.Non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (Cass., Sez. I, 19 settembre 2017, n. 11302, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso