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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 08041/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE d'APPELLO di CATANIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha richiamato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza emessa in data 8 maggio 2024, confermava quella del Tribunale etneo, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di furto in abitazione.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge, lamentando la nullità della sentenza di secondo grado in quanto il decreto di citazione in appello, ex art. 601 cod. proc. pen., veniva notificato all'indirizzo pec non del difensore di fiducia dell'imputato, bensì dell'omonimo [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa.

Pertanto, la sentenza impugnata risulta viziata da nullità assoluta venuta a determinarsi.

4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza del sottofascicolo dei rilievi tecnici, comprensivi di quelli relativi al rilevamento delle impronte digitali, con impossibilità di garantire un consapevole esercizio del diritto di difesa e di contestare eventualmente il metodo utilizzato.

5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, che hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Quanto al primo motivo, dall'esame degli atti — consentito a questa Corte in ragione dell'error in procedendo dedotto, come affermato da Sez.

U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092 — risulta che effettivamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M.G.

Platania del Foro di Catania fosse difensore di fiducia dell'imputato, avendo firmato anche l'atto di appello e non risultando revoche della nomina in atti.

Il decreto di citazione per l'udienza di appello reca, erroneamente, l'indicazione quale difensore di fiducia dell'imputato dell'omonimo difensore, [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa, al quale viene indirizzata la notifica per il Bonaccorsi ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in data 14 febbraio 2024, nonché in proprio il 13 ottobre 2023, all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] All'udienza del 8 maggio 2024 veniva indicato a verbale quale difensore di fiducia il difensore del foro di Ragusa.

Ne consegue che si è integrata una nullità afferente la vocatio in ius, sia per il difensore che per lo stesso imputato, risultando la notifica effettuata ex art. 161, n comma 4, cod. proc. pen. al difensore 'non' nominato con il quale l'imputato non ha alcun rapporto professionale.

Sussiste, quindi, la1 nullità ex art. 179 cod. proc. pen. che determina l'annullamento s nnvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.

3. Il secondo motivo resta assorbito a fronte del preliminare annullamento relativo alla corretta costituzione delle parti in appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE d'APPELLO di CATANIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha richiamato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza emessa in data 8 maggio 2024, confermava quella del Tribunale etneo, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di furto in abitazione. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge, lamentando la nullità della sentenza di secondo grado in quanto il decreto di citazione in appello, ex art. 601 cod. proc. pen., veniva notificato all'indirizzo pec non del difensore di fiducia dell'imputato, bensì dell'omonimo [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa. Pertanto, la sentenza impugnata risulta viziata da nullità assoluta venuta a determinarsi. 4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza del sottofascicolo dei rilievi tecnici, comprensivi di quelli relativi al rilevamento delle impronte digitali, con impossibilità di garantire un consapevole esercizio del diritto di difesa e di contestare eventualmente il metodo utilizzato. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, che hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto al primo motivo, dall'esame degli atti — consentito a questa Corte in ragione dell'error in procedendo dedotto, come affermato da Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092 — risulta che effettivamente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M.G. Platania del Foro di Catania fosse difensore di fiducia dell'imputato, avendo firmato anche l'atto di appello e non risultando revoche della nomina in atti. Il decreto di citazione per l'udienza di appello reca, erroneamente, l'indicazione quale difensore di fiducia dell'imputato dell'omonimo difensore, [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa, al quale viene indirizzata la notifica per il Bonaccorsi ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in data 14 febbraio 2024, nonché in proprio il 13 ottobre 2023, all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] All'udienza del 8 maggio 2024 veniva indicato a verbale quale difensore di fiducia il difensore del foro di Ragusa. Ne consegue che si è integrata una nullità afferente la vocatio in ius, sia per il difensore che per lo stesso imputato, risultando la notifica effettuata ex art. 161, n comma 4, cod. proc. pen. al difensore 'non' nominato con il quale l'imputato non ha alcun rapporto professionale. Sussiste, quindi, la1 nullità ex art. 179 cod. proc. pen. che determina l'annullamento s nnvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio. 3. Il secondo motivo resta assorbito a fronte del preliminare annullamento relativo alla corretta costituzione delle parti in appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di a
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