CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22764/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato- controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova n. 1396/2024, depositatail 18 luglio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22835/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 22764/2026Data pubblicazione 06/07/20261. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] prestò assistenza in favore di El MghiliHayat e [OSCURATO:PERSONA], ammessi al patrocinio a spese dello Stato,imputati in un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale diGenova.L’attività del difensore, in particolare, consistette nellapartecipazione all’udienza di convalida dell’arresto degli imputati e, aseguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, nellapredisposizione di uno schema di richiesta di accesso al rito abbreviatoe nella partecipazione alla successiva discussione.Conclusosi il giudizio, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] presentò istanza diliquidazione dei compensi per la propria attività professionale,indicandoli in € 2.668,00, e il tribunale gli riconobbe l’importo inferioredi € 1.104,00.2. Proposta opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, lastessa fu respinta dal Tribunale di Genova, che, per quanto in questasede ancora di interesse, osservò:- che, ai fini della liquidazione dei compensi in materia di patrocinioa spese dello Stato, i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 non hannocarattere vincolante e il giudice conserva un ampio margine didiscrezionalità nella determinazione del compenso, potendo discostarsidai valori tabellari in ragione delle concrete caratteristiche dell'attivitàsvolta, quanto all’urgenza, al pregio, all’importanza, alla complessitàe agli ulteriori elementi desumibili dall’art. 12 del d.m. n. 140 del 2012;- che, nella specie, l’attività del difensore era consistita anzituttonella partecipazione in via telematica all’udienza di convalidadell’arresto, priva di elementi di complessità, e andava remunerata neilimiti di quanto svolto dopo che gli imputati, nel corso della stessa,avevano formulato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese delloNumero registro generale 22835/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 22764/2026Data pubblicazione 06/07/2026Stato, con conseguente esclusione del compenso per la fase di esamee studio, come correttamente ritenuto dal primo giudice;- che, inoltre, il difensore aveva partecipato all’udienza didiscussione nel giudizio abbreviato, anche in questo caso svolgendoquanto liquidato dal primo giudice con riferimento alla fase di esame estudio e a quella di discussione.3. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazionememoria.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 112 e 132,num. 4), c.p.c. e nullità della sentenza, il ricorrente censura lapronunzia impugnata nella parte in cui non gli ha riconosciuto alcuncompenso per la fase introduttiva del giudizio abbreviato.Osserva, al riguardo, di aver formulato specifica doglianza, conapposito motivo di opposizione al provvedimento del primo giudice,nel quale esponeva di aver predisposto una bozza di richiesta diaccesso al rito abbreviato, poi formulata personalmente dagli imputati,sì da maturare il diritto al compenso.Su tale specifica censura, il tribunale aveva anzitutto omesso diprovvedere; il mancato riconoscimento del compenso, in ogni caso,non era sorretto da alcuna motivazione; la statuizione, infine, eracomunque errata, in quanto l’art. 12, comma 3, lett. b), del d.m. 55del 2014, nell’esemplificare le attività ricomprese nella voce «faseintroduttiva», indica «gli atti introduttivi quali esposti, denuncequerele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi,Numero registro generale 22835/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 22764/2026Data pubblicazione 06/07/2026impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e lacitazione del responsabile civile».2. Il secondo motivo è rubricato «Art. 360 co. I n° 3 c.p.c.:violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 12 D.M. 55/2014- in relazione alla tabella n° 15 ad esso allegata - e 109 DPR115/2002)».Il ricorrente osserva che il tribunale ha escluso il suo diritto alcompenso per le fasi di esame e studio, in relazione all’udienza diconvalida, perché le relative attività erano state poste in essereanteriormente all’istanza di ammissione, da parte degli imputati, alpatrocinio a spese dello Stato (recte: alla riserva formulata dagliimputati di presentare istanza di ammissione nel corso dell’udienza diconvalida, come poi effettivamente accaduto).Una tale decisione sarebbe erronea, rientrando in detta attività –in base al combinato disposto degli artt. 109 del d.P.R. n. 115 del 2002e dell’art. 12 co. 3 lett. a), del d.m. n. 55 del 2014 – anche «l’esamee studio degli atti», «le consultazioni con il cliente» e «le relazioni o ipareri scritti o orali», atti, tutti questi, che certamente non siesauriscono al momento che precede la celebrazione dell’udienza diconvalida.In ogni caso, ed anche a voler ritenere corretta tale esclusione, ilcompenso liquidato dal tribunale era inferiore alla metà del valoremedio stabilito nelle tariffe professionali applicabili, e dunqueall’ammontare minimo prescritto dall’art. 12 del D.M. 55/2014, comemodificato dal D.M. 37/2018, applicabile ratione temporis.3. I due motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loroconnessione, sono fondati nei limiti di cui in appresso.3.1. Il primo motivo non è fondato per la parte in cui denuncia unvizio di omessa pronuncia.Numero registro generale 22835/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 22764/2026Data pubblicazione 06/07/2026Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Cortequello secondo cui detto vizio non sussiste quando, dalla lettura delladecisione, è consentito implicitamente ricavare che una domanda oun’eccezione sono state disattese.Si è affermato, in particolare, che non ricorre il vizio di mancatapronuncia su una domanda od eccezione qualora essa, anche se nonespressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione diaccoglimento della pretesa e valga così a significareun’implicita pronunzia di rigetto; in questo caso, il mancato esame puòfarsi valere non già quale omessa pronuncia, e dunque violazione diuna norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazionedi legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo dilegittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulladecisività del punto non preso in considerazione (così Cass. 6novembre 2020, n. 24953; nello stesso senso, successivamente, Cass.8 maggio 2023, n. 12131).Nel caso di specie, come si è detto, il giudice a quo ha ritenutoespressamente che le attività remunerabili per la partecipazione algiudizio abbreviato, in relazione alla complessità della vicendaprocessuale e al grado di impegno richiesto, fossero contenute nellefasi di “esame e studio” e “discussione”, con ciò rendendo unadecisione incompatibile con il riconoscimento di voci ulteriori.Peraltro, è noto che il ricorso ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore dellaparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è atto diimpugnazione, bensì di introduzione di un procedimento contenzioso,nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezzadella liquidazione in base ai criteri legali e a prescindere dalleprospettazioni dell’istante, con l’unico obbligo – al fine del rispettoNumero registro generale 22835/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 22764/2026Data pubblicazione 06/07/2026dell’art. 112 c.p.c. – di non superare la somma richiesta (Cass. 19novembre 2025, n. 30481; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1470).3.2. Per i restanti profili in cui si articolano, le censure sono invecemeritevoli di àdito.La scelta del giudice a quo di non remunerare l’attività svolta dalricorrente in relazione alla fase introduttiva del giudizio abbreviato –pur a fronte del rilievo della predisposizione della relativa richiesta daparte sua, di cui lo stesso provvedimento impugnato dà atto (pag. 2)– non è supportata da alcuna motivazione; non può certamenteritenersi idonea a tal fine, infatti, l’indicazione del fatto che ladiscussione in sede di abbreviato non sarebbe stata particolarmenteimpegnativa, circostanza idonea a contenere, ma non certo a negare,il compenso per l’attività prestata.La statuizione, inoltre, non appare giustificata alla luce del rilievo,condivisibilmente svolto dal ricorrente, circa la necessità di unadeguato confronto con il contenuto dell’art. 12, comma 3, lett. b), deld.m. n. 55 del 2014; tale ultima norma, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, contiene infatti un’elencazione non tassativa, ma tale daricomprendere tutte le attività – quali richieste, istanze, osservazionied opposizioni – che precedono l’avvio della discussione, ancorchérese in forma orale (Cass. 30 maggio 2026, n. 16946; Cass. 23 marzo2023, n. 8414).In relazione, poi, all’attività prestata per l’udienza di convalida, ilprovvedimento impugnato ha limitato il compenso a quello dovuto perl’attività «svolta in seguito alla presentazione dell’istanza diammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ovvero quella svolta inconcomitanza con la celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto,escludendo la fase di esame e studio dalla valutazione dellaliquidazione».Numero registro generale 22835/2024Numero sezionale 1694/2026Numero di raccolta generale 22764/2026Data pubblicazione 06/07/2026Così statuendo, il giudice a quo ha tuttavia trascurato diconsiderare che l’attività d’udienza comprende necessariamente ancheuno studio pregresso; ed invero, dando atto che la domanda diammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era statapresentata in sede di udienza di convalida, non ha attribuito rilievo alfatto, pure indicato dal ricorrente, secondo cui la fase di esame e studionon si esaurisce certo nelle sole antecedenze temporali dell’udienza diconvalida, rendendosi invece normalmente necessario l’ulterioreesame di atti anche nel corso della stessa, ovvero nelle immediatesusseguenze, in prospettiva della scelta del rito applicabile una voltaesauritasi la fase inerente allo status libertatis.4. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione ai profilispecificati.La decisione impugnata è conseguentemente cassata, con rinvio alTribunale di Genova in persona di diverso magistrato, il qualeprovvederà al riesame della vicenda alla luce degli indicati profili,liquidando altresì le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese, al Tribunale di Genova.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 2 luglio 2026.Il PresidenteMauro Mocci