CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 35035/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Podyt [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato. Alla Corte di appello che ha desunto il coinvolgimento morale e materiale dell'imputato nei reati di falso di cui ai capi L1) e L2) dalla sua incontestata partecipazione al reato di falsa attestazione dello stato di residenza di cui al capo L), la difesa ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare la astratta possibilità che i reati potessero essere stati commessi senza alcun accordo con l'odierno imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marzo 2022.