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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20207/2026

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ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Duccillo, entrambi del foro di Napoli-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diNapoli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania n. 3607/2025 del 13/5/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di concessionaria peril servizio di accertamento e riscossione della TARI per conto del Comune diNapoli, notificava il 7/12/2023 alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. l’avviso diaccertamento n. 965/41526 del 25/10/2022 per la TARI relativa all’annoNumero registro generale 19863/2025Numero sezionale 4505/2026Numero di raccolta generale 20207/2026Data pubblicazione 16/06/20262020, per l’importo di euro 167.064, con riguardo ad un immobile sito inNapoli alla [OSCURATO:PERSONA]

380. La contribuente impugnava l’atto impositivodavanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.2.

In particolare, la contribuente deduceva violazione di legge,allegando di avere già proposto impugnazione avverso un avviso dipagamento prodromico all’avviso di accertamento di cui sopra, relativo allamedesima imposta e alla medesima annualità, emesso dal Comune di Napolie che la lite era stata definita tramite condono.

In sostanza, laconcessionaria aveva notificato un avviso di accertamento riguardante unapretesa impositiva già avanzata dal Comune di Napoli e oggetto dicontroversia già definita con condono.

La seconda impugnazione, inoltre,era stata preceduta da richiesta di annullamento in autotutela in viaamministrativa, che era rimasta priva di riscontro.3.

La concessionaria si costituiva nel giudizio avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento, chiedendo che venissedichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazionedelle spese, mentre la contribuente, con memoria illustrativa, chiedeva lacondanna della controparte al pagamento delle spese giudiziali in base allasoccombenza virtuale, in quanto l’atto impositivo era stato emesso in totalecarenza di potere e in ragione del fatto che la concessionaria avesseannullato l’avviso solo dopo la notifica del ricorso, non riscontrando l’istanzadi autotutela.4.

Il giudice di prime cure dichiarava l’estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere, così motivando sulle spese: «LaCorte prende atto dell’annullamento dell’avviso di accertamento impugnatoda parte dell’Ente e dichiara cessata la materia del contendere.

Inconsiderazione della natura dell’atto impugnato, delle questioni giuridicheposte all’esame del giudicante, del comportamento processuale conformeNumero registro generale 19863/2025Numero sezionale 4505/2026Numero di raccolta generale 20207/2026Data pubblicazione 16/06/2026al principio di lealtà delle ricorrenti, sussistono giusti motivi per compensaretra le parti le spese di causa.».5.

Avverso la sentenza, con particolare riferimento alla statuizione sullespese giudiziali, proponeva appello la contribuente.6.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campaniarigettava l’impugnazione.7.

Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione lacontribuente, affidando le proprie doglianze a due motivi.8.

La concessionaria si è costituita con controricorso.9.

La contribuente ha depositato memoria per confutare leargomentazioni del controricorso e insistere nell’accoglimentodell’impugnazione.10.

È stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve, in primo luogo, essere rigettata l’eccezione dellacontroricorrente in ordine all’inammissibilità del ricorso.1.1 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sostiene chesussista, nel caso di specie, la preclusione della c.d.

“doppia conforme”, puressendo stati formalmente allegati motivi di impugnazione diversi da quellidi cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

Sostiene, infatti, laconcessionaria che, in sostanza, le doglianze della contribuente siriferiscano a fatti già oggetto di discussione delle parti, riguardanti il primoautonomamente.1.2.

L’eccezione deve essere disattesa, oltre che per la genericità dellasua formulazione e per la esposizione confusa dei suoi presupposti, anchein virtù del fatto che le doglianze della ricorrente appaiono correttamentesussumibili nei parametri di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c. invocatiformalmente, diversi da quello di cui al n. 5).Numero registro generale 19863/2025Numero sezionale 4505/2026Numero di raccolta generale 20207/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il primo motivo di ricorso si riferisce a “motivazione apparente”, inquanto si osserva l’utilizzo, a giustificazione della compensazione dellespese, di formule di mero stile, apodittiche e tralaticie, rientrando taledoglianza, come correttamente indicato, nel parametro di cui al n. 4).

Laseconda doglianza si riferisce alla violazione dell’art. 46 del d.lgs. n.546/1992 con errata applicazione del principio della “soccombenza virtuale”e non a un’omessa valutazione di fatti oggetto di discussione (posto chel’impugnazione dell’avviso prodromico e la definizione della lite erano fattoincontestato e ritenuto nella sentenza della C.T.R.).1.3.

La preclusione della “doppia conforme”, inoltre, si riferisce adecisioni sovrapponibili rispetto a motivi di impugnazione avanzati sia inprimo che in secondo grado, non, come nella specie, ad un motivo didoglianza relativo a statuizioni della sentenza di appello non sollevato inprimo grado in quanto non riguardante l’atto impositivo originariamenteimpugnato.2.

Con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduce violazionedell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, primacomma, n. 4), c.p.c., denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4),c.p.c., dolendosi dell’apparenza della motivazione.3.

Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 46 e 15 del d.lgs.n. 546/1992, denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.,assumendo l’illegittimità della decisione per infrazione al principio dellasoccombenza virtuale in caso di cessata materia del contendere.4.

I motivi possono essere trattati congiuntamente e devono ritenersifondati.4.1.

Il giudice di appello richiama, per relationem, la motivazione dellasentenza di primo grado, così argomentando: «… non soltanto il percorsomotivazionale e decisorio della sentenza contestata evidenziaesplicitamente le ragioni della dichiarata cessazione della materia delNumero registro generale 19863/2025Numero sezionale 4505/2026Numero di raccolta generale 20207/2026Data pubblicazione 16/06/2026contendere, ma soprattutto la consequenzialità tra i richiamati principi dilealtà processuale (alla luce del duplice dato costituito dalla tempisticaprocedimentale della vicenda de qua e dalle modifiche normative in puntodi modalità di introduzione del giudizio tributario) e la statuizione dicompensazione delle spese depongono univocamente nel senso della nonirragionevole applicazione della clausola derogatoria del principio dicausalità costituito dal peculiare andamento della vicenda processuale dequa».Giova riportare, a sua volta, quanto argomentato dalla Corte di primogrado in merito alle spese giudiziali: «La Corte prende attodell’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato da parte dell’Entee dichiara cessata la materia del contendere.

In considerazione della naturadell’atto impugnato, delle questioni giuridiche poste all’esame delgiudicante, del comportamento processuale conforme al principio di lealtàdelle ricorrenti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spesedi causa».4.2.

Orbene, la Corte di secondo grado, in maniera apodittica e con frasidi stile, non fa che richiamare la casistica dei parametri di riferimento perla valutazione della soccombenza virtuale così come emergente dallagiurisprudenza, salvo, poi, tuttavia, non spendere alcuna argomentazionesulla loro applicazione concreta al caso di specie e illustrare le ragioni perle quali ha ritenuto la motivazione di primo grado «non irragionevole».4.3.

Questa, a sua volta, ha utilizzato la stessa impostazione, invocandoi parametri della natura dell’atto impugnato, delle questioni giuridicheformulate, del principio di lealtà delle parti in maniera tralaticia, senzaspiegare come gli stessi parametri dovessero adattarsi al caso concreto(potendo la stessa motivazione essere confacente, per la sua genericità, acasi del tutto diversi tra loro e a decisioni addirittura opposte fra loro).Numero registro generale 19863/2025Numero sezionale 4505/2026Numero di raccolta generale 20207/2026Data pubblicazione 16/06/20264.4.

In sostanza, è del tutto mancante nel caso di specie l’illustrazionedell’iter logico seguito dalla Corte di secondo grado, senza che tale lacunapossa essere colmata dal riferimento per relationem alla pronuncia di primecure, a sua volta mancante di argomentazioni esplicative del ragionamentoseguito per giungere alla decisione.4.5.

Il riferimento (come si è detto, apodittico) alla ritenutaconsequenzialità tra «principi di lealtà processuale (alla luce del duplicedato costituito dalla tempistica procedimentale della vicenda de qua e dallemodifiche normative in punto di modalità di introduzione del giudiziotributario)» e la statuizione sulle spese non appare in ogni caso coerentecon il comportamento delle parti, tenendo conto, in particolare,dell’emissione dell’avviso di accertamento dopo la definizione agevolatadella controversia sul prodromico avviso di pagamento.4.6.

Del tutto poi avulso dal caso di specie appare il riferimento alle«modifiche normative in punto di modalità di introduzione del giudiziotributario».5.

Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente accolto, concassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perun nuovo esame e la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania per unnuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Duccillo, entrambi del foro di Napoli-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diNapoli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania n. 3607/2025 del 13/5/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di concessionaria peril servizio di accertamento e riscossione della TARI per conto del Comune diNapoli, notificava il 7/12/2023 alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. l’avviso diaccertamento n. 965/41526 del 25/10/2022 per la TARI relativa all’annoNumero registro generale 19863/2025Numero sezionale 4505/2026Numero di raccolta generale 20207/2026Data pubblicazione 16/06/20262020, per l’importo di euro 167.064, con riguardo ad un immobile sito inNapoli alla [OSCURATO:PERSONA] 380. La contribuente impugnava l’atto impositivodavanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.2. In particolare, la contribuente deduceva violazione di legge,allegando di avere già proposto impugnazione avverso un avviso dipagamento prodromico all’avviso di accertamento di cui sopra, relativo allamedesima imposta e alla medesima annualità, emesso dal Comune di Napolie che la lite era stata definita tramite condono. In sostanza, laconcessionaria aveva notificato un avviso di accertamento riguardante unapretesa impositiva già avanzata dal Comune di Napoli e oggetto dicontroversia già definita con condono. La seconda impugnazione, inoltre,era stata preceduta da richiesta di annullamento in autotutela in viaamministrativa, che era rimasta priva di riscontro.3. La concessionaria si costituiva nel giudizio avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento, chiedendo che venissedichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazionedelle spese, mentre la contribuente, con memoria illustrativa, chiedeva lacondanna della controparte al pagamento delle spese giudiziali in base allasoccombenza virtuale, in quanto l’atto impositivo era stato emesso in totalecarenza di potere e in ragione del fatto che la concessionaria avesseannullato l’avviso solo dopo la notifica del ricorso, non riscontrando l’istanzadi autotutela.4. Il giudice di prime cure dichiarava l’estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere, così motivando sulle spese: «LaCorte prende atto dell’annullamento dell’avviso di accertamento impugnatoda parte dell’Ente e dichiara cessata la materia del contendere. Inconsiderazione della natura dell’atto impugnato, delle questioni giuridicheposte all’esame del giudicante, del comportamento processuale conformeNumero registro generale 19863/2025Numero sezionale 4505/2026Numero di raccolta generale 20207/2026Data pubblicazione 16/06/2026al principio di lealtà delle ricorrenti, sussistono giusti motivi per compensaretra le parti le spese di causa.».5. Avverso la sentenza, con particolare riferimento alla statuizione sullespese giudiziali, proponeva appello la contribuente.6. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campaniarigettava l’impugnazione.7. Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione lacontribuente, affidando le proprie doglianze a due motivi.8. La concessionaria si è costituita con controricorso.9. La contribuente ha depositato memoria per confutare leargomentazioni del controricorso e insistere nell’accoglimentodell’impugnazione.10. È stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve, in primo luogo, essere rigettata l’eccezione dellacontroricorrente in ordine all’inammissibilità del ricorso.1.1 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sostiene chesussista, nel caso di specie, la preclusione della c.d. “doppia conforme”, puressendo stati formalmente allegati motivi di impugnazione diversi da quellidi cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Sostiene, infatti, laconcessionaria che, in sostanza, le doglianze della contribuente siriferiscano a fatti già oggetto di discussione delle parti, riguardanti il primoautonomamente.1.2. L’eccezione deve essere disattesa, oltre che per la genericità dellasua formulazione e per la esposizione confusa dei suoi presupposti, anchein virtù del fatto che le doglianze della ricorrente appaiono correttamentesussumibili nei parametri di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c. invocatiformalmente, diversi da quello di cui al n. 5).Numero registro generale 19863/2025Numero sezionale 4505/2026Numero di raccolta generale 20207/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il primo motivo di ricorso si riferisce a “motivazione apparente”, inquanto si osserva l’utilizzo, a giustificazione della compensazione dellespese, di formule di mero stile, apodittiche e tralaticie, rientrando taledoglianza, come correttamente indicato, nel parametro di cui al n. 4). Laseconda doglianza si riferisce alla violazione dell’art. 46 del d.lgs. n.546/1992 con errata applicazione del principio della “soccombenza virtuale”e non a un’omessa valutazione di fatti oggetto di discussione (posto chel’impugnazione dell’avviso prodromico e la definizione della lite erano fattoincontestato e ritenuto nella sentenza della C.T.R.).1.3. La preclusione della “doppia conforme”, inoltre, si riferisce adecisioni sovrapponibili rispetto a motivi di impugnazione avanzati sia inprimo che in secondo grado, non, come nella specie, ad un motivo didoglianza relativo a statuizioni della sentenza di appello non sollevato inprimo grado in quanto non riguardante l’atto impositivo originariamenteimpugnato.2. Con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduce violazionedell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, primacomma, n. 4), c.p.c., denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4),c.p.c., dolendosi dell’apparenza della motivazione.3. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 46 e 15 del d.lgs.n. 546/1992, denunciata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.,assumendo l’illegittimità della decisione per infrazione al principio dellasoccombenza virtuale in caso di cessata materia del contendere.4. I motivi possono essere trattati congiuntamente e devono ritenersifondati.4.1. Il giudice di appello richiama, per relationem, la motivazione dellasentenza di primo grado, così argomentando: «… non soltanto il percorsomotivazionale e decisorio della sentenza contestata evidenziaesplicitamente le ragioni della dichiarata cessazione della materia delNumero registro generale 19863/2025Numero sezionale 4505/2026Numero di raccolta generale 20207/2026Data pubblicazione 16/06/2026contendere, ma soprattutto la consequenzialità tra i richiamati principi dilealtà processuale (alla luce del duplice dato costituito dalla tempisticaprocedimentale della vicenda de qua e dalle modifiche normative in puntodi modalità di introduzione del giudizio tributario) e la statuizione dicompensazione delle spese depongono univocamente nel senso della nonirragionevole applicazione della clausola derogatoria del principio dicausalità costituito dal peculiare andamento della vicenda processuale dequa».Giova riportare, a sua volta, quanto argomentato dalla Corte di primogrado in merito alle spese giudiziali: «La Corte prende attodell’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato da parte dell’Entee dichiara cessata la materia del contendere. In considerazione della naturadell’atto impugnato, delle questioni giuridiche poste all’esame delgiudicante, del comportamento processuale conforme al principio di lealtàdelle ricorrenti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spesedi causa».4.2. Orbene, la Corte di secondo grado, in maniera apodittica e con frasidi stile, non fa che richiamare la casistica dei parametri di riferimento perla valutazione della soccombenza virtuale così come emergente dallagiurisprudenza, salvo, poi, tuttavia, non spendere alcuna argomentazionesulla loro applicazione concreta al caso di specie e illustrare le ragioni perle quali ha ritenuto la motivazione di primo grado «non irragionevole».4.3. Questa, a sua volta, ha utilizzato la stessa impostazione, invocandoi parametri della natura dell’atto impugnato, delle questioni giuridicheformulate, del principio di lealtà delle parti in maniera tralaticia, senzaspiegare come gli stessi parametri dovessero adattarsi al caso concreto(potendo la stessa motivazione essere confacente, per la sua genericità, acasi del tutto diversi tra loro e a decisioni addirittura opposte fra loro).Numero registro generale 19863/2025Numero sezionale 4505/2026Numero di raccolta generale 20207/2026Data pubblicazione 16/06/20264.4. In sostanza, è del tutto mancante nel caso di specie l’illustrazionedell’iter logico seguito dalla Corte di secondo grado, senza che tale lacunapossa essere colmata dal riferimento per relationem alla pronuncia di primecure, a sua volta mancante di argomentazioni esplicative del ragionamentoseguito per giungere alla decisione.4.5. Il riferimento (come si è detto, apodittico) alla ritenutaconsequenzialità tra «principi di lealtà processuale (alla luce del duplicedato costituito dalla tempistica procedimentale della vicenda de qua e dallemodifiche normative in punto di modalità di introduzione del giudiziotributario)» e la statuizione sulle spese non appare in ogni caso coerentecon il comportamento delle parti, tenendo conto, in particolare,dell’emissione dell’avviso di accertamento dopo la definizione agevolatadella controversia sul prodromico avviso di pagamento.4.6. Del tutto poi avulso dal caso di specie appare il riferimento alle«modifiche normative in punto di modalità di introduzione del giudiziotributario».5. Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente accolto, concassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perun nuovo esame e la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania per unnuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris