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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 24531/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Pubblico Ministero di Treviso nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso del 1/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero di Treviso ricorre avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Treviso che ha disposto la sospensione del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del novellato articolo 420 quater codice procedura penale con rinvio al 14/9/2023,"per la verifica della persistenza dell'irreperibilità".

Deduce il ricorrente l'abnormità del provvedlimento del Tribunale avendo il giudice erroneamente applicato le disposizioni in materia di processo in assenza, dando luogo ad una stasi del processo, poiché l'imputato doveva considerarsi a conoscenza del processo essendo stato arrestato nell'ambito del presente procedimento, avendo eletto domicilio e nominato il difensore di fiducia pertanto, richiamati principi di diritto statuiti dalle Sezioni Unite con la sentenza 23948/2019, una volta eseguita la notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato, presso il difensore, al domicilio eletto, doveva procedersi in assenza nonostante l'intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore fiduciario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte di legittimità ha avuto modo di stabilire che "È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000), Rv. 215094; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997 Cc. (dep. 12/02/1998), RV. 209603).

Il provvedimento in esame, secondo il ricorrente, sarebbe affetto da assoluta anomalia avendo creato con la sospensione del processo una situazione di stallo non rimediabile se non attraverso la sua rimozione.

Nella vicenda in esame, invero, il Tribunale ha rilevato che la notifica del decreto che dispone il giudizio, seppure formalmente ritualmente eseguita al domicilio eletto presso il difensore, era avvenuta quando il difensore aveva già rinunciato al mandato il che non consente di ritenere che l'imputato avesse avuto un'effettiva conoscenza dell'udienza dibattimentale.

Si tratta di un'ordinanza che diversamente da quanto assume il Pubblico Ministero, non è affetta da abnormità posto che il Tribunale ha esercitato un potere, in ordine all'accertamento della effettiva conoscenza del processo, che quand'anche fosse viziato da una errata interpretazione della disciplina in tema di assenza, potrebbe al più essere valutato come illegittimo ma non affetto da un vizio così radicale da porsi al di fuori del sistema processuale.

Le Sezioni Unite (Sez.

Un., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv.279420) sul tema della valenza delle condizioni, indicate nell'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o precautelare, nomina di difensore di fiducia), atte a consentire il processo in absentia anche quando l'imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell'udienza, si sono soffermate sull'assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva sul dato formale della regolarità della notifica, che ha portato il legislatore anche ad introdurre la nuova disciplina della restituzione in termini, fino alla riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 con la quale, in dichiarata continuità con la introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, si è giunti al definitivo superamento del processo in contumacia, introducendo, in conformità al tradizionale principio dell'ordinamento interno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, il processo in assenza "volontaria" dell'imputato.

Sul piano generale viene rilevato che rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005, l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius, restando in sua facoltà il non partecipare al processo.

Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore.

Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso.

Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il giudice ha inteso svolgere una verifica particolarmente rigorosa sulla conoscenza del processo da parte dell'imputato applicando scrupolosamente i principi affermati dalle Sezioni Unite citate posto che gli "indici di conoscenza" del processo che sono: a) la dichiarazione od elezione di domicilio; b) l'applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare; c) la nomina di un difensore di fiducia, non rappresentano " presunzioni" , altrimenti si dovrebbe affermare che il sistema è regredito alla situazione ante 1988.

La conclusione cui pervengono le Sezioni Unite Ismail (cfr § 8.7 della motivazione) è che "...non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche.

Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni 3 9:()t) convenzionali quali interpretate dalla Corte EDU".

In conclusione, la circostanza che l'atto, in ipotesi, possa risultare essere stato viziato da un'errata interpretazione delle disposizioni che disciplinano il processo in assenza, non integra la denunciata abnormità, trattandosi invece dell'esercizio del potere di verifica in ordine alle ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di assenza che l'ordinamento riconosce al giudice e che ove ritenuto non conforme ai parametri legali potrebbe refluire in termini di illegittimità ma che non ha determinato alcuna stasi del processo, posto che il procedimento prosegue secondo le cadenze previste dalla disposizione applicata dal giudice ( Sez. 6, del 18/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Pubblico Ministero di Treviso nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso del 1/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero di Treviso ricorre avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Treviso che ha disposto la sospensione del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del novellato articolo 420 quater codice procedura penale con rinvio al 14/9/2023,"per la verifica della persistenza dell'irreperibilità". Deduce il ricorrente l'abnormità del provvedlimento del Tribunale avendo il giudice erroneamente applicato le disposizioni in materia di processo in assenza, dando luogo ad una stasi del processo, poiché l'imputato doveva considerarsi a conoscenza del processo essendo stato arrestato nell'ambito del presente procedimento, avendo eletto domicilio e nominato il difensore di fiducia pertanto, richiamati principi di diritto statuiti dalle Sezioni Unite con la sentenza 23948/2019, una volta eseguita la notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato, presso il difensore, al domicilio eletto, doveva procedersi in assenza nonostante l'intervenuta rinuncia al mandato da parte del difensore fiduciario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di stabilire che "È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000), Rv. 215094; Cass. Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997 Cc. (dep. 12/02/1998), RV. 209603). Il provvedimento in esame, secondo il ricorrente, sarebbe affetto da assoluta anomalia avendo creato con la sospensione del processo una situazione di stallo non rimediabile se non attraverso la sua rimozione. Nella vicenda in esame, invero, il Tribunale ha rilevato che la notifica del decreto che dispone il giudizio, seppure formalmente ritualmente eseguita al domicilio eletto presso il difensore, era avvenuta quando il difensore aveva già rinunciato al mandato il che non consente di ritenere che l'imputato avesse avuto un'effettiva conoscenza dell'udienza dibattimentale. Si tratta di un'ordinanza che diversamente da quanto assume il Pubblico Ministero, non è affetta da abnormità posto che il Tribunale ha esercitato un potere, in ordine all'accertamento della effettiva conoscenza del processo, che quand'anche fosse viziato da una errata interpretazione della disciplina in tema di assenza, potrebbe al più essere valutato come illegittimo ma non affetto da un vizio così radicale da porsi al di fuori del sistema processuale. Le Sezioni Unite (Sez. Un., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv.279420) sul tema della valenza delle condizioni, indicate nell'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o precautelare, nomina di difensore di fiducia), atte a consentire il processo in absentia anche quando l'imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell'udienza, si sono soffermate sull'assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva sul dato formale della regolarità della notifica, che ha portato il legislatore anche ad introdurre la nuova disciplina della restituzione in termini, fino alla riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 con la quale, in dichiarata continuità con la introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, si è giunti al definitivo superamento del processo in contumacia, introducendo, in conformità al tradizionale principio dell'ordinamento interno che riconosce anche il pieno diritto di non partecipare al processo, il processo in assenza "volontaria" dell'imputato. Sul piano generale viene rilevato che rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005, l'imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius, restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso. Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il giudice ha inteso svolgere una verifica particolarmente rigorosa sulla conoscenza del processo da parte dell'imputato applicando scrupolosamente i principi affermati dalle Sezioni Unite citate posto che gli "indici di conoscenza" del processo che sono: a) la dichiarazione od elezione di domicilio; b) l'applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare; c) la nomina di un difensore di fiducia, non rappresentano " presunzioni" , altrimenti si dovrebbe affermare che il sistema è regredito alla situazione ante 1988. La conclusione cui pervengono le Sezioni Unite Ismail (cfr § 8.7 della motivazione) è che "...non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche. Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni 3 9:()t) convenzionali quali interpretate dalla Corte EDU". In conclusione, la circostanza che l'atto, in ipotesi, possa risultare essere stato viziato da un'errata interpretazione delle disposizioni che disciplinano il processo in assenza, non integra la denunciata abnormità, trattandosi invece dell'esercizio del potere di verifica in ordine alle ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di assenza che l'ordinamento riconosce al giudice e che ove ritenuto non conforme ai parametri legali potrebbe refluire in termini di illegittimità ma che non ha determinato alcuna stasi del processo, posto che il procedimento prosegue secondo le cadenze previste dalla disposizione applicata dal giudice ( Sez. 6, del 18/10/20
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