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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16819/2026

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ato a MILANO il 19/02/1965 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in riferimento alla qualificazione e alla sussistenza della condotta di cui ai capi A) e B), è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in riferimento alla qualificazione e alla sussistenza della condotta di cui al capo C) non avendo detta condotta inciso sull'organizzazione del lavoro, posto che l'alterazione sarebbe avvenuta successivamente alla prestazione lavorativa, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto per l'integrazione del reato è richiesta unicamente la falsa attestazione, da parte del lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione, della propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, come accertato nel caso di specie, sicché, trattandosi di una peculiare ipotesi di falso, per la cui consumazione non è affatto richiesto la causazione di un danno patrimoniale, sicché, ove ciò si verifichi, come correttamente rilevato dalla Corte di appello (cfr. p. 34 della sentenza impugnata), il delitto in esame può concorrere con la truffa ex art. 640-ter cod. pen., quando la condotta, realizzata mediante l'alterazione di un sistema informatico o telematico o mediante un intervento abusivo su dati, informazioni o programmi contenuti in detto sistema, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, in conformità alla clausola di riserva di cui al primo comma del predetto art. 55-quinquies, che mantiene "fermo quanto previsto dal codice penale" (cfr. Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Chianese, Rv. 265400 - 01); rilevato che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalente e l'omessa motivazione in ordine alla determinazione e alla quantificazione del danno in favore della parte civile Comune di Milano, è inammissibile perché, per un verso, le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. sono state applicate nella massima estensione, come risulta dalla sentenza impugnata (cfr. p. 35), e, per altro verso, la Corte di appello (cfr. p. 35) ha confermato la liquidazione in via equitativa del danno, posto che il Comune di Milano, a causa delle plurime condotte illecite commesse dall'imputato, non solo ha retribuito costui per un'attività lavorativa mai prestata, ma ha dovuto impiegare personale nell'inchiesta interna ai fini della ricostruzione degli illeciti, subendo, inoltre, un danno reputazionale, sicché, trattandosi di una statuizione fondata su un accertamento di fatto logicamente motivato, essa è incensurabile in cassazione (cfr. Sez. 3, n. 2267 del 10/10/1966, Fichera, Rv. 102851 - 01); rilevato che i motivi aggiunti dedotti dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] — che censurano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. per non aver la Corte di appello riconosciuto nel caso di specie l'unitarietàdell'azione materiale dell'imputato e che l'accesso abusivo al sistema informatico ha rappresentato una modalità esecutiva per la configurazione dell'ulteriore reato contestato ai sensi dell'art.640-ter cod. pen. (primo motivo) e la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e) in riferimento all'art. 192 c.p.p. per non aver la Corte di appello riconosciuto l'unitarietà dell'azione materiale dell'imputato e che l'accesso abusivo al sistema informatico ha rappresentato una modalità esecutiva per la configurazione dell'ulteriore reato contestato ai sensi dell'art.640-ter cod. pen. - sono inammissibili in forza del disposto dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., a tenore del quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi; inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MILANO il 19/02/1965 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in riferimento alla qualificazione e alla sussistenza della condotta di cui ai capi A) e B), è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché non può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in riferimento alla qualificazione e alla sussistenza della condotta di cui al capo C) non avendo detta condotta inciso sull'organizzazione del lavoro, posto che l'alterazione sarebbe avvenuta successivamente alla prestazione lavorativa, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto per l'integrazione del reato è richiesta unicamente la falsa attestazione, da parte del lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione, della propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, come accertato nel caso di specie, sicché, trattandosi di una peculiare ipotesi di falso, per la cui consumazione non è affatto richiesto la causazione di un danno patrimoniale, sicché, ove ciò si verifichi, come correttamente rilevato dalla Corte di appello (cfr. p. 34 della sentenza impugnata), il delitto in esame può concorrere con la truffa ex art. 640-ter cod. pen., quando la condotta, realizzata mediante l'alterazione di un sistema informatico o telematico o mediante un intervento abusivo su dati, informazioni o programmi contenuti in detto sistema, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, in conformità alla clausola di riserva di cui al primo comma del predetto art. 55-quinquies, che mantiene "fermo quanto previsto dal codice penale" (cfr. Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Chianese, Rv. 265400 - 01); rilevato che il terzo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalente e l'omessa motivazione in ordine alla determinazione e alla quantificazione del danno in favore della parte civile Comune di Milano, è inammissibile perché, per un verso, le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. sono state applicate nella massima estensione, come risulta dalla sentenza impugnata (cfr. p. 35), e, per altro verso, la Corte di appello (cfr. p. 35) ha confermato la liquidazione in via equitativa del danno, posto che il Comune di Milano, a causa delle plurime condotte illecite commesse dall'imputato, non solo ha retribuito costui per un'attività lavorativa mai prestata, ma ha dovuto impiegare personale nell'inchiesta interna ai fini della ricostruzione degli illeciti, subendo, inoltre, un danno reputazionale, sicché, trattandosi di una statuizione fondata su un accertamento di fatto logicamente motivato, essa è incensurabile in cassazione (cfr. Sez. 3, n. 2267 del 10/10/1966, Fichera, Rv. 102851 - 01); rilevato che i motivi aggiunti dedotti dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] — che censurano la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. per non aver la Corte di appello riconosciuto nel caso di specie l'unitarietàdell'azione materiale dell'imputato e che l'accesso abusivo al sistema informatico ha rappresentato una modalità esecutiva per la configurazione dell'ulteriore reato contestato ai sensi dell'art.640-ter cod. pen. (primo motivo) e la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e) in riferimento all'art. 192 c.p.p. per non aver la Corte di appello riconosciuto l'unitarietà dell'azione materiale dell'imputato e che l'accesso abusivo al sistema informatico ha rappresentato una modalità esecutiva per la configurazione dell'ulteriore reato contestato ai sensi dell'art.640-ter cod. pen. - sono inammissibili in forza del disposto dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., a tenore del quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi; inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M
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