CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 479 bis, comma 1, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'inosservanza dell'art. 545 bis, cod. proc. pen. sul diniego della sostituzione delle pene detentive brevi, è generico, perché si appunta soltanto su una delle concorrenti ragioni (la solvibilità) che hanno condotto alla decisione di negare il beneficio, lasciando ferme tutte le altre (pag. 2 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/