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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 38649/2021

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12481/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via di Portogruaro, n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 310/34/13, depositata il 4 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del sesto motivo di ricorso con assorbimento dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli ventitré estratti di ruolo relativi ad altrettante cartelle esattoriali, nonché il provvedimento di fermo amministrativo emessi nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA].

La CTP, nella contumacia di Equitalia, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle relative a infrazioni al Codice della strada, accoglieva per il resto il ricorso.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti alla Commissione tributaria regionale della Campania che confermava la sentenza di prime cure, rigettando l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per avere il contribuente effettuato la notifica del ricorso introduttivo a mezzo di servizio postale privato.RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidata nove motivi di ricorso, assistiti da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo di ricorso con assorbimento dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in quanto dall’impugnazione non risulterebbe quando il provvedimento di fermo e le cartelle siano stati notificati, sicché non sarebbe possibile stabilire se il termine per l’impugnazione sia stato o meno rispettato.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1991 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in quanto erroneamente la CTR avrebbe ritenuto che, essendo Equitalia rimasta contumace in primo grado, non avrebbe potuto proporre alcuna eccezione in appello, dichiarandole quindi inammissibili.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1991 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. avendo la CTR ritenuto legittima l’impugnazione degli estratti di ruolo.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. attesa la carenza di interesse ad agire nel caso di impugnazione degli estratti di ruolo.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 che gli atti impugnati dal contribuente erano meri estratti di ruolo, e non le cartelle esattoriali, ossia atti interni all’Amministrazione e che pertanto non erano impugnabili.

Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261 del 1999, ratione temporis vigente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. avendo la CTR ritenuto ammissibile un ricorso notificato a mezzo di servizio postale privato, nonostante che, all’epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] spa fosse titolare esclusiva del “servizio universale” e dunque l’unico soggetto a poter garantire il rispetto delle previsioni di cui agli artt. 16 e 28, d.lgs. n. 546 del 1992.

Con l’ottava censura si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per aver ritenuto che la notifica a mezzo posta privata, pur non consentendo di valutare la tempestività del ricorso dallato del notificante, sarebbe equiparabile ad una notifica eseguita a mani.

Con il nono motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 50, d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. avendo la CTR ritenuto illegittima la procedura di fermo in violazione della disposizione citata.

Occorre esaminare preliminarmente il sesto motivo di ricorso in quanto pregiudiziale.

La censura è fondata, con assorbimento dei restanti motivi.

La questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario, effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato prima del 10 settembre 2017 - data di entrata in vigore del regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017 - nonché quella della possibilità di attribuire certezza legale anche alle attestazioni da questi effettuate, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato i seguenti principi RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 di diritto: «In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017.

La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo» (Sez.

U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020, Rv. 656575 - 01).

La Suprema Corte ha ritenuto che, benché la violazione di specifici vincoli normativi configuri una mera nullità dell'attività notificatoria in questione, l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza, ricorrendo piuttosto un’ipotesi di nullità della notificazione, in quanto tale sanabile per effetto della costituzione della controparte.

La richiamata pronuncia ha tuttavia precisato che la mancanza della licenza, e del correlativo status, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all'attestazione della data di consegna all'operatore dell'atto processuale da notificare, perché l'operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi.

Affinché l'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 all'accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez.

U, n. 13452 e 13453 del 2017).

Rileva inoltre che il soggetto destinatario della notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllare quando l'atto sia stato consegnato all'operatore, in modo da poterne contestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicché necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabile.

Tanto premesso, nel caso in esame il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta proposto dal contribuente il 26 febbraio 2010 e notificato ad [OSCURATO:PERSONA] spa a mezzo posta privata, di tal che la notifica deve ritenersi nulla in quanto effettuata da un operatore di un'agenzia di recapito privata senza il relativo titolo abilitativo, in difformità dalla concreta disciplina vigente ratione temporis.

Tale nullità, peraltro, non può ritenersi sanata dal momento che [OSCURATO:PERSONA] spa non si è costituita in giudizio, essendo rimasta contumace.

A fronte di tale nullità, si ritiene che non possa trovare applicazione il consolidato principio secondo cui nel processo tributario la notifica dell'atto d'impugnazione nulla (e non inesistente), non determina ex se l'inammissibilità del ricorso, bensì il conseguente obbligo del giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell'intimato, di ordinarne anche d'ufficio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 1038 del 2021; Cass. n. 2142 e n. 3666 del 2019; n. 18104 e n. 10500 del 2018; n. 8426 del 2017; n. 25095 del 2016), norma applicabile anche al procedimento tributario (Cass., Sez.

V, 31 marzo 2017, n. 8426; Cass., Sez.

VI, 18 dicembre 2013, n. 28352).

La mancanza di certezza legale in ordine alla data di consegna dell'atto all'operatore di posta privata non può che caratterizzare anche RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 le successive attività del procedimento notificatorio, finalizzate ad attestare le modalità e la data di consegna al destinatario da parte dello stesso operatore privato, privo di poteri certificativi.

Ne consegue che, in presenza di una notifica nulla non sanata dalla costituzione della parte convenuta, non è possibile valorizzare il momento di consegna dell'atto all'agente notificatore da parte del notificante, e neppure il momento della consegna dell'atto al destinatario, non potendosi riconoscere efficacia fidefacente all'attestazione dell'incaricato di un'agenzia di recapito privata rispetto a nessuno degli adempimenti da cui discende la certezza che l'atto sia giunto a conoscenza, o nella sfera di conoscibilità, del destinatario.

Rispetto a tale notifica, pertanto, non si potrà mai effettuare una verifica con esito positivo della tempestività del ricorso, in quanto risulterà sempre priva di certezza legale non solo la data di consegna dell'atto da parte del notificante, ma anche quella di consegna dell'atto al destinatario, sicché, in definitiva, si rende superfluo l'ordine di rinnovazione della notifica nulla (Cass., Sez. 5, n. 19019 del 06/07/2021, Rv. 661808 - 01).

Per tali ragioni la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, e solo una recente composizione all'esito dell'intervento delle Sezioni Unite, va disposta la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.

P Q M La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi e cassa la sentenza impugnata.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] Mele RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12481/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 26, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via di Portogruaro, n. 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 310/34/13, depositata il 4 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del sesto motivo di ricorso con assorbimento dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli ventitré estratti di ruolo relativi ad altrettante cartelle esattoriali, nonché il provvedimento di fermo amministrativo emessi nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA]. La CTP, nella contumacia di Equitalia, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per le cartelle relative a infrazioni al Codice della strada, accoglieva per il resto il ricorso. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avanti alla Commissione tributaria regionale della Campania che confermava la sentenza di prime cure, rigettando l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per avere il contribuente effettuato la notifica del ricorso introduttivo a mezzo di servizio postale privato.RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidata nove motivi di ricorso, assistiti da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo di ricorso con assorbimento dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in quanto dall’impugnazione non risulterebbe quando il provvedimento di fermo e le cartelle siano stati notificati, sicché non sarebbe possibile stabilire se il termine per l’impugnazione sia stato o meno rispettato. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1991 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in quanto erroneamente la CTR avrebbe ritenuto che, essendo Equitalia rimasta contumace in primo grado, non avrebbe potuto proporre alcuna eccezione in appello, dichiarandole quindi inammissibili. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1991 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. avendo la CTR ritenuto legittima l’impugnazione degli estratti di ruolo. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. attesa la carenza di interesse ad agire nel caso di impugnazione degli estratti di ruolo. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 che gli atti impugnati dal contribuente erano meri estratti di ruolo, e non le cartelle esattoriali, ossia atti interni all’Amministrazione e che pertanto non erano impugnabili. Con il sesto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261 del 1999, ratione temporis vigente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. avendo la CTR ritenuto ammissibile un ricorso notificato a mezzo di servizio postale privato, nonostante che, all’epoca dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] spa fosse titolare esclusiva del “servizio universale” e dunque l’unico soggetto a poter garantire il rispetto delle previsioni di cui agli artt. 16 e 28, d.lgs. n. 546 del 1992. Con l’ottava censura si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 149 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per aver ritenuto che la notifica a mezzo posta privata, pur non consentendo di valutare la tempestività del ricorso dallato del notificante, sarebbe equiparabile ad una notifica eseguita a mani. Con il nono motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 50, d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. avendo la CTR ritenuto illegittima la procedura di fermo in violazione della disposizione citata. Occorre esaminare preliminarmente il sesto motivo di ricorso in quanto pregiudiziale. La censura è fondata, con assorbimento dei restanti motivi. La questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario, effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato prima del 10 settembre 2017 - data di entrata in vigore del regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017 - nonché quella della possibilità di attribuire certezza legale anche alle attestazioni da questi effettuate, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato i seguenti principi RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 di diritto: «In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo» (Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020, Rv. 656575 - 01). La Suprema Corte ha ritenuto che, benché la violazione di specifici vincoli normativi configuri una mera nullità dell'attività notificatoria in questione, l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza, ricorrendo piuttosto un’ipotesi di nullità della notificazione, in quanto tale sanabile per effetto della costituzione della controparte. La richiamata pronuncia ha tuttavia precisato che la mancanza della licenza, e del correlativo status, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all'attestazione della data di consegna all'operatore dell'atto processuale da notificare, perché l'operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi. Affinché l'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 all'accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (Cass. Sez. U, n. 13452 e 13453 del 2017). Rileva inoltre che il soggetto destinatario della notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllare quando l'atto sia stato consegnato all'operatore, in modo da poterne contestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicché necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabile. Tanto premesso, nel caso in esame il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta proposto dal contribuente il 26 febbraio 2010 e notificato ad [OSCURATO:PERSONA] spa a mezzo posta privata, di tal che la notifica deve ritenersi nulla in quanto effettuata da un operatore di un'agenzia di recapito privata senza il relativo titolo abilitativo, in difformità dalla concreta disciplina vigente ratione temporis. Tale nullità, peraltro, non può ritenersi sanata dal momento che [OSCURATO:PERSONA] spa non si è costituita in giudizio, essendo rimasta contumace. A fronte di tale nullità, si ritiene che non possa trovare applicazione il consolidato principio secondo cui nel processo tributario la notifica dell'atto d'impugnazione nulla (e non inesistente), non determina ex se l'inammissibilità del ricorso, bensì il conseguente obbligo del giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell'intimato, di ordinarne anche d'ufficio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 1038 del 2021; Cass. n. 2142 e n. 3666 del 2019; n. 18104 e n. 10500 del 2018; n. 8426 del 2017; n. 25095 del 2016), norma applicabile anche al procedimento tributario (Cass., Sez. V, 31 marzo 2017, n. 8426; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2013, n. 28352). La mancanza di certezza legale in ordine alla data di consegna dell'atto all'operatore di posta privata non può che caratterizzare anche RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 le successive attività del procedimento notificatorio, finalizzate ad attestare le modalità e la data di consegna al destinatario da parte dello stesso operatore privato, privo di poteri certificativi. Ne consegue che, in presenza di una notifica nulla non sanata dalla costituzione della parte convenuta, non è possibile valorizzare il momento di consegna dell'atto all'agente notificatore da parte del notificante, e neppure il momento della consegna dell'atto al destinatario, non potendosi riconoscere efficacia fidefacente all'attestazione dell'incaricato di un'agenzia di recapito privata rispetto a nessuno degli adempimenti da cui discende la certezza che l'atto sia giunto a conoscenza, o nella sfera di conoscibilità, del destinatario. Rispetto a tale notifica, pertanto, non si potrà mai effettuare una verifica con esito positivo della tempestività del ricorso, in quanto risulterà sempre priva di certezza legale non solo la data di consegna dell'atto da parte del notificante, ma anche quella di consegna dell'atto al destinatario, sicché, in definitiva, si rende superfluo l'ordine di rinnovazione della notifica nulla (Cass., Sez. 5, n. 19019 del 06/07/2021, Rv. 661808 - 01). Per tali ragioni la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Tenuto conto che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, e solo una recente composizione all'esito dell'intervento delle Sezioni Unite, va disposta la compensazione delle spese processuali del presente giudizio. P Q M La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi e cassa la sentenza impugnata. Dispone la compensazione delle spese del giudizio.RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4 5 b e 4 6 1 f e b 7 b 6 8 6 0 F i r m a t o D a : M E L E M A R I A E L E N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 d 5 1 a 0 3 4 8 8 4 2 2 d 0 3 f d 3 2 6 b 2 c 0 7 4 d 2 4 0 0 Numero registro generale 12481/2014 Numero sezionale 634/2021 Numero di raccolta generale 38649/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] Mele RGN 12481/2014 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : D I I A S I C A M I L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 f 6 a 3 b f 6 8 4 b 0 2 b 0 7 4
Sentenza Cassazione n. 38649/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris