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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14522/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI: ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Ancona ha confermato l'ordinanza Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati allo stesso ascritti (capo a) e b) art. 628, comma primo e terzo, n.1 cod. pen.; capo c) art. 81 cpv cod. pen. e art. 4 legge 110 del 1975; capo d) art. 75, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2011, art. 61 n. 2 cod. pen.)

2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso per vizio della motivazione asseritamente mancante, contradditoria e manifestamente illogica.

Ha dedotto la difesa la mancanza di compiuta motivazione da parte del Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari, essendosi limitato a riportare in forma assertiva l'elevata propensione a delinquere dell'indagato, sostanzialmente affermando che l'indole criminale del Diana è al tempo stesso la ragione e la conseguenza della misura applicata, così non realizzando effettivamente una valutazione; il Tribunale il riesame non ha inoltre motivato quanto alle ragioni per cui ritiene non indonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito.

2. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Diana tenuto conto delle contestazioni elevate.

In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consenta al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez.

F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01).

Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01).

2.1. Nel motivo di ricorso proposto, caratterizzato da estrema genericità anche nella sua intestazione per un vizio non deducibile in questa sede (vizio della motivazione), il ricorrente non pone in discussione la consistente provvista indiziaria analizzata dal Tribunale (assolutamente rilevante, analizzata in modo specifico e puntuale, in assenza di qualsiasi illogicità), ma contesta, proponendo in sostanza una lettura alternativa dei chiari dati evidenziati dal Tribunale del riesame, che ricorrano le esigenze cautelari e che queste possano essere affrontate solo ed esclusivamente con la custodia in carcere, come affermato dal provvedimento impugnato.

Nel proporre tale motivo il ricorrente non si confronta all'evidenza con l'insieme di elementi estremamente significativi in tal senso analizzati dal Tribunale, che attese le caratteristiche delle azioni poste in essere e oggetto di contestazione, la nutrita consistenza dei precedenti penali allo stesso riferibili, oltre che la chiara indifferenza ad ogni forma di controllo, desumibile non solo dalla violazione delle prescrizioni in atto nei confronti dello stesso, ma anche dai precedenti per evasione, ha chiarito in modo logico, persuasivo e del tutto privo di aporie come l'unica misura adeguata sia quella della custodia in carcere, attesa l'assoluta impossibilità di un effetto realmente deterrente di altre misure.

Con tale convincente e persuasiva motivazione il ricorrente non si confronta, mentre occorre considerare come il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - nen necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01).

Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito ed ampio dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato.

Il Tribunale ha in tal senso correttamente applicato il principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI: ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Ancona ha confermato l'ordinanza Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati allo stesso ascritti (capo a) e b) art. 628, comma primo e terzo, n.1 cod. pen.; capo c) art. 81 cpv cod. pen. e art. 4 legge 110 del 1975; capo d) art. 75, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2011, art. 61 n. 2 cod. pen.) 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso per vizio della motivazione asseritamente mancante, contradditoria e manifestamente illogica. Ha dedotto la difesa la mancanza di compiuta motivazione da parte del Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari, essendosi limitato a riportare in forma assertiva l'elevata propensione a delinquere dell'indagato, sostanzialmente affermando che l'indole criminale del Diana è al tempo stesso la ragione e la conseguenza della misura applicata, così non realizzando effettivamente una valutazione; il Tribunale il riesame non ha inoltre motivato quanto alle ragioni per cui ritiene non indonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito. 2. Occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Diana tenuto conto delle contestazioni elevate. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consenta al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). 2.1. Nel motivo di ricorso proposto, caratterizzato da estrema genericità anche nella sua intestazione per un vizio non deducibile in questa sede (vizio della motivazione), il ricorrente non pone in discussione la consistente provvista indiziaria analizzata dal Tribunale (assolutamente rilevante, analizzata in modo specifico e puntuale, in assenza di qualsiasi illogicità), ma contesta, proponendo in sostanza una lettura alternativa dei chiari dati evidenziati dal Tribunale del riesame, che ricorrano le esigenze cautelari e che queste possano essere affrontate solo ed esclusivamente con la custodia in carcere, come affermato dal provvedimento impugnato. Nel proporre tale motivo il ricorrente non si confronta all'evidenza con l'insieme di elementi estremamente significativi in tal senso analizzati dal Tribunale, che attese le caratteristiche delle azioni poste in essere e oggetto di contestazione, la nutrita consistenza dei precedenti penali allo stesso riferibili, oltre che la chiara indifferenza ad ogni forma di controllo, desumibile non solo dalla violazione delle prescrizioni in atto nei confronti dello stesso, ma anche dai precedenti per evasione, ha chiarito in modo logico, persuasivo e del tutto privo di aporie come l'unica misura adeguata sia quella della custodia in carcere, attesa l'assoluta impossibilità di un effetto realmente deterrente di altre misure. Con tale convincente e persuasiva motivazione il ricorrente non si confronta, mentre occorre considerare come il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - nen necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961-01). Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito ed ampio dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato. Il Tribunale ha in tal senso correttamente applicato il principio già affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso che esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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