CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14727/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 1554/2025 depositata il 10/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21675/2025Numero sezionale 4059/2026Numero di raccolta generale 14727/2026Data pubblicazione 18/05/2026Con ricorso proposto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Roma, [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n.09720200126799021000, comunicata a mezzo PEC il 30 novembre 2021,emessa per la riscossione di somme a titolo di IRPEF e IVA riferite aglianni d’imposta 2015 e 2016, per un importo complessivo pari a euro24.263,38. A sostegno dell’impugnazione deduceva, in sintesi, lanullità/inesistenza della notifica a mezzo PEC in formato PDF (e non informato p7m), l’inesistenza della notifica per provenienza da indirizzo PECnon risultante in pubblici registri, il difetto di motivazione della cartella(anche per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi),l’omessa notifica degli atti presupposti e, infine, la decadenza dal potere diriscossione ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, in particolare con riguardo aicrediti relativi all’anno 2015 (ruolo n. 2020/400079), assumendo che lacartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del terzoanno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (e dunqueentro il 31 dicembre 2019). Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate-Riscossione, resistendo al ricorso e insistendo sulla legittimità dellanotifica PEC e, quanto alle doglianze inerenti al merito della pretesa,instando per la chiamata in causa dell’ente impositore. Con sentenza n.6766/2023 la Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglievaparzialmente il ricorso, disattendendo le censure diverse dalla decadenza eritenendo invece tardiva la notifica della cartella limitatamente ai creditiafferenti l’anno 2015.Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello l’Agenzia delleentrate-Riscossione, deducendo l’erroneità della decisione in relazione alladichiarazione integrativa presentata dal contribuente il 30 ottobre 2017,prodotta in sede di gravame, e invocando altresì la sospensione deitermini connessa alla disciplina emergenziale da Covid-19, conconseguente tempestività della notifica della cartella al 30 novembre2021; si costituiva l’appellato, eccependo l’inammissibilità della produzioneNumero registro generale 21675/2025Numero sezionale 4059/2026Numero di raccolta generale 14727/2026Data pubblicazione 18/05/2026documentale in appello e l’introduzione di un nuovo tema di indaginerispetto al primo grado, individuato nella dichiarazione integrativa del2017. Con sentenza n. 1554/2025, depositata il 10 marzo 2025, la Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ritenuta ammissibile laproduzione documentale ed esclusa la deduzione di un nuovo themadecidendum, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione eriformava la decisione di primo grado, affermando, in adesione a indirizzoconsolidato, che in presenza di dichiarazione integrativa modificativa ildies a quo dei termini rilevanti decorre dalla dichiarazione integrativa, conconseguente tempestività della notificazione della cartella, tenuto contoanche delle sospensioni emergenziali.Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sicostituisce con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 345 c.p.c., assumendo chela Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe omesso didichiarare l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione in quanto fondato su una contestazione inerente un fatto (lapresentazione della dichiarazione integrativa del 30 ottobre 2017) maiallegato o introdotto nel giudizio di primo grado e, pertanto, precluso daldivieto di nova, anche con riguardo alla produzione documentale mediantela quale tale fatto è stato dedotto in giudizio.Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il divieto di proporre nuoveeccezioni in appello, previsto dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992,riguarda le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle con cui la parteNumero registro generale 21675/2025Numero sezionale 4059/2026Numero di raccolta generale 14727/2026Data pubblicazione 18/05/2026introduce vizi d’invalidità dell’atto ovvero fatti estintivi, impeditivi omodificativi della pretesa, mentre non si estende alle eccezioni improprie oalle mere difese, consistenti nella contestazione dei fatti costitutivi delcredito o delle censure avversarie, deducibili anche per la prima volta ingravame (cfr., tra le altre, Cass., ord. n. 26214 del 2024; Cass. n. 17231del 2019; Cass. n. 31224 del 2017).Nella specie, la deduzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, svolta inappello, circa la presentazione, da parte del contribuente, di unadichiarazione integrativa in data 30 ottobre 2017 – rilevante, secondo laprospettazione, ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine di cuiall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 – non ha introdotto un fatto estintivoo impeditivo autonomo della pretesa, né ha inciso sul fondamento dellapretesa portata dalla cartella, ma si è limitata a confutare la specificacensura di decadenza formulata dal contribuente, prospettando un diversodato temporale riferito alla medesima vicenda dichiarativa, al qualecorrelare la verifica della tempestività della notificazione. La relativaproduzione documentale in appello, in quanto strumentale a tale lineadifensiva, non si pone in contrasto con il divieto di cui all’art. 57 cit.,restando ferma, nel processo tributario, l’ammissibilità della produzione dinuovi documenti in secondo grado ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del1992 (cfr. Cass. n. 17921 del 2021; Cass. n. 10788 del 2024). In altritermini, il fatto che la dichiarazione integrativa sia stata documentata soloin appello non basta, da solo, a rendere nuova e perciò inammissibile ladifesa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, poiché qui quel documentonon è stato utilizzato per introdurre un’eccezione nuova, ma soltanto percontrastare la dedotta decadenza, indicando il diverso momento dal qualedoveva farsi decorrere il termine.In applicazione di tali principi, questa Corte ha chiarito che la questionerelativa alla dichiarazione integrativa può integrare un’eccezioneimpropria, non soggetta alle preclusioni di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546Numero registro generale 21675/2025Numero sezionale 4059/2026Numero di raccolta generale 14727/2026Data pubblicazione 18/05/2026del 1992, quando sia dedotta al solo fine di contrastare le allegazioni delcontribuente, risolvendosi, in tal caso, in una mera difesa (Cass. 29novembre 2017, n. 29184). Né vale in contrario il rilievo che, in altri casi,la deduzione di fatti connessi alla dichiarazione integrativa possaassumere i tratti dell’eccezione in senso stretto, ove venga prospettatauna causa ostativa autonoma idonea a paralizzare la pretesa; evenienza(Cass. 29 dicembre 2017, n. 31224) che non ricorre nel caso di specie, nelquale la dichiarazione integrativa è stata valorizzata unicamente comedato rilevante ai fini del computo del termine decadenziale opposto ingiudizio.Deve pertanto escludersi la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del1992, sicché il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida