CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Catania il 28 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati previsti dagli artt. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen. (capo a), dagli artt. 110,61 n. 2 e 337 cod. pen. (capo b) e dagli artt. 110,635, comma 2 n.1 in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. (capo c) commessi in Catania il 27 settembre 2020 con recidiva reiterata e specifica. 2. In particolare, all'imputato è stata ascritta la responsabilità del furto di un ciclomotore SH in concorso con altra persona, per la quale si è proceduto separatamente; in occasione della sottrazione del ciclomotore, gli autori del furto erano stati segnalati alle forze dell'ordine e inseguiti dai Carabinieri; nel darsi alla fuga, il Renna, a bordo del ciclomotore rubato, aveva cercato di forzare il posto di blocco realizzato da un altro veicolo dei Carabinieri andando a danneggiare l'autoradio pubblica. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con cinque motivi: - erronea applicazione degli artt. 624 e 625 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla richiesta applicazione dell'esimente dello stato di necessità o alla derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 626 n. 2 cod. pen.; - manifesta illogicità e mancanza di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento dei fatti, in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - manifesta illogicità, erronea valutazione degli atti di causa e mancanza di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento dei fatti, in relazione alla sussistenza dei reati di cui all'art. 337 e all'art.635 comma 2 cod. pen.; - violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento alla contestazione della recidiva, con conseguente violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato; - manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità.4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo, inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente vagliate dai giudici di merito, la difesa sostiene che la scelta criminale di colui che, come il ricorrente, si sia determinato a compiere l'azione delittuosa per la necessità di acquistare libri per la figlia di 7 anni costituisca valido presupposto di fatto per il riconoscimento dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. Si tratta di censura già sottoposta all'esame della corte di appello, che ha escluso la sussistenza dell'esimente in quanto, nel caso in esame, non è stata riscontrata la sussistenza di una condizione di pericolo grave e irreparabile alla persona, tali non potendo considerarsi lo stato di difficoltà economica e la necessità di delinquere al fine di garantire alla prole il diritto allo studio; la corte territoriale ha, poi, escluso la sussistenza di un insuperabile stato di costrizione, o di un male imminente alla persona, così come l'inevitabilità del pericolo con condotte alternative, quali i sussidi pubblici o l'ausilio di altri familiari. L'esimente dello stato di necessità è, per interpretazione unanime, ammessa solo quando la indilazionabilità e cogenza del bisogno non lasci all'agente alternativa diversa da quella di violare la legge (ex multis, con riguardo all'ovviabilità dello stato d'indigenza, Sez.6, n.6130 del 13/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). La difesa si duole altresì del mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 626 cod. pen., ma analoga censura è stata già validamente esaminata dalla corte di appello, che ha sottolineato come, trattandosi di un ciclomotore perfettamente funzionante e di valore non modesto, piuttosto che di beni alimentari o di prima necessità, il bene sottratto non era certo destinato a soddisfare improcrastinabili esigenze di vita o un grave e indilazionabile bisogno del soggetto agente, in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di furto lieve per bisogno (Sez. 5, n. 48732 del 13/10/2014, Santoro, Rv. 261231). 3. Con il secondo motivo, inammissibile in quanto aspecifico, la difesa si duole genericamente della mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art.62 n.4 cod. pen. ritenendo che la motivazione offerta dalla corte territoriale sia manifestamente illogica o apparente in quanto non ancorata ai fatti di causa, posto che la speciale tenuità dovrebbe essere valutata oggettivamente, in relazione al valore della cosa e alle specifiche situazioni del caso concreto, connotate nel caso in esame dalla restituzione del bene avvenuta pochi minuti dopo il fatto. Tale doglianza risulta già congruamente esaminata dalla corte territoriale, con motivazione esente da manifesta illogicità. I giudici di merito hanno rimarcato il valore del bene sottratto, il verosimile profitto ricavabile dalla successiva vendita e il danno prodotto alle persone offese, da valutare nel caso concreto anche unitamente al pregiudizio derivante dal mancato utilizzo del mezzo, non potendosi a tal fine attribuire rilevanza alla restituzione del mezzo in quanto non derivante da libera scelta dell'autore del furto (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922, in cui si è chiarito che la restituzione della refurtiva è un post factum non valutabile ai fini dell'attenuante). 4. Con il terzo motivo la difesa sottolinea come la motivazione offerta dalla corte territoriale a sostegno della ritenuta sussistenza del reato previsto dall'art.337 cod. pen. sia manifestamente illogica, dal momento che la fuga del ricorrente è condotta pacificamente inquadrabile come mera resistenza passiva. Si assume che i fatti descritti nella sentenza, secondo i quali l'agente avrebbe compiuto una rocambolesca fuga sottraendosi all'alt della polizia giudiziaria e tentando di sfondare un posto di blocco con accelerazioni improvvise e brusche frenate, non trovino riscontro nella realtà, posto che il Renna si trovava sopra un motociclo spento che era spinto con il piede dal complice a bordo di un altro ciclomotore. 4.1. Il motivo di ricorso è, per tale profilo, inammissibile perché aspecifico in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione offerta dalla Corte di appello, che ha attribuito valore fidefaciente al verbale di arresto, dal quale è stato desunto che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] fosse qualificabile in termini di resistenza a pubblico ufficiale; la condotta ivi descritta è stata considerata dai giudici di merito coerente con le dichiarazioni del correo, secondo il quale il mezzo condotto dal Renna aveva acquisito una certa velocità, e con le dichiarazioni rese dallo stesso Renna, che ha riconosciuto che i militari avevano realizzato un posto di blocco che egli aveva tentato di eludere. La forzatura del posto di blocco, secondo i giudici di merito, ha creato una situazione di pericolo per il personale delle forze dell'ordine, non potendosi così configurare come mera fuga passiva (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765; Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137). 4.2. Il secondo profilo di censura proposto con il terzo motivo è infondato. I giudici di appello sono giunti con motivazione coerente alla conferma della sentenza di primo grado circa la sussistenza del reato di danneggiamento, in replica alla censura in questa sede riproposta. Con particolare riguardo alla possibilità di «assorbire» il reato di danneggiamento nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, a pag.6 della sentenza i giudici di appello hanno escluso il concorso apparente di norme in ragione del fatto che si tratta di ipotesi delittuose completamente distinte sia in ordine al bene giuridico leso che in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie. 4.3. Giova, in merito, evidenziare che il concorso apparente di reati si inserisce nel tema del concorso formale di reati, che si verifica allorchè con unica azione si violano più norme incriminatrici, e tende ad evitare, nel rispetto del principio di legalità, che la medesima condotta sia sottoposta due volte a sanzione penale (ne bis in idem sostanziale). Per aversi concorso apparente è necessario che la medesima condotta sia sussumibile nella fattispecie astratta di reato contemplata da due o più disposizioni; il concorso apparente si risolve secondo il principio di specialità dettato dall'art.15 cod. pen., cosicchè l'azione sarà sanzionata con l'applicazione della sola disciplina speciale. Il rapporto di specialità fra norme presuppone, tuttavia, che ove la norma speciale non esistesse, la condotta da essa sanzionata ricada per intero nella previsione della norma generale (specialità unilaterale). Per i casi di specialità reciproca o bilaterale, che si verifica quando in entrambe le disposizioni è previsto un elemento specializzante, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa farsi ricorso ai criteri della consunzione o dell'assorbimento in quanto privi di determinatezza, ma anche al criterio del bene giuridico leso, ritenendosi preferibile il criterio dell'identità del fatto tipico. Il presupposto della «stessa materia», al quale la legge collega l'operatività del criterio di specialità, deve essere escluso nelle ipotesi di specialità reciproca bilaterale per aggiunta nei casi in cui ciascuna delle fattispecie presenti, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione). In ogni caso, nel caso in esame il concorso apparente di reati è escluso in radice, non essendo ravvisabile nell'ipotesi concreta altro che una pluralità di condotte nell'unità di tempo e di luogo: l'azione ascritta all'imputato si compone, infatti, sia della condotta tipica del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, connotata dall'uso di violenza per opporsi al pubblico ufficiale, eterogenea rispetto al delitto di danneggiamento disciplinato dal combinato disposto degli artt.635, comma 2 n.1 e 625 n.7 cod. pen., sia dell'azione di deterioramento di cosa destinata a pubblico servizio, eterogenea rispetto al delitto di cui all'art.337 cod. pen., cosicchè la mancata applicazione di una delle due norme lascerebbe esente da sanzione o la violenza alla persona o il deterioramento della cosa destinata a pubblico servizio.5. Con il quarto motivo, manifestamente infondato, la difesa si duole del malgoverno dei principi di diritto enunciati dalla corte di legittimità in tema di recidiva. La difesa aveva dedotto che la circostanza aggravante in parola non fosse stata contestata, tanto che nell'ordinanza di convalida e nella sentenza di primo grado non era presente; si sostiene che la motivazione offerta dalla corte di appello non sia corretta, posto che - nella formale contestazione mossa dal pubblico ministero all'udienza del 28 settembre 2021 (rectius 2020) con lettura in udienza delle fattispecie di reato violate, non era indicata la recidiva, tanto che la richiesta di condanna nel corso del giudizio di primo grado da parte della pubblica accusa era stata di un anno e mesi sei di reclusione, tale da non poter comprendere l'aumento per la recidiva. Deve, tuttavia, evidenziarsi che dall'esame degli atti risulta, in linea con quanto affermato nella sentenza impugnata, che nell'atto di presentazione dell'imputato dinanzi al tribunale ordinario per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo, datato 28 settembre 2020 ; la circostanza aggravante è stata ritualmente contestata dal pubblico ministero, oltre che valorizzata nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in pari data, nella sentenza di primo grado e nell'ordinanza di rigetto della revoca di misura cautelare emessa il 9 dicembre 2020. In punto di diritto è, infatti, pacifico che nel giudizio direttissimo la costituzione del rapporto processuale, che trae origine dall'esercizio dell'azione penale, si verifica solo con la presentazione all'udienza dell'imputato arrestato o in stato di custodia cautelare (Sez. 4, n. 8109 del 13/12/2018, dep. 2019, Chessa, Rv. 275152). L'omessa indicazione di essa nell'intestazione della sentenza di primo grado è, con evidenza, frutto di errore materiale, essendo del tutto omessa la parte finale del capo d'imputazione, anche per quanto concerne il capo c), della cui regolare contestazione la difesa non discute. 6. Con il quinto motivo la difesa si duole per l'insufficiente, illogica o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata laddove ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza analizzare il preciso motivo di gravame. La difesa ritiene che i giudici di merito avrebbero dovuto valorizzare il comportamento processuale dell'imputato, che aveva ammesso gli addebiti scusandosi con gli agenti di polizia giudiziaria. Anche tale motivo risulta aspecifico, posto che omette di confrontarsi con la puntuale motivazione fornita alle pagg.7-8 della sentenza di appello con riguardo alle modalità dell'azione e ai plurimi precedenti penali gravanti sull'imputato, ritenuti inidonei a bilanciare il comportamento processuale dello stesso. Su tale istanza si era, peraltro, già pronunciato con motivazione congrua, a pag.9 della sentenza, il tribunale.7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e