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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02684/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 100-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 138, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - n• nonché .. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 383/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, notificato il 18 dicembre 2015, articolato in dieci motivi, avverso la sentenza n. 383/2015 della Corte d'appello di Perugia, pubblicata in data 23 giugno 2015. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni resiste con controricorso avverso il ricorso principale.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 25 gennaio 2016 controricorso, contenente altresì ricorso incidentale articolato in due motivi.

A seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], si sono costituiti, quali eredi dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2016 n. 00100 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -2-

4. Con citazione del 27 gennaio 2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di Orvieto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato nell'attività difensiva prestata in favore degli attori in una controversia relativa ad azione revocatoria, sequestro giudiziario ed opposizioni esecutive; la condanna del convenuto al risarcimento dei danni; l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli onorari professionali. [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delle domande avverse, propose riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento di C 71.652,00 per compensi professionali e chiamò in causa la Compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni.

Il Tribunale di Orvieto, con sentenza del 17 gennaio 2012, rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed accolse la domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di C 71.599,55 a titolo di compensi.

La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 25 giugno 2015, ha poi accolto in parte il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando gli stessi in solido al pagamento della minor somma di C 38.520,00, oltre accessori ed interessi.

5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 6.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2652 n. 5, 1176, comma 2, 1218, 2236 e 2697 c.c.

Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363 c.c.

Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. per manifesta Ric. 2016 n. 00100 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -3- contraddittorietà, perplessità e incomprensibilità della motivazione.

Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c.

Il quinto motivo del ricorso principale censura l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Il sesto motivo del ricorso principale allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.

Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c.

L'ottavo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 2697, 1226, 2056 c.c.

Il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c., dell'art. 17 c.p.c., degli artt. 57 e 60 del R.D.L 27 novembre 1933 n. 1578, nonché degli artt. 5 e 6 del D.M 8 aprile 2004 n.Il decimo motivo del ricorso principale allega l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti. 6.1. 1.11 primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 nn. 1 e 2 c.p.c. per l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 14 lett. a), 57, 60 e 64 R.D.L 27/11/1993 n. 1578, nonché del Capitolo I artt. 1, 2 e 4 e tabella B) del Decreto Ministro Giustizia n. 127 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ric. 2016 n. 00100 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -4-- quanto alla disciplina della liquidazione del compenso dell'avvocato vigente ratione temporis.

7. In data 16 settembre 2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, ha depositato atto di rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], recante data 19 luglio 2021, deducendo che "medio tempore è intervenuto tra le parti accordo transattivo anche a definizione del presente procedimento".

E' stata altresì depositata la "accettazione della rinuncia al ricorso" della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, datata 22 luglio 2021.

In data 27 ottobre 2021 è stato altresì depositato "atto di accettazíone" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della rinuncia al ricorso operata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e contestuale atto di rinuncia degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale, con "accettazione" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli atto di rinuncia risultano notificati e vistati, agli effetti degli artt. 390 e 391 c.p.c., sicché non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560).

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Ric. 2016 n. 00100 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -5- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 100-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 138, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - n• nonché .. sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 383/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, notificato il 18 dicembre 2015, articolato in dieci motivi, avverso la sentenza n. 383/2015 della Corte d'appello di Perugia, pubblicata in data 23 giugno 2015. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni resiste con controricorso avverso il ricorso principale. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il 25 gennaio 2016 controricorso, contenente altresì ricorso incidentale articolato in due motivi. A seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], si sono costituiti, quali eredi dello stesso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2016 n. 00100 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -2- 4. Con citazione del 27 gennaio 2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di Orvieto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendo: l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato nell'attività difensiva prestata in favore degli attori in una controversia relativa ad azione revocatoria, sequestro giudiziario ed opposizioni esecutive; la condanna del convenuto al risarcimento dei danni; l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli onorari professionali. [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto delle domande avverse, propose riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento di C 71.652,00 per compensi professionali e chiamò in causa la Compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni. Il Tribunale di Orvieto, con sentenza del 17 gennaio 2012, rigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed accolse la domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di C 71.599,55 a titolo di compensi. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 25 giugno 2015, ha poi accolto in parte il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando gli stessi in solido al pagamento della minor somma di C 38.520,00, oltre accessori ed interessi. 5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 6.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2652 n. 5, 1176, comma 2, 1218, 2236 e 2697 c.c. Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, 1363 c.c. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 111 Cost. per manifesta Ric. 2016 n. 00100 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -3- contraddittorietà, perplessità e incomprensibilità della motivazione. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. Il quinto motivo del ricorso principale censura l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Il sesto motivo del ricorso principale allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. Il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. L'ottavo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 2697, 1226, 2056 c.c. Il nono motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c., dell'art. 17 c.p.c., degli artt. 57 e 60 del R.D.L 27 novembre 1933 n. 1578, nonché degli artt. 5 e 6 del D.M 8 aprile 2004 n.Il decimo motivo del ricorso principale allega l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti. 6.1. 1.11 primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 nn. 1 e 2 c.p.c. per l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 14 lett. a), 57, 60 e 64 R.D.L 27/11/1993 n. 1578, nonché del Capitolo I artt. 1, 2 e 4 e tabella B) del Decreto Ministro Giustizia n. 127 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ric. 2016 n. 00100 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -4-- quanto alla disciplina della liquidazione del compenso dell'avvocato vigente ratione temporis. 7. In data 16 settembre 2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, ha depositato atto di rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assistiti dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], recante data 19 luglio 2021, deducendo che "medio tempore è intervenuto tra le parti accordo transattivo anche a definizione del presente procedimento". E' stata altresì depositata la "accettazione della rinuncia al ricorso" della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, datata 22 luglio 2021. In data 27 ottobre 2021 è stato altresì depositato "atto di accettazíone" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della rinuncia al ricorso operata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e contestuale atto di rinuncia degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al ricorso incidentale, con "accettazione" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli atto di rinuncia risultano notificati e vistati, agli effetti degli artt. 390 e 391 c.p.c., sicché non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560). P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Ric. 2016 n. 00100 sez. 52 - ud. 17-11-2021 -5- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile de
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