CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;udito il difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA]Monteverde del foro di Genova, che si è riportato alla memoria già trasmessa eha depositato conclusioni scritte unitamente alla nota spese;udito il difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Genova, che si è riportato alla memoria già trasmessa e ha depositatoconclusioni scritte unitamente alla nota spese;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed XXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA]Scopesi del foro di Genova, che si è riportato ai ricorsi chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 13.12.2024, la Quinta Sezione della Corte dicassazione ha annullato l’ordinanza della Corte d’appello di Torino che in data4.9.2024 aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenzadel la Corte d’appel lo di Genova del 19.12.2019 di condanna diXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXper il reato di cui agli artt. 81cpv., 110, 612-bis cod. pen. commesso in danno dei vicini di casaXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.L’annullamento con rinvio è stato pronunciato in quanto, secondo la Quintasezione, la Corte territoriale non si era limitata a un giudizio di astratta idoneitàdelle prove nuove a determinare l'assoluzione degli imputati, ma avevaproceduto a una verifica sulla concreta portata nel merito delle prove stesse, chenon era consentita in assenza di contraddittorio.2. Nel conseguente giudizio di rinvio, la Corte d'appello di Milano,procedendo in udienza nel contraddittorio tra le parti, ha dichiarato egualmenteinammissibile l'istanza di revisione. In particolare, ha ritenuto che le prove nuoverisultassero palesemente inidonee a smentire il giudicato.Quanto, in primo luogo, ai filmati delle telecamere di sorveglianza installateda XXXXXX, sequestrate nel procedimento nei confronti della XXXXXXX per ilreato di cui agli artt. 56, 615-bis cod. pen., la Corte d’appello ha rilevato lainidoneità delle immagini a condurre a un ribaltamento del giudizio irrevocabile,in quanto le riprese riguardano soltanto alcuni dei fatti per cui è intervenutacondanna, giacché relative a un periodo di appena due mesi, luglio e agosto2017, a fronte di un arco temporale di commissione delle condotte contestate dioltre un anno e sei mesi. Peraltro, i filmati dovrebbero dimostrare l'inesistenzadelle immissioni di fumo, che invece le sentenze di merito hanno ritenuto provateanche sulla base delle dichiarazioni delle parti civili e di quanto constatato devisu dalle forze dell'ordine durante i sopralluoghi del 14.8.2017 e del 25.8.2017,nonché sulla base di certificati del pronto soccorso che diagnosticavano allepersone offese fenomeni di irritazione delle vie aeree compatibili con le esalazionidi fumo.In ogni caso, la sentenza di condanna ha ritenuto accertate plurime condotteintegranti il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., che vanno ben oltre i contestatiepisodi di immissione di fumi; rispetto a tutte le altre condotte, nell'istanza –hanno evidenziato i giudici di Milano – non si prospetta alcun altro elemento dinovità.Quanto, in secondo luogo, alla sentenza penale di assoluzione della Corte diappello di Genova del 14.3.2024 in un successivo giudizio per ulteriori attipersecutori, essa è stata allegata all'istanza per dimostrare la inaffidabilità delnarrato delle parti civili, ma tuttavia risulta annullata dalla Corte di cassazione il17/1/2025, per cui nessun dato può trarsi da tale pronuncia.Risulta irrilevante, secondo la Corte d'appello di Milano, anche la produzionedelle immagini satellitari del vialetto di accesso all'immobile delle parti civili,tenuto conto che nel procedimento sono state già prodotte fotografie del vialettotemporalmente più vicini ai fatti contestati.Quanto, ancora, ai provvedimenti civili nella causa possessoria, che nellaprospettiva dei ricorrenti servirebbe a contestualizzare il taglio della recinzionead opera di XXXXXX, la Corte d’appello ha rilevato che tuttavia la prova è privadel carattere di decisività, perché la responsabilità del danneggiamento dellarecinzione era stata ammessa in giudizio dallo stesso imputato, il quale ne avevadato una spiegazione - connessa al preteso spoglio subito e alla necessità dientrare nel suo fondo - che la sentenza irrevocabile ha già valutato.Peraltro, le “decine di cause” che secondo l’istanza sarebbero statepromosse contro terzi da XXXXX, citate a dimostrazione della sua litigiosità, nonsono state documentate.Quanto, poi, all'atto introduttivo del giudizio civile intrapreso dallo stessoXXXXX contro la venditrice del suo immobile, allegato per dimostrare che ladecisione di trasferirsi era connessa ai problemi strutturali dell'abitazione e nonai comportamenti degli imputati, si tratta anche in questo caso, secondo la Corted’appello, di una prova non decisiva, atteso che il cambio delle abitudini di vita èsolo uno degli eventi del reato di atti persecutori, laddove le sentenze di meritohanno riconosciuto gli eventi alternativi dello stato d'ansia e del timore per lapropria incolumità.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXX ed XXXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell’art. 630, lett. c), cod.proc. pen.La irrilevanza, ritenuta dalla Corte d’appello di Milano, del circoscrittoperiodo temporale cui si riferiscono i filmati non tiene conto che in quei due mesidi videoregistrazione non vi è alcun riscontro degli episodi indicati dalle personeoffese. Si tratta di un dato che, rispetto a un processo basato unicamente sulledichiarazioni delle parti civili, costituisce la dimostrazione della falsità delle lorotestimonianze e getta una pesante ombra sulla loro attendibilità.Se si tiene conto che la Corte d’appello doveva valutare, non l’accoglimentodella revisione, ma la sua ammissibilità, l’argomento utilizzato è insufficiente afondare la decisione negativa, che pertanto è in contrasto con i caratteri delladelibazione sommaria cui era chiamata circa la astratta idoneità degli elementiprobatori nuovi a ribaltare il giudicato, laddove i giudici milanesi hannoproceduto ad una indebita anticipazione di giudizio.Vero è che la revisione è ammissibile a condizione che le nuove prove sianoin grado di superare il giudicato, ma ciò anche solo attraverso una formuladubitativa di proscioglimento. In questa prospettiva, la Corte d’appello si èsottratta ad una doverosa valutazione sinergica dei nuovi elementi di prova, dacomparare globalmente con gli elementi precedenti.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione per travisamento delle prove.La motivazione della Corte d’appello è illogica quando sostiene che l’assenzadi fumo nel luogo ripreso non vale a dimostrare che non ci sia stata l’emissione,perché i filmati riprendono un luogo diverso da quali in cui erano prodotti i fumi.Ciò che rileva non è il luogo dove si origina il fumo, ma quello in cui sipropaga, e nei filmati erano riprese le finestre e il camminamento in prossimitàdella porta di accesso all’abitazione delle persone offese dove si sostienesarebbero entrate le esalazioni.La Corte d’appello erra anche quando valuta i certificati del pronto soccorso,che non sono affatto suscettibili di confermare le dichiarazioni dei denuncianti.Anche quanto all’episodio del versamento di liquido in testa al figlio dellepersone offese, i giudici travisano le prove e affermano contrariamente al veroche vi sarebbe la prova visiva del fatto, laddove nel video si ritraggono fatti noncompatibili con una caduta di liquido; peraltro, secondo la ricostruzione operatanelle sentenze di merito il versamento sarebbe avvenuto in un momento in cuierano presenti sul posto le forze dell’ordine senza che se ne avvedessero.Quanto, poi, al trasferimento dei XXXXX dalla loro abitazione, la motivazionedella Corte d’appello non considera che comunque l’allegazione dell’attointroduttivo del giudizio civile serviva a dimostrare ulteriormente l’inattendibilitàdelle loro dichiarazioni.3 In data 25.3.2026, i difensori delle parti civili XXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. La valutazione dei motivi di ricorso deve essere preceduta dallaosservazione che l’inammissibilità della richiesta di revisione presentata daXXXXXXXXXXXXXX, in proprio e in qualità di erede di XXXXXXXXXXXXXXX, e daXXXXXXXXXXXXXXX, nella sola qualità di erede di GiuseppeXXXXXXX, è statainfine dichiarata a conclusione dell’udienza celebrata a seguito della citazione agiudizio delle parti.Si tratta di esito conforme al principio secondo cui l'inammissibilità dellarichiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza previstadall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamenteall'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. (Sez. 5, n.4652 del 20/11/2013, dep. 2014, Accordi, Rv. 258718 – 01).In tema di revisione, infatti, la norma di cui all'art. 634 cod. proc. pen.secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza,l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delleipotesi previste dagli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. o senza l'osservanza delledisposizioni contenute negli artt. 631, 632, 633 e 641 stesso codice, ovverorisulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria, per imedesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questosia stato disposto (Sez. U, n. 624 del 26/9/2001, dep. 2002, Pg e pc in proc.Pisano, Rv. 220441 - 01).2. Di conseguenza, il punto non è più – come lamenta ancora il ricorso –quello della eventuale eccedenza della sentenza impugnata rispetto ai limiti delladelibazione sommaria dell’ammissibilità, che riguarda piuttosto l’art. 634 cod.proc. pen.Il procedimento di revisione, come precisano Sezioni unite Pisano sopracitate, si sviluppa in due fasi: «la prima è costituita dalla valutazione - cheavviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata perla camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificareche essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme dilegge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece,costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all’accertamento e allavalutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte aquelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato,siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto».Nella fase instaurata ex art. 636 cod. proc. pen., quindi, è consentito allaCorte d’appello – che procede nelle forme previste per il dibattimento – dirivalutare le condizioni di ammissibilità dell’istanza e di respingerla senzaassumere leprove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito (Sez.U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 – 01).Una volta che nel dibattimento sia stato svolto il contraddittorio sul puntorelativo alla sussistenza del requisito della novità della prova, alla corte cheescluda la sussistenza del requisito stesso, non resta che emettere la pronunciadi inammissibilità o di rigetto della richiesta, non residuando alcun ulterioreaccertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento diulteriore attività difensiva (Sez. 5, n. 2258 del 16/1/1996, Bagedda, Rv. 204231- 01).3. Ciò posto, le doglianze articolate nel primo motivo di ricorso devonoessere valutate alla luce del principio secondo cui, ai fini dell'esito positivo delgiudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento – in terminidi ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come ilcompendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazionedella penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n.34515 del 18/6/2021, Fadda, Rv. 281772 - 01).Da questo punto di vista, la motivazione della Corte d’appello di Milano è deltutto adeguata, perché dà atto senza illogicità che la prova dell’articolato reato dimentre le prove nuove riguardano solo un limitato segmento temporale dellacontestazione e, peraltro, una condotta su cui – affermano i giudici dellarevisione – sussistono anche altre prove di diverso tipo evidenziate dallesentenze di merito.Questa ultima osservazione è idonea a superare la principale obiezionesviluppata nel ricorso, e cioè che comunque quelle prove non vagliate nelgiudizio di cognizione contribuirebbero, in un giudizio prevalentemente basatosulle dichiarazioni delle persone offese, a legittimare una valutazione diinattendibilità delle stesse.Si tratta di una censura che, per un verso, non si confronta con la sentenzaimpugnata, la quale afferma invece che la prova delle condotte delittuose derivada fonti diverse, nient’affatto circoscritte alla mera prospettazione delle particivili costituite.Per altro verso, la doglianza tradisce la debolezza di fondo del ricorso, nelsenso che ambisce, più che a portare all’attenzione dell’autorità giudiziaria provenuove, a sollecitare una diversa interpretazione degli elementi posti alla basedella decisione di condanna, mediante l’adozione di parametri diversi divalutazione dei fatti ovvero mediante la segnalazione della valenza riduttiva chederiverebbe alla prova della responsabilità della XXXXXXX e di XXXXXX da altriprocedimenti che tuttavia non contengono una diversa ricostruzione dei fatti matutt’al più una loro valutazione alternativa.Di conseguenza, la sentenza impugnata afferma del tutto ragionevolmentela inidoneità dei nuovi elementi a fondare un eventuale proscioglimento oltreogni ragionevole dubbio e, dunque, la conseguente superfluità del dibattimento.Si tratta di una valutazione congrua, perché il giudice della revisione hadimostrato di aver preso cognizione di tutte le ragioni giuridiche diproscioglimento che la nuova prova avrebbe potuto implicare, dando appropriataspiegazione della mancanza del requisito della novità e della inidoneità delleprove a capovolgere l’esito del giudizio di cognizione.E la declaratoria di inammissibilità della richiesta per essere le "nuoveprove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla basedella sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità allorché –come nel caso di specie – sia fondata su una motivazione adeguata ed immuneda vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/6/2017, D., Rv. 272690 – 01; Sez. 4, n.41398 del 24/9/2024, Rigano, Rv. 287210 – 01).Il primo motivo di ricorso, pertanto, è infondato.4. Il secondo motivo lamenta che la sentenza impugnata sia affetta da unvizio di travisamento della prova.Deve ricordarsi, tuttavia, che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, ilvizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vedecircoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esattatrasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio,rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacificadistorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del"significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura edi re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del9/6/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01).La deduzione del vizio in questione, quindi, presuppone che la motivazionedel provvedimento impugnato sia basata in modo determinante su provainsussistente agli atti o su un risultato di prova incontestabilmente diverso daquello reale ovvero sia contrastata insuperabilmente da prova presente agli attima ignorata (Sez. 1, n. 18491 del 2010L’indicazione dell’atto probatorio contrario, poi, deve assolvere al requisitodell’autosufficienza, di modo che emerga, senza possibilità di interpretazioni oletture alternative, il contrasto tra quanto affermato in sentenza e quanto invecein atti. La produzione integrale dell’atto processuale di cui si evidenzia lacontrarietà rispetto a quanto affermato nel provvedimento impugnato serve nonsolo per attestare la corrispondenza del dedotto alla realtà, ma ancor più perverificare se il senso probatorio dedotto dal ricorrente sia congruo rispetto alcomplesso dell’atto stesso.Tale necessità emerge vieppiù se si considera che l’individuazione del sensoprobatorio di una dichiarazione o di un documento o di un qualsiasi attoprocessuale è operazione di merito, che presuppone la conoscenza integraledell’elemento di prova, da mettere peraltro in relazione con la valutazionecomplessiva di tutte le prove.Nel caso di specie, il ricorrente deduce variamente la idoneità di taluni atti asmentire la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di cui si chiede larevisione.Ora, dalla lettura del ricorso appare evidente che le censure difensiveconsistono nella reinterpretazione di alcune prove – relazioni di servizio,certificati medici, dichiarazioni testimoniali – alla luce di nuovi filmati, che noncontengono la prova contraria rispetto ai fatti per cui è intervenuta condanna,ma che offrono – nella prospettazione del ricorrente – elementi suscettibili dilegittimare, e solo per un circoscritto segmento temporale della condotta abitualeascritta agli imputati, una diversa lettura delle risultanze delle prove assuntenella fase di cognizione, una buona parte delle quali, peraltro, provenienti dapubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni.Si tratta, allora, non della censura di trasposizione nel provvedimentoimpugnato di dati probatori inesistenti per il tramite di una distorsione degli atti,ma piuttosto della sollecitazione di una interpretazione alternativa nel meritodegli elementi di prova posti alla base della sentenza irrevocabile, che tuttavianon può trovare ingresso nella verifica di legittimità, in cui il Collegio – ove sidenunci il vizio di travisamento – dovrebbe limitarsi a controllare se la prova siaimmediatamente smentita per tabulas, senza la necessità di alcuna operazioneinterpretativo-valutativa ulteriore (si veda diffusamente, in proposito, Sez. 6, n.18491 del 24/2/2010, Nuzzo, Rv. 246916 – 01, anche in motivazione).Di conseguenza, anche il secondo motivo deve essere disatteso.5. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essererigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali.Consegue, inoltre, la condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili cheliquida, per ciascuna parte civile, in complessivi euro 5.250,00, oltre accessori dilegge.Si deve disporre, infine, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, le ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida, per ciascunaparte civile, in complessivi euro 5.250,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.