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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23744/2026

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ppresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 17199/2020Numero sezionale 4886/2026Numero di raccolta generale 23744/2026avverso la sentenza della Commissione Tributaria RegiDoatna paulbebl icdaziio ne 21/07/2026Bologna n. 444/2020 depositata il 17/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1.

Con rogito del 30.6.2015 il dott. [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA] un fabbricato da cielo a terra posto inCastellarano (Mo), comprendente una farmacia, unappartamento e alcuni locali accessori, dichiarando a fini fiscalil’esenzione IVA in quanto cessione di fabbricato “nel suocomplesso strumentale per natura, non suscettibile di diversautilizzazione senza radicali trasformazioni”, per il quale la partevenditrice non intese avvalersi dell'opzione di cui all'art. 10,comma 1, n. 8-ter del DPR n. 633 del 19722.

Ritenendo non provato "alcun legame di servizio" tra lafarmacia (cat.

C/1) e l'appartamento (cat.

A/7), l'Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:PERSONA] di Modena contestò la naturapertinenziale di quest'ultimo rispetto alla farmacia, così comedichiarata dalle stesse parti contraenti nel rogito del 30.6.2015,e rideterminò in proporzione il valore delle singole unitàimmobiliari, applicando sul valore ottenuto l'aliquota pienadell'imposta di registro.3.

Il contribuente Alessandrini impugnò l'avviso diliquidazione; la CTP ha accolto il ricorso, qualificando ilcollegamento tra le due unità immobiliari (appartamento efarmacia) come "effettivo e funzionale" e verificando sul pianosoggettivo l'asservimento dell'appartamento alla farmacia,riconoscendo il vincolo di pertinenzialità.4.

L’Agenzia delle entrate ha proposto appello, accolto dallaCTR, con sentenza n. 444 del 10.1.2020Numero registro generale 17199/2020Numero sezionale 4886/20265.

Avverso la sentenza di II grado il contribuente haNumero di raccolta generale 23744/2026proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Data pubblicazione 21/07/20266.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.7.

Sia il ricorrente che l’Agenzia delle entrate hannosuccessivamente depositato memorie con richiesta diestinzione del processo per esito positivo della definizioneagevolata ex art. 5 l. n. 130 del 2022.RILEVATO CHE1.

Le parti hanno depositato memorie, con richiesta diestinzione del giudizio, evidenziando che la presentecontroversia è stata oggetto di definizione agevolata ai sensidell’art. 5 L. 130/2022, allegando relativa documentazione;2. deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere;

2.3. le spese restano a carco delle parti che le hanno anticipatein ragione delle modalità di definizione del presente giudizio;4. la declaratoria di estinzione esclude, infine, l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, checonsegue alle sole declaratorie di infondatezza nel meritoovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione(cfr. Cass. n. 25485/2018).

P.Q.Mla Corte dichiara estinto il giudizioSpese a carico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del11/06/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 17199/2020Numero sezionale 4886/2026Numero di raccolta generale 23744/2026avverso la sentenza della Commissione Tributaria RegiDoatna paulbebl icdaziio ne 21/07/2026Bologna n. 444/2020 depositata il 17/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. Con rogito del 30.6.2015 il dott. [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA] un fabbricato da cielo a terra posto inCastellarano (Mo), comprendente una farmacia, unappartamento e alcuni locali accessori, dichiarando a fini fiscalil’esenzione IVA in quanto cessione di fabbricato “nel suocomplesso strumentale per natura, non suscettibile di diversautilizzazione senza radicali trasformazioni”, per il quale la partevenditrice non intese avvalersi dell'opzione di cui all'art. 10,comma 1, n. 8-ter del DPR n. 633 del 19722. Ritenendo non provato "alcun legame di servizio" tra lafarmacia (cat. C/1) e l'appartamento (cat. A/7), l'Agenzia delleEntrate - [OSCURATO:PERSONA] di Modena contestò la naturapertinenziale di quest'ultimo rispetto alla farmacia, così comedichiarata dalle stesse parti contraenti nel rogito del 30.6.2015,e rideterminò in proporzione il valore delle singole unitàimmobiliari, applicando sul valore ottenuto l'aliquota pienadell'imposta di registro.3. Il contribuente Alessandrini impugnò l'avviso diliquidazione; la CTP ha accolto il ricorso, qualificando ilcollegamento tra le due unità immobiliari (appartamento efarmacia) come "effettivo e funzionale" e verificando sul pianosoggettivo l'asservimento dell'appartamento alla farmacia,riconoscendo il vincolo di pertinenzialità.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello, accolto dallaCTR, con sentenza n. 444 del 10.1.2020Numero registro generale 17199/2020Numero sezionale 4886/20265. Avverso la sentenza di II grado il contribuente haNumero di raccolta generale 23744/2026proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Data pubblicazione 21/07/20266. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.7. Sia il ricorrente che l’Agenzia delle entrate hannosuccessivamente depositato memorie con richiesta diestinzione del processo per esito positivo della definizioneagevolata ex art. 5 l. n. 130 del 2022.RILEVATO CHE1. Le parti hanno depositato memorie, con richiesta diestinzione del giudizio, evidenziando che la presentecontroversia è stata oggetto di definizione agevolata ai sensidell’art. 5 L. 130/2022, allegando relativa documentazione;2. deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere; 2.3. le spese restano a carco delle parti che le hanno anticipatein ragione delle modalità di definizione del presente giudizio;4. la declaratoria di estinzione esclude, infine, l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, checonsegue alle sole declaratorie di infondatezza nel meritoovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione(cfr. Cass. n. 25485/2018). P.Q.Mla Corte dichiara estinto il giudizioSpese a carico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del11/06/2026.Il PresidenteUgo Candia
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