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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 43303/2021

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUD.[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] ARSIZIOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede che la Corte dichiari la competenza del Gip Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 7 luglio 2020 il (G.i.p. del) [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del G.d.P. di Ravenna a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'estinzione ex art. 167 cod. pen. del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 18 ottobre 2011, definitiva il 14 novembre 2011.

Il G.d.P. di Ravenna con ordinanza del 15 marzo 2021 solleva conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando che, ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la competenza a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento emesso da un giudice ordinario non può essere il giudice di pace. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'estinzione ex art. 167 cod. pen. del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, T.U. stup., determina la stasi del procedimento, ed è superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art.32 cod. proc. pen. 1.2.

Ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000, infatti, in materia di esecuzione penale, «se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo».

Nel caso di specie, pertanto, a nulla rileva ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione competente che l'ultima condanna definitiva a carico di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata emessa dal Giudice di pace di Ravenna, in quanto il titolo esecutivo utile a individuare il giudice dell'esecuzione competente (ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile emessa da giudice ordinario) è quello emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 ottobre 2011, definitivo il 14 novembre 2011.

2. Il conflitto di competenza, pertanto, deve essere risolto con l'affermazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ufficio del Giudice per indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIUD.[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] ARSIZIOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede che la Corte dichiari la competenza del Gip Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 7 luglio 2020 il (G.i.p. del) [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del G.d.P. di Ravenna a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'estinzione ex art. 167 cod. pen. del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 18 ottobre 2011, definitiva il 14 novembre 2011. Il G.d.P. di Ravenna con ordinanza del 15 marzo 2021 solleva conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando che, ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la competenza a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento emesso da un giudice ordinario non può essere il giudice di pace. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'estinzione ex art. 167 cod. pen. del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, T.U. stup., determina la stasi del procedimento, ed è superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art.32 cod. proc. pen. 1.2. Ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000, infatti, in materia di esecuzione penale, «se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo». Nel caso di specie, pertanto, a nulla rileva ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione competente che l'ultima condanna definitiva a carico di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata emessa dal Giudice di pace di Ravenna, in quanto il titolo esecutivo utile a individuare il giudice dell'esecuzione competente (ultima sentenza di condanna divenuta irrevocabile emessa da giudice ordinario) è quello emesso dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 ottobre 2011, definitivo il 14 novembre 2011. 2. Il conflitto di competenza, pertanto, deve essere risolto con l'affermazione della competenza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ufficio del Giudice per indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43303/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris