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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 21222/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20183/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza n. 882/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA].) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero condannati al rimborso di quanto da essa attrice versato, in favore delle signore Calabria e [OSCURATO:PERSONA], nonché dei signori Sorci e Chiello (con relative spese legali), a causa della responsabilità professionale del notaio [OSCURATO:PERSONA], assicurato dalla parte attrice.

A sostegno della domanda espose che il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20 febbraio 2006, aveva condannato gli odierni convenuti e [OSCURATO:PERSONA] a trasferire in favore delle signore Calabria e [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un immobile sito a Bagheria.

Rilevò che con atto rogato in data 11 ottobre 1999 dal notaio Zalapì, i signori Sorci e Chiello avevano acquistato dai convenuti Pipia il medesimo immobile oggetto del giudizio di cuí sopra, nonostante le siignoro Calabria 9 [OSCURATO:PERSONA] avessero trascritto in data 7 giugno 1994 la domanda giudiziale relativa alla causa conclusasi con la citata sentenza del Tribunale di Palermo.

Aggiunse la società attrice che quest'ultima sentenza era stata oggetto di impugnazione da parte dei convenuti Pipia e che nel procedimento erano intervenuti anche i signori Sorci e Chiello i quali, nel frattempo, avevano convenuto in giudizio sia il notaio che i venditori, chiedendo il risarcimento dei danni da loro subiti.

Nelle more, però, il notaio Zalapì, le signore Calabria e [OSCURATO:PERSONA] e i signori Sorci e Chiello avevano transatto tutte le controversie tra loro pendenti con atto del 19 maggio 2010; e in esecuzione della transazione la società assicuratrice aveva pagato la somma complessiva di euro 150.000 in favore delle signore Calabria e [OSCURATO:PERSONA] più altri euro 21.000 a titolo di spese in favore dei legali delle controparti, con conseguente surrogazione del notaio Zalapì nei loro diritti di creditori avverso i convenuti Pipia.Sulla base di tale complessa ricostruzione la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese che i Pipia fossero condannati al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 171.000, con interessi e rivalutazione.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo, in via preliminare, che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio in qualità di responsabile del danno, e nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale, respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio per mancanza della qualità di litisconsorte necessario in capo al notaio Zalapì, accolse la domanda ai sensi dell'art. 1203, n. 3), cod. civ., e condannò i convenuti, in proporzione alle singole quote ereditarie, al pagamento in favore della società di assicurazione della somma di euro 196.784,59 (comprensiva di rivalutazione e interessi).

2. La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 17 aprile 2019, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del giudizio di appello.

Ha osservato la Corte territoriale che correttamente il Tribunale aveva escluso, in capo al notaio, la qualità di litisconsorte necessario, non sussistendo un unico e inscindibile rapporto giuridico tra le parti.

Quanto alla surrogazione, la Corte d'appello ha rilevato che l'azione surrogatoria non era stata proposta, come volevano gli appellanti, in base all'art. 1916 cod. civ., quanto piuttosto ai sensi dell'art. 1203, n. 3), cod. civ., dal momento che la società assicuratrice aveva chiesto ai convenuti il rimborso della somma da essa versata in favore dei danneggiati in luogo del notaio, responsabile del danno e assicurato presso la società stessa.

Era perciò fuor di luogo il richiamo all'art. 1916 cit., norma che prevede la surrogazione dell'assicuratore che ha risarcito il danno nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.3.

Contro la sentenza della Corte d'appello di propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e mancata applicazione dell'art. 1916 cod. civ., sul rilievo che la sentenza avrebbe erroneamente richiamato l'art. 1203, n. 3), cod. civ. come fondamento della domanda proposta.

Osservano i ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere applicabile l'art. 1203 cit. anziché l'art. 1916 cit., norma specificamente riguardante il contratto di assicurazione.

L'art. 1916 fa riferimento al pagamento dell'indennità e non al risarcimento del danno, per cui i signori Chiello e [OSCURATO:PERSONA] «non avevano diritto al risarcimento del danno, bensì ad una mera indennità».

Oltre a ciò, l'art. 1916 cit. prevede la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, mentre nella specie i ricorrenti «non possono essere qualificati quali soggetti terzi responsabili, perché non hanno cagionato l'evento oggetto dell'assicurazione».

Nel caso in esame, secondo i ricorrenti, il danno subito dalle parti che hanno ottenuto il risarcimento sarebbe da ricondurre a responsabilità esclusiva del notaio, tenuto a controllare con la diligenza del professionista l'espletamento corretto della sua attività.

La responsabilità del venditore, invece, è regolata dall'art.1483 cod. civ. per il caso di evizione e la somma pagata dalla società assicuratrice valeva «a risarcire il danno prodotto agli acquirenti dell'immobile in ragione del rapporto tra questi e il notaio»; né i ricorrenti furono invitati alle trattative sfociate nella transazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 1203 cod. civ., per errata applicazione dell'istituto della surrogazione legale.

Rilevano i ricorrenti che tale surrogazione può operare se l'accipiens è creditore di tutti gli aventi causa, in modo che il saldo di uno sia liberatorio automaticamente per tutti gli altri.

Nella specie, al contrario, la società di assicurazione ha pagato surrogandosi al notaio Zalapì, per cui l'azione di surroga non potrebbe essere intrapresa «nei confronti di soggetti terzi che non siano corresponsabili del danno cagionato».

Trattandosi, infatti, di «due responsabilità diverse», il notaio non vantava alcun credito nei confronti degli odierni ricorrenti, per cui la società di assicurazione non aveva titolo per agire contro di loro.

3. I due motivi, benché diversi tra loro, possono essere trattati insieme in considerazione della stretta connessione che li unisce, e sono entrambi inammissibili.

3.1. Rileva la Corte, innanzitutto, che il primo motivo è inammissibile perché, nella sostanza, non si confronta con la motivazione della sentenza.

I ricorrenti, infatti, insistono nell'affermare che il caso sarebbe regolato dall'art. 1916 cit. e non dall'art. 1203 cit., per poi sostenere, del tutto contraddittoriamente, che l'art. 1916 cod. civ. non potrebbe comunque applicarsi nella specie; il che costituisce un evidente paradosso che non tiene conto della motivazione, nella quale la Corte di merito ha detto di dover fare applicazione dell'art. 1203 sopra citato.

La sentenza ha infatti chiarito che era errato il secondo motivo di appello nella parte in cui gli appellanti (odierni ricorrenti) sostenevano che la società di assicurazione aveva agito ai sensi dell'art. 1916 cit., mentre dall'atto introduttivo del giudizio si comprendeva «chiaramente» che la stessa aveva agito avvalendosi della surroga di cui all'art. 1203, n. 3), cod. civ., richiamando la polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata con il notaio Zalapì.

Del tutto inconferente, e come tale inammissibile, l'ulteriore rilievo secondo cui la responsabilità del venditore per evizione è regolata dall'art. 6 1483 cod. civ., dal momento che la causa ha ad oggetto la surrogazione della società di assicurazione, che ha pagato in luogo del notaio assicurato, nei confronti degli effettivi responsabili della vicenda, cioè gli odierni ricorrenti.

3.2. Inammissibile è poi anche il secondo motivo, che dimostra di non aver colto la ratio decidendi della sentenza in esame e di muovere da una premessa del tutto infondata.

Sostenere, come fanno i ricorrenti, che [OSCURATO:SOCIETA]. non si poteva surrogare al notaio Zalapì nei loro confronti perché la surroga «non può essere esercitata nei confronti di soggetti terzi che non siano corresponsabili del danno cagionato», significa non aver compreso ciò che la sentenza afferma, e cioè appunto che il pagamento in luogo dell'assicurato dava diritto all'assicurante di surrogarsi verso chi era, nella specie, corresponsabile (col notaio) del danno causato agli acquirenti del bene in questione.

Non è corretto, poi, il richiamo alla sentenza 16 dicembre 2013, n. 28061, di questa Corte, posto che in essa si è chiarito che ai fini dell'operatività della surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3), cod. civ., non è necessario né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell'accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione.

Interesse che nel caso in esame certamente sussisteva poiché, se l'assicuratore non avesse pagato, in luogo del notaio assicurato, la somma pattuita con la transazione, è ben possibile che sarebbe stato costretto, in seguito, a pagare una somma ben maggiore.

La motivazione della sentenza n. 28061 del 2013 chiarisce in modo esemplare che «la surrogazione opera non solo a vantaggio di chi sia obbligato con altri al pagamento del debito, ma anche di chi vi sia tenuto per altri»; ed anche in quel caso si trattava di un notaio che, non avendo verificato la presenza di iscrizione pregiudizievoli verso l'acquirente, ben avrebbe potuto essere convenuto per il risarcimento dei relativi danni (evento che si è verificato nel caso odierno).

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20183/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza n. 882/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA].) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero condannati al rimborso di quanto da essa attrice versato, in favore delle signore Calabria e [OSCURATO:PERSONA], nonché dei signori Sorci e Chiello (con relative spese legali), a causa della responsabilità professionale del notaio [OSCURATO:PERSONA], assicurato dalla parte attrice. A sostegno della domanda espose che il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20 febbraio 2006, aveva condannato gli odierni convenuti e [OSCURATO:PERSONA] a trasferire in favore delle signore Calabria e [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un immobile sito a Bagheria. Rilevò che con atto rogato in data 11 ottobre 1999 dal notaio Zalapì, i signori Sorci e Chiello avevano acquistato dai convenuti Pipia il medesimo immobile oggetto del giudizio di cuí sopra, nonostante le siignoro Calabria 9 [OSCURATO:PERSONA] avessero trascritto in data 7 giugno 1994 la domanda giudiziale relativa alla causa conclusasi con la citata sentenza del Tribunale di Palermo. Aggiunse la società attrice che quest'ultima sentenza era stata oggetto di impugnazione da parte dei convenuti Pipia e che nel procedimento erano intervenuti anche i signori Sorci e Chiello i quali, nel frattempo, avevano convenuto in giudizio sia il notaio che i venditori, chiedendo il risarcimento dei danni da loro subiti. Nelle more, però, il notaio Zalapì, le signore Calabria e [OSCURATO:PERSONA] e i signori Sorci e Chiello avevano transatto tutte le controversie tra loro pendenti con atto del 19 maggio 2010; e in esecuzione della transazione la società assicuratrice aveva pagato la somma complessiva di euro 150.000 in favore delle signore Calabria e [OSCURATO:PERSONA] più altri euro 21.000 a titolo di spese in favore dei legali delle controparti, con conseguente surrogazione del notaio Zalapì nei loro diritti di creditori avverso i convenuti Pipia.Sulla base di tale complessa ricostruzione la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese che i Pipia fossero condannati al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 171.000, con interessi e rivalutazione. Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo, in via preliminare, che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio in qualità di responsabile del danno, e nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale, respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio per mancanza della qualità di litisconsorte necessario in capo al notaio Zalapì, accolse la domanda ai sensi dell'art. 1203, n. 3), cod. civ., e condannò i convenuti, in proporzione alle singole quote ereditarie, al pagamento in favore della società di assicurazione della somma di euro 196.784,59 (comprensiva di rivalutazione e interessi). 2. La pronuncia è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 17 aprile 2019, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del giudizio di appello. Ha osservato la Corte territoriale che correttamente il Tribunale aveva escluso, in capo al notaio, la qualità di litisconsorte necessario, non sussistendo un unico e inscindibile rapporto giuridico tra le parti. Quanto alla surrogazione, la Corte d'appello ha rilevato che l'azione surrogatoria non era stata proposta, come volevano gli appellanti, in base all'art. 1916 cod. civ., quanto piuttosto ai sensi dell'art. 1203, n. 3), cod. civ., dal momento che la società assicuratrice aveva chiesto ai convenuti il rimborso della somma da essa versata in favore dei danneggiati in luogo del notaio, responsabile del danno e assicurato presso la società stessa. Era perciò fuor di luogo il richiamo all'art. 1916 cit., norma che prevede la surrogazione dell'assicuratore che ha risarcito il danno nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.3. Contro la sentenza della Corte d'appello di propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e mancata applicazione dell'art. 1916 cod. civ., sul rilievo che la sentenza avrebbe erroneamente richiamato l'art. 1203, n. 3), cod. civ. come fondamento della domanda proposta. Osservano i ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere applicabile l'art. 1203 cit. anziché l'art. 1916 cit., norma specificamente riguardante il contratto di assicurazione. L'art. 1916 fa riferimento al pagamento dell'indennità e non al risarcimento del danno, per cui i signori Chiello e [OSCURATO:PERSONA] «non avevano diritto al risarcimento del danno, bensì ad una mera indennità». Oltre a ciò, l'art. 1916 cit. prevede la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, mentre nella specie i ricorrenti «non possono essere qualificati quali soggetti terzi responsabili, perché non hanno cagionato l'evento oggetto dell'assicurazione». Nel caso in esame, secondo i ricorrenti, il danno subito dalle parti che hanno ottenuto il risarcimento sarebbe da ricondurre a responsabilità esclusiva del notaio, tenuto a controllare con la diligenza del professionista l'espletamento corretto della sua attività. La responsabilità del venditore, invece, è regolata dall'art.1483 cod. civ. per il caso di evizione e la somma pagata dalla società assicuratrice valeva «a risarcire il danno prodotto agli acquirenti dell'immobile in ragione del rapporto tra questi e il notaio»; né i ricorrenti furono invitati alle trattative sfociate nella transazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art. 1203 cod. civ., per errata applicazione dell'istituto della surrogazione legale. Rilevano i ricorrenti che tale surrogazione può operare se l'accipiens è creditore di tutti gli aventi causa, in modo che il saldo di uno sia liberatorio automaticamente per tutti gli altri. Nella specie, al contrario, la società di assicurazione ha pagato surrogandosi al notaio Zalapì, per cui l'azione di surroga non potrebbe essere intrapresa «nei confronti di soggetti terzi che non siano corresponsabili del danno cagionato». Trattandosi, infatti, di «due responsabilità diverse», il notaio non vantava alcun credito nei confronti degli odierni ricorrenti, per cui la società di assicurazione non aveva titolo per agire contro di loro. 3. I due motivi, benché diversi tra loro, possono essere trattati insieme in considerazione della stretta connessione che li unisce, e sono entrambi inammissibili. 3.1. Rileva la Corte, innanzitutto, che il primo motivo è inammissibile perché, nella sostanza, non si confronta con la motivazione della sentenza. I ricorrenti, infatti, insistono nell'affermare che il caso sarebbe regolato dall'art. 1916 cit. e non dall'art. 1203 cit., per poi sostenere, del tutto contraddittoriamente, che l'art. 1916 cod. civ. non potrebbe comunque applicarsi nella specie; il che costituisce un evidente paradosso che non tiene conto della motivazione, nella quale la Corte di merito ha detto di dover fare applicazione dell'art. 1203 sopra citato. La sentenza ha infatti chiarito che era errato il secondo motivo di appello nella parte in cui gli appellanti (odierni ricorrenti) sostenevano che la società di assicurazione aveva agito ai sensi dell'art. 1916 cit., mentre dall'atto introduttivo del giudizio si comprendeva «chiaramente» che la stessa aveva agito avvalendosi della surroga di cui all'art. 1203, n. 3), cod. civ., richiamando la polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata con il notaio Zalapì. Del tutto inconferente, e come tale inammissibile, l'ulteriore rilievo secondo cui la responsabilità del venditore per evizione è regolata dall'art. 6 1483 cod. civ., dal momento che la causa ha ad oggetto la surrogazione della società di assicurazione, che ha pagato in luogo del notaio assicurato, nei confronti degli effettivi responsabili della vicenda, cioè gli odierni ricorrenti. 3.2. Inammissibile è poi anche il secondo motivo, che dimostra di non aver colto la ratio decidendi della sentenza in esame e di muovere da una premessa del tutto infondata. Sostenere, come fanno i ricorrenti, che [OSCURATO:SOCIETA]. non si poteva surrogare al notaio Zalapì nei loro confronti perché la surroga «non può essere esercitata nei confronti di soggetti terzi che non siano corresponsabili del danno cagionato», significa non aver compreso ciò che la sentenza afferma, e cioè appunto che il pagamento in luogo dell'assicurato dava diritto all'assicurante di surrogarsi verso chi era, nella specie, corresponsabile (col notaio) del danno causato agli acquirenti del bene in questione. Non è corretto, poi, il richiamo alla sentenza 16 dicembre 2013, n. 28061, di questa Corte, posto che in essa si è chiarito che ai fini dell'operatività della surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3), cod. civ., non è necessario né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell'accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione. Interesse che nel caso in esame certamente sussisteva poiché, se l'assicuratore non avesse pagato, in luogo del notaio assicurato, la somma pattuita con la transazione, è ben possibile che sarebbe stato costretto, in seguito, a pagare una somma ben maggiore. La motivazione della sentenza n. 28061 del 2013 chiarisce in modo esemplare che «la surrogazione opera non solo a vantaggio di chi sia obbligato con altri al pagamento del debito, ma anche di chi vi sia tenuto per altri»; ed anche in quel caso si trattava di un notaio che, non avendo verificato la presenza di iscrizione pregiudizievoli verso l'acquirente, ben avrebbe potuto essere convenuto per il risarcimento dei relativi danni (evento che si è verificato nel caso odierno). 4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
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