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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40568/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna della stessa alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.) Il primo motivo di ricorso, che contesta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite dì questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez.

U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez.

U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); esso è comunque assorbito nell'accoglimento del secondo motivo.

Fondato è infatti il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione all'improcedibilità dell'azione penale intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabìa - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell'art. 6 del d.

I. 31 ottobre 2022, n. 162 (cd. decreto rave), convertito in legge dalla i. 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 1° novembre 2022 ai 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - la quale impone una pronunzia di non luogo a procedere in assenza agli atti della querela (non rinvenuta, né pervenuta a seguito della richiesta inviata dall'ufficio per il processo di questa Corte, in data 13.4.23, alla Procura della Repubblica competente).

Ritenuto che pertanto, essendo stata nel caso di specie la sentenza di appello pronunciata prima dell'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso che ha dedotto, dopo l'entrata in vigore della riforma, il difetto di una valida querela in relazione al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 - che in virtù dell'art. 2 del d.lgs. 150/22 citato è oramai divenuto procedibile a querela - deve essere ritenuto non inammissibile, con la conseguenza che alcun giudicato sostanziale può dirsi intervenuto prima della sua proposizione (cfr. Sez.

U n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); sicché è rilevabile nella presente sede il difetto della condizione di procedibilità (ritenuto assorbito il terzo motivo sulla recidiva).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto della querela, condizione di procedibilità dell'azione penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difettoecro-efe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna della stessa alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.) Il primo motivo di ricorso, che contesta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata dopo la sentenza di appello, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite dì questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); esso è comunque assorbito nell'accoglimento del secondo motivo. Fondato è infatti il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione all'improcedibilità dell'azione penale intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabìa - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell'art. 6 del d. I. 31 ottobre 2022, n. 162 (cd. decreto rave), convertito in legge dalla i. 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 1° novembre 2022 ai 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - la quale impone una pronunzia di non luogo a procedere in assenza agli atti della querela (non rinvenuta, né pervenuta a seguito della richiesta inviata dall'ufficio per il processo di questa Corte, in data 13.4.23, alla Procura della Repubblica competente). Ritenuto che pertanto, essendo stata nel caso di specie la sentenza di appello pronunciata prima dell'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso che ha dedotto, dopo l'entrata in vigore della riforma, il difetto di una valida querela in relazione al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 - che in virtù dell'art. 2 del d.lgs. 150/22 citato è oramai divenuto procedibile a querela - deve essere ritenuto non inammissibile, con la conseguenza che alcun giudicato sostanziale può dirsi intervenuto prima della sua proposizione (cfr. Sez. U n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); sicché è rilevabile nella presente sede il difetto della condizione di procedibilità (ritenuto assorbito il terzo motivo sulla recidiva). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto della querela, condizione di procedibilità dell'azione penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difettoecro-efe
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