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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36020/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28 novembre 1965; avverso la sentenza del 14 dicembre 2020, della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Palermo, con -la sentenza indicata in epigrafe, confermando la decisione di primó grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Avvero tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando tre motivi di censura.

In particolare:

2.1. con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 599 cod. proc. pen.), si deduce che la corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato sull'erroneo presupposto dell'assenza di una specifica richiesta di trattazione orale, laddove la stessa richiesta di rinvio doveva intendersi come implicita richiesta in tal senso;

2.2. con il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ai carabinieri al momento dell'accertamento;

2.3. con il terzo, in ultimo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, si deduce che la corte territoriale non avrebbe compiutamente motivato in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, tanto più in presenza di un gruppo elettrogeno che assicurava, comunque, la produzione di energia. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Nel rito camerale non partecipato (introdotto dalla disciplina emergenziale), per esplicita previsione normativa, è esclusa la partecipazione del difensore, essendo il contraddittorio assicurato attraverso la possibilità, riconosciuta alle parti, di depositare memorie scritte nei termini indicati.

Cosicché, non essendo prevista la partecipazione del difensore, il suo legittimo impedimento diventa irrilevante.

Né può ritenersi che la semplice richiesta di rinvio possa ragionevolmente ritenersi quale istanza (tacita) di trattazione scritta, stante l'impossibilità di dedurre univocamente, dalla mera richiesta di rinvio dell'udienza, la volontà di derogare al rito camerale.

3. Il secondo motivo è, invece, aspecifico in quanto il ricorrente, a fronte dei plurimi elementi probatori indicati dalla corte territoriale (l'esistenza di un gruppo elettrogeno guasto, le dichiarazioni rese dai testi e gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria) non ha adempiuto all'onere, previsto a pena di inammissibilità, di illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione della prova asseritamente ritenuta inutilizzabile ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011).

4. Il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto presuppone rivalutazione dei dati probatori acquisiti e postula apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19 settembre 2017, Rv. 271623).

E la corte distrettuale, valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione, ha offerto una motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici, evidenziando come: lo stesso ricorrente si sarebbe presentato come il fruitore dell'energia elettrica; esisteva un gruppo elettrogeno (da utilizzare all'occorrenza tramite un deviatore di corrente) che, tuttavia, in quell'occasione, era guasto (nonostante la temperatura di un frigorifero, presente all'interno dell'immobile, dava conto dell'utilizzazione dell'energia); uno dei dipendenti aveva comunque confermato l'utilizzo dell'energia abusivamente prelevata.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 28 novembre 1965; avverso la sentenza del 14 dicembre 2020, della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo, con -la sentenza indicata in epigrafe, confermando la decisione di primó grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Avvero tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando tre motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 599 cod. proc. pen.), si deduce che la corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato sull'erroneo presupposto dell'assenza di una specifica richiesta di trattazione orale, laddove la stessa richiesta di rinvio doveva intendersi come implicita richiesta in tal senso; 2.2. con il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato ai carabinieri al momento dell'accertamento; 2.3. con il terzo, in ultimo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, si deduce che la corte territoriale non avrebbe compiutamente motivato in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, tanto più in presenza di un gruppo elettrogeno che assicurava, comunque, la produzione di energia. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel rito camerale non partecipato (introdotto dalla disciplina emergenziale), per esplicita previsione normativa, è esclusa la partecipazione del difensore, essendo il contraddittorio assicurato attraverso la possibilità, riconosciuta alle parti, di depositare memorie scritte nei termini indicati. Cosicché, non essendo prevista la partecipazione del difensore, il suo legittimo impedimento diventa irrilevante. Né può ritenersi che la semplice richiesta di rinvio possa ragionevolmente ritenersi quale istanza (tacita) di trattazione scritta, stante l'impossibilità di dedurre univocamente, dalla mera richiesta di rinvio dell'udienza, la volontà di derogare al rito camerale. 3. Il secondo motivo è, invece, aspecifico in quanto il ricorrente, a fronte dei plurimi elementi probatori indicati dalla corte territoriale (l'esistenza di un gruppo elettrogeno guasto, le dichiarazioni rese dai testi e gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria) non ha adempiuto all'onere, previsto a pena di inammissibilità, di illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione della prova asseritamente ritenuta inutilizzabile ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011). 4. Il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto presuppone rivalutazione dei dati probatori acquisiti e postula apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19 settembre 2017, Rv. 271623). E la corte distrettuale, valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione, ha offerto una motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici, evidenziando come: lo stesso ricorrente si sarebbe presentato come il fruitore dell'energia elettrica; esisteva un gruppo elettrogeno (da utilizzare all'occorrenza tramite un deviatore di corrente) che, tuttavia, in quell'occasione, era guasto (nonostante la temperatura di un frigorifero, presente all'interno dell'immobile, dava conto dell'utilizzazione dell'energia); uno dei dipendenti aveva comunque confermato l'utilizzo dell'energia abusivamente prelevata. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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