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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29170/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 13 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo presentato da ATTANASIO Alessio avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], con la quale veniva rigettato il reclamo presentato dallo stesso ATTANASIO Alessio avverso alla sanzione dell'ammonizione per aver intrapreso una conversazione non consentita con detenuto appartenente a differente gruppo di socialità e, una volta interrotto dall'operatore, per aver mancato di rispetto a quest'ultimo.

In motivazione, il Tribunale ha ritenuto inconferenti, privi di pregio e di fondamento le deduzioni avanzate dal condannato circa vizi procedurali dati dalla mancanza di motivazione della sanzione, non configurabilità di illecito disciplinare tipizzato e ammonizione non rispettosa delle formalità imposte.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ATTANASIO Alessio deducendo erronea applicazionedi legge.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, meramente reiterativi delle doglianze sottoposte al Tribunale, su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 13 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo presentato da ATTANASIO Alessio avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], con la quale veniva rigettato il reclamo presentato dallo stesso ATTANASIO Alessio avverso alla sanzione dell'ammonizione per aver intrapreso una conversazione non consentita con detenuto appartenente a differente gruppo di socialità e, una volta interrotto dall'operatore, per aver mancato di rispetto a quest'ultimo. In motivazione, il Tribunale ha ritenuto inconferenti, privi di pregio e di fondamento le deduzioni avanzate dal condannato circa vizi procedurali dati dalla mancanza di motivazione della sanzione, non configurabilità di illecito disciplinare tipizzato e ammonizione non rispettosa delle formalità imposte. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ATTANASIO Alessio deducendo erronea applicazionedi legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, meramente reiterativi delle doglianze sottoposte al Tribunale, su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29170/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris