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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28907/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05AF5HU) nato il 30111/1977 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 2 luglio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza del reato anche in riferimento alla validità per l'espatrio del documento contraffatto; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - alla mancata riqualificazione nelle ipotesi di cui agli artt. 489 e 494 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni; innanzitutto, perché non vengono formulati distinti motivi di ricorso che consentano di individuare le specifiche censure mosse alla sentenza impugnata; quanto poi alla lamentata insussistenza del reato deve ricordarsi che il documento contraffatto è comunque valido per la libera circolazione nei Paesi UE; congrua era, infine, la motivazione della Corte territoriale in ordine alle ulteriori censure, sulla mancata riqualificazione della condotta, sulla non ricorrenza dell'art. 131 bis cod. pen. (il documento era strumentale al sotl:rarsi all'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna) e sul trattamento sanzionatorio; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 5 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05AF5HU) nato il 30111/1977 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 2 luglio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza del reato anche in riferimento alla validità per l'espatrio del documento contraffatto; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - alla mancata riqualificazione nelle ipotesi di cui agli artt. 489 e 494 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni; innanzitutto, perché non vengono formulati distinti motivi di ricorso che consentano di individuare le specifiche censure mosse alla sentenza impugnata; quanto poi alla lamentata insussistenza del reato deve ricordarsi che il documento contraffatto è comunque valido per la libera circolazione nei Paesi UE; congrua era, infine, la motivazione della Corte territoriale in ordine alle ulteriori censure, sulla mancata riqualificazione della condotta, sulla non ricorrenza dell'art. 131 bis cod. pen. (il documento era strumentale al sotl:rarsi all'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna) e sul trattamento sanzionatorio; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 lug
Sentenza Cassazione n. 28907/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris