CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2023
Cassazione n. 33868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 07/03/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, su conforme richiesta delle parti, applicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato a lui ascritto.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281116). Nel caso in esame non emerge dal capo di imputazione alcuna incoerenza palese né alcuna manifesta configurabilità della circostanza attenuante invocata. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 01/06/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]