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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 29881/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 123-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80003430859, MINISTERO DELL'INTERNO 80202230589, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -resistenti - Ric. 2022 n. 00123 sez.

M1 -ud. 15-09-2022 -2- avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTA, depositata il 19/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], tunisino, ricorre per cassazione contro il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 19.11.2021 dal giudice di pace di Caltanissetta e comunicato in pari data; gli intimati non hanno svolto difese.

Considerato che:

I. -il ricorrente denunzia: (i) col primo motivo la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 14, quinto comma, del t.u. imm. e degli artt. 13 e 111 cost., lamentando che il giudice di pace abbia prorogato il trattenimento non preoccupandosi di accertare la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione"; ciò a fronte dell’art. 14, quinto comma, cit. che rende possibile la seconda proroga del trattenimento solo ove siano emersi concreti elementi che facciano ritenere possibile l'identificazione dello straniero, elementi che per l’appunto giustificano la proroga in attesa di tale identificazione; (ii) col secondo motivo la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 14 t.u. imm., dell’art. 13 cost. e dell'art. 111 cost., in quanto adottato mediante un semplice prestampato con indicazione della sola richiesta del questore; sicché Ric. 2022 n. 00123 sez.

M1 -ud. 15-09-2022 -3- si assume che il giudice di pace, a scioglimento della riserva, si sia limitato ad affermare genericamente la sussistenza dei presupposti della proroga senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte con le memorie depositate in udienza, salvo predicarne, ancora genericamente, la non condivisibilità;

II. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è manifestamente fondato;

III. -il prov vedimento impugnato è del seguente testuale tenore: - “sciolta la riserva e ritenuti non condivisibili i motivi dedotti nelle memorie difensive RITENUTO che sussistono [...] i presupposti di cui all’art.14 D.Lvo luglio 1998 n.286 e succ. modifiche PROROGA la richiesta del Questore di cui sopra per il prorogando trattenimento presso il C.I.E di Caltanissetta di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di g 30 di ulteriori gg 30.”;

IV. - è di solare evidenza che la decisione non è minimamente motivata né in ordine alle ragioni della proroga, né in ordine alle ragioni di rigetto delle deduzioni difensive, le quali ultime non sono richiamate neppure per sintesi;

V. – l’accoglimento del ricorso determina la cassazione del provvedimento con rinvio al giudice di pace di Caltanissetta, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame; il giudice di pace provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m.

Ric. 2022 n. 00123 sez.

M1 -ud. 15-09-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Calt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 123-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80003430859, MINISTERO DELL'INTERNO 80202230589, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; -resistenti - Ric. 2022 n. 00123 sez. M1 -ud. 15-09-2022 -2- avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTA, depositata il 19/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], tunisino, ricorre per cassazione contro il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 19.11.2021 dal giudice di pace di Caltanissetta e comunicato in pari data; gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: I. -il ricorrente denunzia: (i) col primo motivo la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 14, quinto comma, del t.u. imm. e degli artt. 13 e 111 cost., lamentando che il giudice di pace abbia prorogato il trattenimento non preoccupandosi di accertare la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione"; ciò a fronte dell’art. 14, quinto comma, cit. che rende possibile la seconda proroga del trattenimento solo ove siano emersi concreti elementi che facciano ritenere possibile l'identificazione dello straniero, elementi che per l’appunto giustificano la proroga in attesa di tale identificazione; (ii) col secondo motivo la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 14 t.u. imm., dell’art. 13 cost. e dell'art. 111 cost., in quanto adottato mediante un semplice prestampato con indicazione della sola richiesta del questore; sicché Ric. 2022 n. 00123 sez. M1 -ud. 15-09-2022 -3- si assume che il giudice di pace, a scioglimento della riserva, si sia limitato ad affermare genericamente la sussistenza dei presupposti della proroga senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte con le memorie depositate in udienza, salvo predicarne, ancora genericamente, la non condivisibilità; II. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è manifestamente fondato; III. -il prov vedimento impugnato è del seguente testuale tenore: - “sciolta la riserva e ritenuti non condivisibili i motivi dedotti nelle memorie difensive RITENUTO che sussistono [...] i presupposti di cui all’art.14 D.Lvo luglio 1998 n.286 e succ. modifiche PROROGA la richiesta del Questore di cui sopra per il prorogando trattenimento presso il C.I.E di Caltanissetta di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di g 30 di ulteriori gg 30.”; IV. - è di solare evidenza che la decisione non è minimamente motivata né in ordine alle ragioni della proroga, né in ordine alle ragioni di rigetto delle deduzioni difensive, le quali ultime non sono richiamate neppure per sintesi; V. – l’accoglimento del ricorso determina la cassazione del provvedimento con rinvio al giudice di pace di Caltanissetta, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame; il giudice di pace provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. Ric. 2022 n. 00123 sez. M1 -ud. 15-09-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Calt
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