CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 13081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/06/2022 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20.06.2022, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, che aveva rappresentato che il reddito dell'imputata superava i limiti previsti, revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di istanza presentata in data 20.1.2021. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca, articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 76 comma 1 e 4, 79 e 112, comma 1, lett. d) d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115. Assume in particolare che l'imputata, al momento della presentazione della domanda, non faceva parte del nucleo familiare riconducibile al marito [OSCURATO:PERSONA] in quanto a seguito di separazione personale la convivenza tra loro era cessata a fine 2018 ed il suo nucleo familiare era quindi costituito solo da se stessa. In ogni caso, ai sensi dell'art. 76, comma 4 d.p.r. 115 del 2002, si sarebbe dovuto tenere conto del solo reddito personale dell'imputata trattandosi di processo in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione nonché la nullità del decreto di revoca di ammissione al gratuito patrocinio ex art. 125 comma 3 e 181 cod.proc.pen. per violazione dell'art. 112 comma 1, lett. d) d.p.r. n. 115 del 2002 per mancanza della motivazione. Rileva che il giudice di primo grado ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio omettendo totalmente la motivazione, contrariamente a quanto previsto dall'art. 112, comma 1, lett. d) d.p.r. n. 115 del 2002. e quindi senza svolgere alcuna valutazione. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto che la Corte di cassazione voglia riqualificare ai sensi dell'art. 99 del d.p.r. n. 115 del 2002 il ricorso quale opposizione al decreto di revoca con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si osserva che avverso il provvedimento che ha dichiarato la revoca dell'ammissione al beneficio, è esperibile il ricorso per cassazione per saltum. Come è stato ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sentenza n. 36168 del 14/7/2004, Pangallo), il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, anche nell'ipotesi di sua adozione di ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'art. 99 dello stesso testo normativo. L'art. 112, comma 1, lett. d) è stato, successivamente a quell'intervento delle Sezioni Unite, modificato dall'art. 9 bis legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, che indica ora la duplice ipotesi della revoca di ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziarlo. L'art. 113 dello stesso d.P.R. n.115 del 2002, a seguito delle modifiche anche per esso introdotte dall'art. 9 bis della I. n. 168 del 2005, prevede ora il ricorso per cassazione «contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'art. 112», e fa, quindi, riferimento alla sola ipotesi della revoca su richiesta dell'ufficio finanziario, non anche a quella della revoca di ufficio. 2. Ciò premesso il ricorso è fondato. Esaminando in via prioritaria il secondo motivo, va rilevato che nella fattispecie che occupa, il giudice è pervenuto alla revoca risultando il provvedimento impugnato completamente carente di motivazione. Il giudice si è, invero, limitato a recepire acriticamente le risultanze della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, nonostante la difesa del ricorrente avesse fatto presente all'udienza di volere svolgere degli accertamenti, e non ha esplicitato le ragioni poste a base della revoca. Il primo motivo di ricorso é assorbito. 3. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. Così de l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] sten