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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 30625/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6476/22 in data 21/09/2022 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 202C, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 14 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione, in forma tentata e consumata (nove capi d'imputazione, riconosciuto il capo 6 come assorbito nel capo 5).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché il fatto contestato all'imputato deve essere correttamente qualificato nel reato di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 2 cod. pen.

Pur dovendosi ritenere la sussistenza dell'induzione in errore delle persone offese, nelle quali è stato ingenerato un certo timore per la propria reputazione e serenità familiare, non si può negare come si sia trattato di un timore di un pericolo immaginario.

Pericolo, quest'ultimo, confermato dalle stesse persone offese, le quali si sono rese conto dell'inverosimiglianza e della pretestuosità, tanto da non procedere al alcun versamento di denaro.

Dunque, le minacce non sono affatto qualificabili in termini estorsivi, essendo del tutto immaginarie, tanto che le stesse hanno provocato mera suggestione nelle persone offese.

Secondo motivo: inosservanza della legge penale in ordine all'applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen.

Senza alcuna giustificazione la sentenza di secondo grado ha ritenuto inammissibile l'applicazione, nella fattispecie, della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 12/04/2018, divenuta irrevocabile in data 07/06/2018.

I giudici di appello hanno omesso di riconoscere che il giudice della cognizione può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, in quanto nel giudizio di cognizione non vige il principio della domanda in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sicchè il giudice ha il potere di commisurare discrezionalmente la pena irroganda e, proprio a tal fine, se del caso, accertare, ovvero escludere la continuazione con i reati per i quali l'imputato abbia già riportato condanne irrevocabili.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.

2. Il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo dei requisiti di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti ed esaustivi argomenti giuridici (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492), dai giudici del merito (si veda pag. 7 sulla minaccia di un male certo e derivante direttamente dall'agente);

3. Infondato è il secondo motivo.

Assume il ricorrente come censurabile la decisione della Corte territoriale che, senza alcuna reale giustificazione e di fatto omettendo di prendere in considerazione il motivo, ha ritenuto di escludere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 12/04/2018, divenuta irrevocabile in data 07/06/2018: richiesta ritenuta inammissibile solo perché la sentenza del Tribunale di Roma era già divenuta irrevocabile al momento della proposizione dell'appello e, pertanto, sarebbe dovuta e potuta essere sollevata con i soli motivi di appello.

Il ricorrente, a sostegno dell'ingiustificata mancata pronuncia sostanziale sulla continuazione, ha evocato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice della cognizione può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, in quanto nel giudizio di cognizione non vige il principio della domanda in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sicchè il giudice ha il potere di commisurare discrezionalmente la pena irroganda e, proprio a tal fine, se del caso, accertare (ovvero escludere) la continuazione con i reati per i quali l'imputato abbia già riportato condanne irrevocabili (Sez. 1, n. 17832 di 24/01/2017, Dogali, Rv. 269822).

Invero, a fronte di questa sostanzialmente isolata pronuncia che impone al giudice della cognizione di valutare la continuazione anche se non richiesta dalla parte interessata ed indipendentemente dal momento in cui la condanna irrevocabile per i fatti già giudicati sia intervenuta rispetto al giudizio nel quale la stessa continuazione va valutata, si pongono numerose (e maggiormente) condivisibili pronunce che impongono la preventiva richiesta da parte dell'interessato e valutano il momento in cui il giudicato "esterno" si è formato, imponendo al primo l'onere di avanzare la richiesta in sede di proposizione dei motivi di appello (se il giudicato si è formato in precedenza: cfr., Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745;) ovvero con i motivi aggiunti ovvero al più tardi in sede di discussione finale (se il giudicato si è formato dopo la proposizione dei motivi di appello: cfr., Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409; Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424).

Né si può ritenere che queste condivisibili conclusioni - fatte proprie dalla Corte territoriale, che ha omesso lo scrutinio del motivo per tardività di proposizione in presenza di giudicato, come detto, già formatosi al momento della presentazione dell'appello - siano in qualche modo contraddette da altra giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 30272 del 08/06/2021, Albanese, Rv. 282475) che impone al giudice di appello, investito della richiesta di applicazione della continuazione con fatti già coperti da giudicato, di decidere non potendo sottrarsi alla stessa o demandare la decisione al giudice dell'esecuzione a fronte dell'omessa produzione dei provvedimenti da cui desumere l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, incombendo sulla parte richiedente un mero onere di allegazione, osservato il quale, ove la richiesta sia stata proposta tempestivamente, è necessario provvedere, anche mediante l'acquisizione d'ufficio degli atti indicati: situazione, quest'ultima, che presuppone in ogni caso una richiesta (anche se non documentata) di parte e la sua tempestiva proposizione.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e cond

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 6476/22 in data 21/09/2022 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 202C, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 14 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione, in forma tentata e consumata (nove capi d'imputazione, riconosciuto il capo 6 come assorbito nel capo 5). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché il fatto contestato all'imputato deve essere correttamente qualificato nel reato di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 2 cod. pen. Pur dovendosi ritenere la sussistenza dell'induzione in errore delle persone offese, nelle quali è stato ingenerato un certo timore per la propria reputazione e serenità familiare, non si può negare come si sia trattato di un timore di un pericolo immaginario. Pericolo, quest'ultimo, confermato dalle stesse persone offese, le quali si sono rese conto dell'inverosimiglianza e della pretestuosità, tanto da non procedere al alcun versamento di denaro. Dunque, le minacce non sono affatto qualificabili in termini estorsivi, essendo del tutto immaginarie, tanto che le stesse hanno provocato mera suggestione nelle persone offese. Secondo motivo: inosservanza della legge penale in ordine all'applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen. Senza alcuna giustificazione la sentenza di secondo grado ha ritenuto inammissibile l'applicazione, nella fattispecie, della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 12/04/2018, divenuta irrevocabile in data 07/06/2018. I giudici di appello hanno omesso di riconoscere che il giudice della cognizione può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, in quanto nel giudizio di cognizione non vige il principio della domanda in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sicchè il giudice ha il potere di commisurare discrezionalmente la pena irroganda e, proprio a tal fine, se del caso, accertare, ovvero escludere la continuazione con i reati per i quali l'imputato abbia già riportato condanne irrevocabili.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo dei requisiti di specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti ed esaustivi argomenti giuridici (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492), dai giudici del merito (si veda pag. 7 sulla minaccia di un male certo e derivante direttamente dall'agente); 3. Infondato è il secondo motivo. Assume il ricorrente come censurabile la decisione della Corte territoriale che, senza alcuna reale giustificazione e di fatto omettendo di prendere in considerazione il motivo, ha ritenuto di escludere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 12/04/2018, divenuta irrevocabile in data 07/06/2018: richiesta ritenuta inammissibile solo perché la sentenza del Tribunale di Roma era già divenuta irrevocabile al momento della proposizione dell'appello e, pertanto, sarebbe dovuta e potuta essere sollevata con i soli motivi di appello. Il ricorrente, a sostegno dell'ingiustificata mancata pronuncia sostanziale sulla continuazione, ha evocato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudice della cognizione può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, in quanto nel giudizio di cognizione non vige il principio della domanda in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sicchè il giudice ha il potere di commisurare discrezionalmente la pena irroganda e, proprio a tal fine, se del caso, accertare (ovvero escludere) la continuazione con i reati per i quali l'imputato abbia già riportato condanne irrevocabili (Sez. 1, n. 17832 di 24/01/2017, Dogali, Rv. 269822). Invero, a fronte di questa sostanzialmente isolata pronuncia che impone al giudice della cognizione di valutare la continuazione anche se non richiesta dalla parte interessata ed indipendentemente dal momento in cui la condanna irrevocabile per i fatti già giudicati sia intervenuta rispetto al giudizio nel quale la stessa continuazione va valutata, si pongono numerose (e maggiormente) condivisibili pronunce che impongono la preventiva richiesta da parte dell'interessato e valutano il momento in cui il giudicato "esterno" si è formato, imponendo al primo l'onere di avanzare la richiesta in sede di proposizione dei motivi di appello (se il giudicato si è formato in precedenza: cfr., Sez. 5, n. 51473 del 24/09/2019, Falco, Rv. 277745;) ovvero con i motivi aggiunti ovvero al più tardi in sede di discussione finale (se il giudicato si è formato dopo la proposizione dei motivi di appello: cfr., Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409; Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Arcadu, Rv. 280424). Né si può ritenere che queste condivisibili conclusioni - fatte proprie dalla Corte territoriale, che ha omesso lo scrutinio del motivo per tardività di proposizione in presenza di giudicato, come detto, già formatosi al momento della presentazione dell'appello - siano in qualche modo contraddette da altra giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 30272 del 08/06/2021, Albanese, Rv. 282475) che impone al giudice di appello, investito della richiesta di applicazione della continuazione con fatti già coperti da giudicato, di decidere non potendo sottrarsi alla stessa o demandare la decisione al giudice dell'esecuzione a fronte dell'omessa produzione dei provvedimenti da cui desumere l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, incombendo sulla parte richiedente un mero onere di allegazione, osservato il quale, ove la richiesta sia stata proposta tempestivamente, è necessario provvedere, anche mediante l'acquisizione d'ufficio degli atti indicati: situazione, quest'ultima, che presuppone in ogni caso una richiesta (anche se non documentata) di parte e la sua tempestiva proposizione. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e cond
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