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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 06794/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per i reati di cui agli artt. 81, 291, 336 e 341-bis cod. pen.; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al riconoscimento degli elementi costitutivi del reato di oltraggio a p.u.; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, n. 20377 dell'11.3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez.6, n. 22445 dell'8 - 28.52009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione.

Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria Satfi4k7igna Pierl igi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANn ! tMIA [OSCURATO:PERSONA] à [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per i reati di cui agli artt. 81, 291, 336 e 341-bis cod. pen.; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al riconoscimento degli elementi costitutivi del reato di oltraggio a p.u.; osserva: Il ricorso è originariamente inammissibile perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, n. 20377 dell'11.3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez.6, n. 22445 dell'8 - 28.52009) e si limitano, di fatto, ad una generica doglianza sulla decisione. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria Satfi4k7igna Pierl igi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANn ! tMIA [OSCURATO:PERSONA] à [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06794/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris