CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per i qauli era stato condannato con tre sentenze emesse dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 28 luglio 2015, dal Tribunale di Teramo, in data 23 aprile 2018, e dal Tribunale di Enna, in data 18 maggio 2016. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i fatti oggetto delle sentenze sono stati commessi a distanza di tempo ed in località distanti fra loro. 2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta che l'ordinanza abbia rigettato l'istanza, avanzata ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. nel procedimento promosso dal pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Teramo in data 23 aprile 2018, senza acquisire, come imposto dall'art. 186 cit., le sentenze che avevano accertato i reati per i quali è stata chiesta l'unificazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale - osserva il ricorrente - ha considerato eccessiva la distanza di tempo fra i reati nonostante siano stati commessi nell'arco di un mese e sette giorni e addirittura due nello stesso giorno ed ha apprezzato negativamente la consumazione in luoghi distanti ignorando che, trattatosi di truffe on line, l'autore non aveva alcuna necessità di recarsi personalmente nei diversi luoghi di residenza delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato ed assorbente. 2. Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'accertamento degli illustrati indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è 'insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti. 3. Propedeutico alla indicata verifica è l'esame dei provvedimenti irrevocabili con i quali sono stati accertati i reati che si pretende essere espressione del medesimo disegno criminoso che, se non allegati alla richiesta di parte, sono acquisiti di ufficio, in ossequio alla previsione dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., restando soddisfatto l'onere, a carico dell'istante, di provare i fatti da cui dipende l'applicazione dell'istituto già mediante l'indicazione degli estremi identificativi dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 1, n. 36289 del 8/5/2015, Malich, Rv. 265011). 3. Nel caso di specie, la Corte di appello, anziché procedere a tale rigorosa verifica, ha fondato la decisione agganciandosi a dati estrinseci, quali quelli relativi all'epoca ed al luogo dei commessi reati, e rinunziando ad un esame meno superficiale che si giovi, quantomeno, della lettura delle sentenze di condanna emesse nei confronti dell'odierno ricorrente e relative ai reati della cui riconducibilità al medesimo disegno criminoso si discute, di cui non è stata disposta l'acquisizione. Siffatto iter argomentativo è carente nei termini denunciati dal ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (più di recente da Sez. 1, n. 35780 del 27/11/2020, Iovine, non massimata) come non si sottragga alla censura di manifesta illogicità il provvedimento del giudice dell'esecuzione che — decidendo, in sostanza, sulla scorta di astratte presunzioni — dichiari la mancanza del nesso di continuazione tra i reati che hanno costituito oggetto di più decisioni di condanna sulla base del solo esame delle risultanze del certificato del casellario giudiziale o, comunque, senza previamente acquisire copia di queste ultime. Pertinente, al riguardo, è l'affermazione per cui «il rilievo negativo della carenza di elementi che consentano di desumere l'identità del disegno criminoso si fonda sull'omesso adempimento del doveroso incombente prescritto dall'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. che impone al giudice della esecuzione di acquisire di ufficio (..) le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate dal condannato alla richiesta di cui all'art. 671 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 35125 del 20/6/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271174; Sez. 1, n. 44535 del 24/10/2012, Oussaifi, Rv. 247593). 4. Discende dal superiore rilievo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano che dopo avere acquisito copia completa delle sentenze non presenti in atti ed averne esaminato il contenuto, accerterà, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), se, all'atto della commissione dei singoli reati, l'istante avesse o meno deliberato, sia pur nelle linee generali, la perpetrazione di tutti, ovvero di alcuno, di quelli successivamente commessi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso, in Roma il 3 maggio 2