Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03324/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22-01-2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 gennaio 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 26 ottobre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 5 mesi di arresto e 35.000 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli art. 44 lett.

C (capo A), 64-72 (capo B), 93-95 (capo C) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 comma 1 del d.

Igs. n. 42 del 2004 (capo D); tali reati venivano contestati per avere iniziato e continuato a eseguire, in assenza di permesso di costruire, in zona sismica e senza la direzione di un tecnico abilitato e il previo deposito degli atti progettuali al Genio civile, opere abusive consentite nell'esecuzione di un cambio di destinazione d'uso su un manufatto oggetto di istanza di condono, mediante la realizzazione di un impianto di autolavaggio di 40 mq. con relativi scarichi, tramezzature interne e servizi igienici; fatti accertati in Boscoreale il 14 settembre 2014.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, la Liguori, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputata, rilevando che al riguardo la Corte territoriale si era limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le deduzioni difensive, fondate su una pronuncia assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in altro giudizio, aveva affermato la mera titolarità formale in capo alla Liguori dell'attività di autolavaggio.

Del resto, osserva la difesa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può operarsi alcun automatismo tra la qualità di proprietario dell'area e quella di committente delle opere abusive, per cui la mera titolarità formale dell'attività di autolavaggio costituisce un elemento neutro ai fini dell'attribuzione della penale responsabilità penale per l'esecuzione dei lavori edilizi, occorrendo elementi concreti, nel caso di specie non indicati dai giudici di merito, che consentano di affermare l'effettivo coinvolgimento nella vicenda del proprietario del bene.

Con il secondo motivo, la difesa censura l'omessa risposta da parte della Corte territoriale al motivo di appello con il quale era stata contestata la conclusione del primo giudice di far coincidere la data di commissione del reato con quella del suo accertamento, non risultando lavori in corso al momento del sopralluogo, come confermato dal tecnico comunale sentito in dibattimento.

La difesa sollecita dunque la pronuncia di estinzione per prescrizione dei reati, essendo il relativo termine maturato già prima della sentenza impugnata, come rilevato dallo stesso Procuratore generale; in subordine, si chiede l'annullamento con rinvio in ordine alla mancata disamina del relativo motivo di appello.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati contestati sono entrambi estinti per prescrizione.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma da parte della Corte di appello del giudizio di colpevolezza operato dal Tribunale appare immune da censure, avendo i giudici di secondo grado ragionevolmente rilevato che l'esecuzione delle opere abusive, la cui sussistenza sotto il profilo oggettivo non è oggetto di contestazione, era senz'altro ascrivibile all'odierna ricorrente, la quale ha presentato una s.c.i.a.

"commerciale" per l'attività di autolavaggio.

Da tale segnalazione è emerso un precedente condono edilizio, da cui ha tratto origine l'accertamento sul posto, in occasione del quale è stata rilevata la presenza in loco della Liguori, ciò a conferma del suo coinvolgimento della vicenda, fondato su un dato non solo formale, ma anche sostanziale, essendo rimasta solo assertiva la tesi difensiva dell'estraneità dell'imputata ai fatti.

Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità, formulate invero in termini non adeguatamente specifici, non potendosi peraltro sottacere i limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a fonti probatorie non allegate né riportate, come la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa in altro giudizio, genericamente evocata senza alcun riferimento al suo contenuto.

2. Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi, in relazione al secondo motivo di ricorso, che per i due reati contestati è ampiamente maturata la prescrizione.

Sul punto, appare preliminare evidenziare che i fatti in esame risultano accertati l'8 settembre 2014, per cui, venendo in rilievo fattispecie contravvenzionali, la prescrizione massima, pari a 5 anni, è maturata, in assenza di sospensioni, l'8 dicembre 2019, dunque dopo la sentenza di primo grado (26 ottobre 2018), ma ben prima della sentenza della Corte territoriale, resa il 22 gennaio 2021.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione, conseguendo da ciò la revoca degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino disposti dal Tribunale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 17/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22-01-2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 26 ottobre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 5 mesi di arresto e 35.000 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli art. 44 lett. C (capo A), 64-72 (capo B), 93-95 (capo C) del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 comma 1 del d. Igs. n. 42 del 2004 (capo D); tali reati venivano contestati per avere iniziato e continuato a eseguire, in assenza di permesso di costruire, in zona sismica e senza la direzione di un tecnico abilitato e il previo deposito degli atti progettuali al Genio civile, opere abusive consentite nell'esecuzione di un cambio di destinazione d'uso su un manufatto oggetto di istanza di condono, mediante la realizzazione di un impianto di autolavaggio di 40 mq. con relativi scarichi, tramezzature interne e servizi igienici; fatti accertati in Boscoreale il 14 settembre 2014. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, la Liguori, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputata, rilevando che al riguardo la Corte territoriale si era limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le deduzioni difensive, fondate su una pronuncia assolutoria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in altro giudizio, aveva affermato la mera titolarità formale in capo alla Liguori dell'attività di autolavaggio. Del resto, osserva la difesa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può operarsi alcun automatismo tra la qualità di proprietario dell'area e quella di committente delle opere abusive, per cui la mera titolarità formale dell'attività di autolavaggio costituisce un elemento neutro ai fini dell'attribuzione della penale responsabilità penale per l'esecuzione dei lavori edilizi, occorrendo elementi concreti, nel caso di specie non indicati dai giudici di merito, che consentano di affermare l'effettivo coinvolgimento nella vicenda del proprietario del bene. Con il secondo motivo, la difesa censura l'omessa risposta da parte della Corte territoriale al motivo di appello con il quale era stata contestata la conclusione del primo giudice di far coincidere la data di commissione del reato con quella del suo accertamento, non risultando lavori in corso al momento del sopralluogo, come confermato dal tecnico comunale sentito in dibattimento. La difesa sollecita dunque la pronuncia di estinzione per prescrizione dei reati, essendo il relativo termine maturato già prima della sentenza impugnata, come rilevato dallo stesso Procuratore generale; in subordine, si chiede l'annullamento con rinvio in ordine alla mancata disamina del relativo motivo di appello.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati contestati sono entrambi estinti per prescrizione. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma da parte della Corte di appello del giudizio di colpevolezza operato dal Tribunale appare immune da censure, avendo i giudici di secondo grado ragionevolmente rilevato che l'esecuzione delle opere abusive, la cui sussistenza sotto il profilo oggettivo non è oggetto di contestazione, era senz'altro ascrivibile all'odierna ricorrente, la quale ha presentato una s.c.i.a. "commerciale" per l'attività di autolavaggio. Da tale segnalazione è emerso un precedente condono edilizio, da cui ha tratto origine l'accertamento sul posto, in occasione del quale è stata rilevata la presenza in loco della Liguori, ciò a conferma del suo coinvolgimento della vicenda, fondato su un dato non solo formale, ma anche sostanziale, essendo rimasta solo assertiva la tesi difensiva dell'estraneità dell'imputata ai fatti. Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità, formulate invero in termini non adeguatamente specifici, non potendosi peraltro sottacere i limiti di autosufficienza del ricorso nel richiamo a fonti probatorie non allegate né riportate, come la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa in altro giudizio, genericamente evocata senza alcun riferimento al suo contenuto. 2. Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi, in relazione al secondo motivo di ricorso, che per i due reati contestati è ampiamente maturata la prescrizione. Sul punto, appare preliminare evidenziare che i fatti in esame risultano accertati l'8 settembre 2014, per cui, venendo in rilievo fattispecie contravvenzionali, la prescrizione massima, pari a 5 anni, è maturata, in assenza di sospensioni, l'8 dicembre 2019, dunque dopo la sentenza di primo grado (26 ottobre 2018), ma ben prima della sentenza della Corte territoriale, resa il 22 gennaio 2021. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione, conseguendo da ciò la revoca degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino disposti dal Tribunale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 17/11/2
Decreto Cassazione n. 03324/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris