Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05455/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Premesso che egli lamenta vizio di motivazione con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato, nei suoi confronti, il giudizio di penale responsabilità di cui alla sentenza del Tribunale di Trani pronunciata il 5 marzo 2021 (per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendo stato trovato in casa in occasione di due controlli delle forze di polizia effettuati, nei giorni 19 e 20 novembre 2018, in orari in cui egli non poteva uscirne), in ordine al reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011, contestando la prova della sua sottoposizione alla citata misura; Considerato, infatti, che la Corte di appello - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha evidenziato che la sottoposizione dell'imputato alla sorveglianza speciale risultava provata dal certificato del casellario e dalla comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri di Barletta; Rilevato che il ricorrente non si confronta con tale compiuto ragionamento svolto dalla Corte territoriale limitandosi a dedurre, in modo del tutto generico, la mancanza di prova di tale sottoposizione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Premesso che egli lamenta vizio di motivazione con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato, nei suoi confronti, il giudizio di penale responsabilità di cui alla sentenza del Tribunale di Trani pronunciata il 5 marzo 2021 (per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non essendo stato trovato in casa in occasione di due controlli delle forze di polizia effettuati, nei giorni 19 e 20 novembre 2018, in orari in cui egli non poteva uscirne), in ordine al reato di cui all'art.75, comma 2, d.lgs. 159/2011, contestando la prova della sua sottoposizione alla citata misura; Considerato, infatti, che la Corte di appello - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha evidenziato che la sottoposizione dell'imputato alla sorveglianza speciale risultava provata dal certificato del casellario e dalla comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri di Barletta; Rilevato che il ricorrente non si confronta con tale compiuto ragionamento svolto dalla Corte territoriale limitandosi a dedurre, in modo del tutto generico, la mancanza di prova di tale sottoposizione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2
Sentenza Cassazione n. 05455/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris