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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03189/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione n. 777/SIEP.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha addossato all'interessato l'onere, rimasto inadempiuto, di provare la sussistenza del disegno criminoso, ma ha rilevato che non ha adempiuto il ben diverso onere di allegazione di fatti da cui poter riconoscere il vincolo.

Il ricorrente, del resto, si è limitato a insistere sulla sussistenza degli indici elaborati della giurisprudenza, che costituiscono non già prove della continuazione criminosa ma parametri di approfondimento delle concrete vicende. [OSCURATO:PERSONA] ha preso in esame le condotte oggetto delle condanne e ha osservato che, pur concernenti la detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti, presentano aspetti strutturali che le rendono incompatibili con una originaria ideazione e determinazione volitiva.

Il ricorrente ha opposto considerazioni che non hanno la forza e di prospettare manifeste illogicità, carenze o contraddizioni argomentative, e meno che mai violazioni di legge.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il con r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del provvedimento di unificazione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione n. 777/SIEP. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha addossato all'interessato l'onere, rimasto inadempiuto, di provare la sussistenza del disegno criminoso, ma ha rilevato che non ha adempiuto il ben diverso onere di allegazione di fatti da cui poter riconoscere il vincolo. Il ricorrente, del resto, si è limitato a insistere sulla sussistenza degli indici elaborati della giurisprudenza, che costituiscono non già prove della continuazione criminosa ma parametri di approfondimento delle concrete vicende. [OSCURATO:PERSONA] ha preso in esame le condotte oggetto delle condanne e ha osservato che, pur concernenti la detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti, presentano aspetti strutturali che le rendono incompatibili con una originaria ideazione e determinazione volitiva. Il ricorrente ha opposto considerazioni che non hanno la forza e di prospettare manifeste illogicità, carenze o contraddizioni argomentative, e meno che mai violazioni di legge. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il con r
Sentenza Cassazione n. 03189/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris