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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 23779/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Cinquefrondi, il 01/08/1983avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di SassariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni rassegnate il 13/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MicheleCiambellini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 31 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza diSassari ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] della Giustizia avverso il provvedimento emesso il 10 giugno 2025 dalMagistrato di sorveglianza di Sassari con cui era stato accolto il reclamo di UmbertoBellocco, detenuto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regimedifferenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), avverso ildiniego oppostogli dall’[OSCURATO:PERSONA] di effettuare, con le modalità del videocollegamento,il colloqui visivo con il padre [OSCURATO:PERSONA], a sua volta detenuto nella Casa direclusione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Sassari, accogliendo il reclamo di [OSCURATO:PERSONA],aveva disposto che la [OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di Sassari autorizzasse, per laposizione del reclamante, il colloquio tra il suddetto detenuto e il padre [OSCURATO:PERSONA],stabilendo che quel colloquio ed eventualmente i colloqui successivi, ove richiesti eautorizzati, fossero svolti con modalità in videochiamata mediante l’uso di piattaformavalidata dal DGSIA e nel rispetto delle circolari ministeriali vigenti, adottando tutte le cauteleidonee a salvaguardare le esigenze di sicurezza sottese al regime differenziato cui erasottoposto il reclamante.Il Tribunale di sorveglianza ha confermato questo approdo e, riportato testualmente ilcontenuto del provvedimento reclamato, ha considerato non decisiva l’obiezione sollevatadall’[OSCURATO:PERSONA] con riferimento al parere negativo al colloquio fra congiunti espressodalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dato conto delnotevole spessore criminale del clan [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla ‘ndrangheta, e avevasegnalato che [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cui era stato detenuto nell’istitutopenitenziario di Lanciano, aveva comunicato con i parenti mediante un telefono cellulare iviintrodotto clandestinamente, sicché le esigenze di sicurezza si palesavano preminenti,potendo concretamente verificarsi che, nel corso della comunicazione telefonica, i loquentidessero luogo a interazioni vietate.Ai pericoli per la sicurezza paventati dall’[OSCURATO:PERSONA] reclamante il Tribunale disorveglianza ha contrapposto il rilievo che anche il parere contrario dell’Organo consultivonon aveva fatto emergere reali controindicazioni in forza delle quali potesse negarsi ai duecongiunti, entrambi detenuti, di tenere il video-colloquio richiesto, in condizioni tali daescludere il rischio di condotte comunicative vietate.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso il Ministero della Giustiziachiedendone l’annullamento e articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo si lamentano la violazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett.b), Ord. pen. e la mancanza di motivazione.Si sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato in senso ostativotre elementi di particolare gravità: il ruolo apicale rivestito sia da [OSCURATO:PERSONA] e sia daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] nell’omonima cosca operante in Rosarno, dato specifico per leimplicazioni che ne derivano in termini di capacità di impartire le direttive e mantenere ilcontrollo del territorio da parte di entrambi; l’accertata, persistente operatività della suddettaconsorteria, fattore che amplifica significativamente i rischi connessi ai colloqui dei detenutiappartenenti a quello stesso sodalizio; il rilievo che [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo didetenzione in Lanciano, aveva continuato a esercitare prerogative mafiose.Su questi elementi il Tribunale di sorveglianza, secondo l’Avvocatura erariale, hacompletamente omesso di svolgere la – invece necessaria – riflessione.2.2.

Con il secondo motivo si denunciano un ulteriore profilo di violazione dell’art. 41-bisOrd. pen. e la corrispondente omissione di motivazione.L’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene che i giudici di sorveglianza hanno omessol’imprescindibile giudizio di bilanciamento fra le esigenze di affettività del ristretto e quelle disicurezza pubblica: nel caso concreto, è mancata la considerazione delle finalità perseguitedal regime differenziato regolato dall’art. 41-bis cit., essendosi sottovalutato il rischioderivante dall’appartenenza, in grado apicale, alla medesima organizzazione criminale dientrambi i detenuti e nemmeno essendosi valutato il contesto temporale, corrispondente aun momento di particolare criticità per quella consorteria, interessata da recentiprocedimenti.2.3.

Con il terzo motivo si denunciano ancora la violazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. e la mancanza di motivazione.Si considera inconcludente il riferimento all’obbligatoria registrazione delleconversazioni come fattore di assoluta neutralizzazione del pericolo che il colloquiodetermina per la sicurezza inframuraria ed extramuraria, in quanto la registrazione nonpreclude ai conversanti di adottare locuzioni criptiche o convenzionali idonee a eludere ilcontrollo di legge, con modalità difficilmente rilevabili e intercettabili, anche in ragione dellaspecificità dei codici comunicativi sviluppati dai membri di una medesima organizzazionecriminale, e comunque idonee a raggiungere lo scopo, nonostante la susseguenteinterruzione del colloquio, con la conseguente irreversibilità del danno.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria inviata il 13.04.2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’impugnazione del Ministero, valutata nel suo complesso, non si profila fondata eva, quindi, rigettata.2.

Deve preliminarmente rilevarsi la tardività del deposito della requisitoria rassegnatadall’Autorità requirente.Essa è pervenuta in data 13 aprile 2026 in vista dell’udienza camerale fissata per ladata del 24 aprile 2026.Ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., quando – come nel caso in di specie –la Corte di cassazione provvede, in deroga al disposto dell’art. 127 cod. proc. pen., suimotivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione delleparti, fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richiestee tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima,memorie di replica.E, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie difensive depositate in violazione deitermini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi primadell’udienza, vanno considerate tardive, sicché non possono essere prese in considerazione(Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 02).3.

È, poi, da puntualizzarsi che il Tribunale di sorveglianza – riportate nelprovvedimento le ragioni poste dal primo Giudice alla base dell’accoglimento dell’istanza evalutate le doglianze svolte dal Ministero in senso oppositivo a tale conclusione – ha ritenutodel tutto condivisibili l’impostazione della questione e la soluzione adottate dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza.Sono state considerate, in particolare, le deduzioni svolte dall’Amministrazionereclamante con riferimento alle questioni poste dal parere negativo reso dalla DirezioneDistrettuale [OSCURATO:PERSONA].Su questo argomento, i giudici di sorveglianza hanno obiettato che i colloqui telefonicifra congiunti, entrambi sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., nonsono vietati dalla legge e che, per tale ragione, le corrispondenti istanze avanzate daidetenuti vanno generalmente accolte, come stabilisce la Circolare DAP del 2.10.2017,dovendo eccettuarsi soltanto il caso in cui dal parere della [OSCURATO:PERSONA] oda altri elementi emergano preminenti esigenze di sicurezza pubblica tali da far propendereper l’esclusione di quei contatti.Secondo il Tribunale, nel caso al vaglio, tali elementi non si sono manifestati, posto cheil succitato parere si era limitato a segnalare che il clan [OSCURATO:PERSONA] è ancora attivo, circostanzain sé non bastevole a integrare un’adeguata ragione ostativa, mentre l’episodio dell’usoclandestino del telefono cellulare da parte di [OSCURATO:PERSONA] era accaduto nella Casacircondariale di Lanciano e risaliva a oltre sei anni prima, quando il detenuto non erasottoposto a regime differenziato, sicché esso non può reputarsi significativo per quantoaveva già chiarito il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, dato che le precise modalità attuativedell’autorizzato video-colloquio – controllato, soggetto a registrazione e suscettibile di essereimmediatamente interrotto ove i colloquianti assumano atteggiamenti verbali o gestualisospetti – escludono ogni rischio in punto di sicurezza pubblica.4.

Casi del tipo in esame sono più volte emersi nella dialettica penitenziaria e si èaffermato che la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto nonesclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivicon altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapportiparentali, mediante forme di comunicazione controllabil i a distanza (come lavideoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stessotempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare unpericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica.Questa situazione è stata esaminata con il suindicato esito, in primo luogo, quando solouno dei due detenuti era sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (Sez. 1, n. 7654del 12/12/2015, dep. 2016, Trigila, Rv. 262417 - 01).Poi, sono venute all’attenzione della giurisprudenza le fattispecie in cui entrambi idetenuti, per i quali è richiesto il colloquio, risultano sottoposti al regime differenziato.

Persiffatta situazione si è evidenziato che il giudice di merito deve farsi carico di operare unavalutazione particolarmente cauta, effettuando uno scrupoloso bilanciamento degli interessiin gioco.All’emersione di una corrente interpretativa contraria, alla cui stregua il principio per ilquale il detenuto ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloquivisivi con i familiari, in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà aeffettuare i colloqui in presenza, mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili adistanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto, delle restrizioni chederivano dall'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 non può trovare applicazione nei casi in cuiil colloquio – che si chiede di attuare – avviene con altro soggetto, al pari, ristretto nellamedesima forma (Sez. 1, n. 29007 del 11/06/2021, Gualtieri, non mass.), ha fatto seguitol’affioramento di un orientamento esegetico di segno diverso che si è discostato dall’indirizzopiù restrittivo con specifico riferimento a casi nei quali è venuta in rilievo la questione deicolloqui telefonici sostitutivi tra detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.Si è, in particolare, affermato (da parte di Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Gallico, Rv.283496 - 01): «In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis Ord.pen., ai fini dell'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari,anch'essi ristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla CircolareDAP del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante dellaDirezione distrettuale antimafia».In tale direzione, è stato precisato che il riconoscimento del diritto al colloquio con ifamiliari, anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., nonpuò determinare lo svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento delregime detentivo differenziato: è, pertanto, necessario pervenire al raggiungimento del, nonagevole, punto di equilibrio tra il soddisfacimento delle indicate esigenze e il rispetto di undiritto della persona, equilibrio che non può reputarsi acquisito, in modo statico,nell’affermazione di principio della compatibilità del colloquio con il regime detentivodifferenziato a cui siano sottoposti entrambi i soggetti, bensì è suscettibile di essere, inconcreto, individuato, volta per volta, mediante l’attenta considerazione di tutti gli elementirilevanti della singola fattispecie.In questa prospettiva, viene interpretato l’art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2ottobre 2017, n. 3676/6126, lì dove stabilisce, con riferimento ai detenuti sottoposti al regimedifferenziato, che “eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regimedi 41-bis e non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiestoalla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglinol'effettuazione”, prescrizione che orienta per un esame quanto più completo possibile dellavicenda in cui si colloca l’istanza di colloquio che, in ragione della particolare situazione dientrambi i detenuti, deve confrontarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza.

Si richiede,quindi, l’attenta valutazione da compiersi in ogni singola occasione, senza che unaprecedente favorevole decisione possa costituire giudicato, al fine di verificare che nonricorrano elementi impeditivi all'esercizio del diritto al colloquio, in relazione alle esigenze disicurezza determinative del regime differenziato.Si è, pertanto, ribadito – con riguardo al colloquio tra familiari detenuti, entrambisottoposti al regime differenziato – che «in tema di regime penitenziario differenziato di cuiall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi,l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può esserericonosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regimespeciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenzedi affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenuteprevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego di strumentiaudiovisivi» (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287288 – 01).L’indirizzo ora esposto, già condiviso in linea di principio da altre decisioni (fra le qualiSez. 1, n. 29625 del 18/06/2025, Ministero della Giustizia in proc.

Papale, Sez. 1, n. 21558del 26/03/2025, Ministero della Giustizia in proc.

Madonia; Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023,Ministero della Giustizia in proc.

Pesce, Rv. 285574 - 01), ha rinvenuto, di recente, ulterioriconferme e specificazioni, essendosi, fra l’altro, affermato che «il diritto di coltivare l'affettivitàfamiliare mediante colloqui visivi, in presenza o a distanza, inerisce al nucleo essenziale deidiritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il coniuge che si chiede diincontrare è sottoposto a misura cautelare perché gravemente indiziato di appartenere allamedesima organizzazione criminale, dovendo tuttavia essere in tal caso particolarmenterigoroso il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di affettività dei soggetti ristretti e quelledi sicurezza pubblica, ove risulti accertata, almeno indiziariamente, la concreta e attualeoperatività del sodalizio mafioso cui appartengono i coniugi detenuti» (Sez. 1, n. 6202 del05/02/2026, Ministero della Giustizia in proc.

Onorato, Rv. 289435 - 01).5.

Tratteggiata, così, la cornice di principio a cui il [OSCURATO:PERSONA] considera giusto fareimprescindibile riferimento e, quindi, non obliterata in alcun modo la necessità di tenere inspecifica considerazione, come ha correttamente segnalato l’Avvocatura erariale, l’esigenzadi scongiurare i contatti fra i detenuti, da un lato, e l’organizzazione criminale diappartenenza, dall’altro, deve tuttavia ritenersi che, in questa fattispecie, i giudici disorveglianza non siano incorsi in alcuna violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. con riguardo allaprevisione e alla strutturazione del colloquio audiovisivo in esame, anche in relazione aldisposto del comma 2-quater, lett. b), della norma.I principali elementi di frizione evidenziati con l’impugnazione riguardanol’appartenenza di entrambi i [OSCURATO:PERSONA], in posizione apicale, alla medesima cosca di‘ndrangheta, ancora operativa, il precedente riferito a [OSCURATO:PERSONA], inerente all’utilizzoin modo illecito in carcere un telefono cellulare per comunicare con i familiari all’esterno, e lacontestazione dell’adeguatezza dei presidi adottati con l’autorizzazione per assicurare latutela delle esigenze di sicurezza pubblica.[OSCURATO:PERSONA] considera che gli elementi che il Ministero della Giustizia, nei tre motivi chehanno connotato il ricorso, motivi che, essendo caratterizzati da intima connessione, vannoconsiderati in modo congiunto, ha lamentato come dequotati dal Tribunale di sorveglianza inmodo determinante siano stati, invece, valutati adeguatamente nell’ordinanza impugnata,anche mediante la testuale relatio istituita con l’accurata motivazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza, con l’esposizione di un tessuto argomentativo effettivo e non contrastante conl’illustrata cornice giuridica.5.1.

I giudici di sorveglianza hanno, in particolare, analizzato nel dettaglio il parerenegativo della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e hanno rilevato che essonon ha fatto emergere elementi specifici e attuali che, in riferimento alla reale potenzialità deidue [OSCURATO:PERSONA], quali appartenenti all’omonima cosca, asseverino la loro capacità diripristinare i collegamenti con la consorteria.Nemmeno da tale parere – ha evidenziato il Tribunale – sono stati enucleati dati chepossano essere indicativi di un attuale e concreto pericolo che il colloquio, tramite video,oggetto dell’istanza eluda le cautele previste dalla legge per la tutela della sicurezzapubblica coordinata al regime differenziato: nella sostanza, quindi, l’opposizione manifestatadall’Organo consultivo è risultata basata soltanto su profili generali di appartenenzaassociativa e familiare, ma senza l’indicazione – rispetto alla situazione di presidio in atto –di fatti nuovi, aggiornati o, comunque, individualizzanti, idonei a giustificare il divieto assolutodi comunicazione, per come peraltro limitato e garantito dalle prescrizioni fissate, fraGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], padre in età avanzata e in condizioni di salute scadute, e il di lui figlioUmberto [OSCURATO:PERSONA].5.2.

L’unico precedente, peraltro senza esito accertato, relativo al possesso di untelefono cellulare in carcere a Lanciano ascritto a [OSCURATO:PERSONA], è stato preso in esamedai giudici di sorveglianza, i quali hanno ritenuto rilevante l’evento, ma hanno osservato chesi tratta, in ogni caso, di un fatto molto risalente nel tempo, siccome collocato oltre sei anniaddietro, soprattutto quando le condizioni detentive erano del tutto diverse, ossia quandoBellocco non era sottoposto a regime speciale e in un contesto penitenziario del tuttodifferente; viceversa, nel tempo susseguente, da quando era stato introdotto per il medesimodetenuto il regime differenziato, non erano risultate condotte analoghe e non erano emersielementi di sorta tali da prospettarne il sospetto di reiterazione.Posto ciò, è stato, in modo argomentato, ritenuto che tale precedente, pur se nonirrilevante sotto il profilo prognostico, non possa costituire, da solo, un motivo sufficiente perescludere, nelle condizioni date, il colloquio audiovisivo in questione, a fronte di un’istanzaconsiderata dai giudici del merito conforme alle regole di sicurezza e circoscritta, nelle suemodalità attuative, da precisi limiti.5.3.

Anche l’argomento delle cautele e dei controlli che caratterizzano il colloquioautorizzato risulta scrutinato con adeguatezza nel provvedimento impugnato, dovendoprendersi atto del dettagliato regime stabilito al riguardo dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza econfermato dal Tribunale.Al riguardo, il protocollo ha definito, ovviamente, tutte le specifiche della videochiamata,la cui attivazione tecnica è stata interamente riservata al Servizio informatico penitenziario.Poi, il modus procedendi inerente al colloquio è stato configurato con modalità descrittecome estremamente rigide e, dunque, con la fissazione di prescrizioni tali da aver condotto igiudici del merito a escludere l’eventualità di abusi nella sua utilizzazione, essendo stateapprestate cautele volte ad attuarne, oltre alla prevista registrazione, anche lo svolgimento inambiente controllato e separato, senza contatto fisico, in ambienti riservati rispettivamente eunicamente ai soggetti colloquianti, con separazione inerente anche al profilo gestionale,nonché il rigoroso e contestuale monitoraggio, con disposizione di immediata interruzionedel flusso comunicativo, non appena gli interlocutori assumano atteggiamenti verbali oanche gestuali sospetti.Attesa la specificità della griglia di prescrizioni adottata con l’autorizzazione dai giudicidel merito, la deduzione dell’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente – secondo la quale la registrazionedel colloquio non precluderebbe ai conversanti di pronunciare locuzioni di difficiledecrittazione e l’interruzione del colloquio, in caso di violazione delle prescrizioni stesse,sarebbe di per sé tardiva – non si è fatta carico della tenuta complessiva annessa, in modoargomentato, dai giudici del merito alle descritte cautele, in guisa tale da prevenire questirischi, e, quindi, si risolve in una prospettazione essenzialmente confutativa, inadeguata acontrastare in modo concreto il congruo discorso giustificativo offerto dal Tribunale disorveglianza, se non accedendo aprioristicamente al postulato dell’inanità di ogni presidio.5.4.

Pertanto, il complesso delle censure svolte dal Ministero non si connota perargomenti idonei a disarticolare la valutazione data dal Tribunale di sorveglianza nel sensodell’adeguatezza dei presidi adottati allo scopo di rendere le corrispondenti prescrizioniidonee alla tutela delle esigenze di sicurezza pubblica.Rimane, di conseguenza, incensurabile l’approdo raggiunto dai giudici del merito inordine al fatto che l’autorizzazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] all’effettuazione del chiestocolloquio, in virtù delle precipue cautele stabilite, si fonda sul raggiungimento di unragionevole punto di equilibrio tra il soddisfacimento delle indicate esigenze di sicurezza e ilrispetto di quelle volte alla tutela dell’affettività del detenuto.È da prendere atto, infine, per quanto il punto dovesse ritenersi pacifico, che i giudici disorveglianza hanno, comunque, precisato che l’autorizzazione ha avuto riguardo in viadiretta la sola posizione dell’istante [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale diSassari [OSCURATO:PERSONA], sicché per l’effettivo svolgimento del colloquio occorrerà che lacorrispondente autorizzazione sia data in modo conforme dall’Autorità penitenziaria e, inipotesi di contenzioso, dall’Autorità giudiziaria che sono titolate a esaminare la posizione diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA].6.

In definitiva, per le ragioni man mano espresse, l’impugnazione dell’Amministrazionepenitenziaria deve essere rigettata, senza addebito di spese processuali a carico delMinistero (Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 - 01).

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cinquefrondi, il 01/08/1983avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di SassariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni rassegnate il 13/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MicheleCiambellini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 31 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza diSassari ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] della Giustizia avverso il provvedimento emesso il 10 giugno 2025 dalMagistrato di sorveglianza di Sassari con cui era stato accolto il reclamo di UmbertoBellocco, detenuto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regimedifferenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), avverso ildiniego oppostogli dall’[OSCURATO:PERSONA] di effettuare, con le modalità del videocollegamento,il colloqui visivo con il padre [OSCURATO:PERSONA], a sua volta detenuto nella Casa direclusione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Sassari, accogliendo il reclamo di [OSCURATO:PERSONA],aveva disposto che la [OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di Sassari autorizzasse, per laposizione del reclamante, il colloquio tra il suddetto detenuto e il padre [OSCURATO:PERSONA],stabilendo che quel colloquio ed eventualmente i colloqui successivi, ove richiesti eautorizzati, fossero svolti con modalità in videochiamata mediante l’uso di piattaformavalidata dal DGSIA e nel rispetto delle circolari ministeriali vigenti, adottando tutte le cauteleidonee a salvaguardare le esigenze di sicurezza sottese al regime differenziato cui erasottoposto il reclamante.Il Tribunale di sorveglianza ha confermato questo approdo e, riportato testualmente ilcontenuto del provvedimento reclamato, ha considerato non decisiva l’obiezione sollevatadall’[OSCURATO:PERSONA] con riferimento al parere negativo al colloquio fra congiunti espressodalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dato conto delnotevole spessore criminale del clan [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla ‘ndrangheta, e avevasegnalato che [OSCURATO:PERSONA], nel periodo in cui era stato detenuto nell’istitutopenitenziario di Lanciano, aveva comunicato con i parenti mediante un telefono cellulare iviintrodotto clandestinamente, sicché le esigenze di sicurezza si palesavano preminenti,potendo concretamente verificarsi che, nel corso della comunicazione telefonica, i loquentidessero luogo a interazioni vietate.Ai pericoli per la sicurezza paventati dall’[OSCURATO:PERSONA] reclamante il Tribunale disorveglianza ha contrapposto il rilievo che anche il parere contrario dell’Organo consultivonon aveva fatto emergere reali controindicazioni in forza delle quali potesse negarsi ai duecongiunti, entrambi detenuti, di tenere il video-colloquio richiesto, in condizioni tali daescludere il rischio di condotte comunicative vietate.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso il Ministero della Giustiziachiedendone l’annullamento e articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett.b), Ord. pen. e la mancanza di motivazione.Si sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato in senso ostativotre elementi di particolare gravità: il ruolo apicale rivestito sia da [OSCURATO:PERSONA] e sia daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] nell’omonima cosca operante in Rosarno, dato specifico per leimplicazioni che ne derivano in termini di capacità di impartire le direttive e mantenere ilcontrollo del territorio da parte di entrambi; l’accertata, persistente operatività della suddettaconsorteria, fattore che amplifica significativamente i rischi connessi ai colloqui dei detenutiappartenenti a quello stesso sodalizio; il rilievo che [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo didetenzione in Lanciano, aveva continuato a esercitare prerogative mafiose.Su questi elementi il Tribunale di sorveglianza, secondo l’Avvocatura erariale, hacompletamente omesso di svolgere la – invece necessaria – riflessione.2.2. Con il secondo motivo si denunciano un ulteriore profilo di violazione dell’art. 41-bisOrd. pen. e la corrispondente omissione di motivazione.L’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente sostiene che i giudici di sorveglianza hanno omessol’imprescindibile giudizio di bilanciamento fra le esigenze di affettività del ristretto e quelle disicurezza pubblica: nel caso concreto, è mancata la considerazione delle finalità perseguitedal regime differenziato regolato dall’art. 41-bis cit., essendosi sottovalutato il rischioderivante dall’appartenenza, in grado apicale, alla medesima organizzazione criminale dientrambi i detenuti e nemmeno essendosi valutato il contesto temporale, corrispondente aun momento di particolare criticità per quella consorteria, interessata da recentiprocedimenti.2.3. Con il terzo motivo si denunciano ancora la violazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. e la mancanza di motivazione.Si considera inconcludente il riferimento all’obbligatoria registrazione delleconversazioni come fattore di assoluta neutralizzazione del pericolo che il colloquiodetermina per la sicurezza inframuraria ed extramuraria, in quanto la registrazione nonpreclude ai conversanti di adottare locuzioni criptiche o convenzionali idonee a eludere ilcontrollo di legge, con modalità difficilmente rilevabili e intercettabili, anche in ragione dellaspecificità dei codici comunicativi sviluppati dai membri di una medesima organizzazionecriminale, e comunque idonee a raggiungere lo scopo, nonostante la susseguenteinterruzione del colloquio, con la conseguente irreversibilità del danno.3. Il Procuratore generale, con requisitoria inviata il 13.04.2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’impugnazione del Ministero, valutata nel suo complesso, non si profila fondata eva, quindi, rigettata.2. Deve preliminarmente rilevarsi la tardività del deposito della requisitoria rassegnatadall’Autorità requirente.Essa è pervenuta in data 13 aprile 2026 in vista dell’udienza camerale fissata per ladata del 24 aprile 2026.Ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., quando – come nel caso in di specie –la Corte di cassazione provvede, in deroga al disposto dell’art. 127 cod. proc. pen., suimotivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione delleparti, fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richiestee tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima,memorie di replica.E, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie difensive depositate in violazione deitermini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici e cinque giorni liberi primadell’udienza, vanno considerate tardive, sicché non possono essere prese in considerazione(Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 02).3. È, poi, da puntualizzarsi che il Tribunale di sorveglianza – riportate nelprovvedimento le ragioni poste dal primo Giudice alla base dell’accoglimento dell’istanza evalutate le doglianze svolte dal Ministero in senso oppositivo a tale conclusione – ha ritenutodel tutto condivisibili l’impostazione della questione e la soluzione adottate dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza.Sono state considerate, in particolare, le deduzioni svolte dall’Amministrazionereclamante con riferimento alle questioni poste dal parere negativo reso dalla DirezioneDistrettuale [OSCURATO:PERSONA].Su questo argomento, i giudici di sorveglianza hanno obiettato che i colloqui telefonicifra congiunti, entrambi sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., nonsono vietati dalla legge e che, per tale ragione, le corrispondenti istanze avanzate daidetenuti vanno generalmente accolte, come stabilisce la Circolare DAP del 2.10.2017,dovendo eccettuarsi soltanto il caso in cui dal parere della [OSCURATO:PERSONA] oda altri elementi emergano preminenti esigenze di sicurezza pubblica tali da far propendereper l’esclusione di quei contatti.Secondo il Tribunale, nel caso al vaglio, tali elementi non si sono manifestati, posto cheil succitato parere si era limitato a segnalare che il clan [OSCURATO:PERSONA] è ancora attivo, circostanzain sé non bastevole a integrare un’adeguata ragione ostativa, mentre l’episodio dell’usoclandestino del telefono cellulare da parte di [OSCURATO:PERSONA] era accaduto nella Casacircondariale di Lanciano e risaliva a oltre sei anni prima, quando il detenuto non erasottoposto a regime differenziato, sicché esso non può reputarsi significativo per quantoaveva già chiarito il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, dato che le precise modalità attuativedell’autorizzato video-colloquio – controllato, soggetto a registrazione e suscettibile di essereimmediatamente interrotto ove i colloquianti assumano atteggiamenti verbali o gestualisospetti – escludono ogni rischio in punto di sicurezza pubblica.4. Casi del tipo in esame sono più volte emersi nella dialettica penitenziaria e si èaffermato che la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto nonesclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivicon altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapportiparentali, mediante forme di comunicazione controllabil i a distanza (come lavideoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stessotempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare unpericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica.Questa situazione è stata esaminata con il suindicato esito, in primo luogo, quando solouno dei due detenuti era sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (Sez. 1, n. 7654del 12/12/2015, dep. 2016, Trigila, Rv. 262417 - 01).Poi, sono venute all’attenzione della giurisprudenza le fattispecie in cui entrambi idetenuti, per i quali è richiesto il colloquio, risultano sottoposti al regime differenziato. Persiffatta situazione si è evidenziato che il giudice di merito deve farsi carico di operare unavalutazione particolarmente cauta, effettuando uno scrupoloso bilanciamento degli interessiin gioco.All’emersione di una corrente interpretativa contraria, alla cui stregua il principio per ilquale il detenuto ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloquivisivi con i familiari, in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà aeffettuare i colloqui in presenza, mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili adistanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto, delle restrizioni chederivano dall'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 non può trovare applicazione nei casi in cuiil colloquio – che si chiede di attuare – avviene con altro soggetto, al pari, ristretto nellamedesima forma (Sez. 1, n. 29007 del 11/06/2021, Gualtieri, non mass.), ha fatto seguitol’affioramento di un orientamento esegetico di segno diverso che si è discostato dall’indirizzopiù restrittivo con specifico riferimento a casi nei quali è venuta in rilievo la questione deicolloqui telefonici sostitutivi tra detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen.Si è, in particolare, affermato (da parte di Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Gallico, Rv.283496 - 01): «In tema di regime penitenziario differenziato speciale di cui all'art. 41-bis Ord.pen., ai fini dell'ammissione del detenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari,anch'essi ristretti, deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla CircolareDAP del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante dellaDirezione distrettuale antimafia».In tale direzione, è stato precisato che il riconoscimento del diritto al colloquio con ifamiliari, anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., nonpuò determinare lo svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento delregime detentivo differenziato: è, pertanto, necessario pervenire al raggiungimento del, nonagevole, punto di equilibrio tra il soddisfacimento delle indicate esigenze e il rispetto di undiritto della persona, equilibrio che non può reputarsi acquisito, in modo statico,nell’affermazione di principio della compatibilità del colloquio con il regime detentivodifferenziato a cui siano sottoposti entrambi i soggetti, bensì è suscettibile di essere, inconcreto, individuato, volta per volta, mediante l’attenta considerazione di tutti gli elementirilevanti della singola fattispecie.In questa prospettiva, viene interpretato l’art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2ottobre 2017, n. 3676/6126, lì dove stabilisce, con riferimento ai detenuti sottoposti al regimedifferenziato, che “eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regimedi 41-bis e non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiestoalla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglinol'effettuazione”, prescrizione che orienta per un esame quanto più completo possibile dellavicenda in cui si colloca l’istanza di colloquio che, in ragione della particolare situazione dientrambi i detenuti, deve confrontarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza. Si richiede,quindi, l’attenta valutazione da compiersi in ogni singola occasione, senza che unaprecedente favorevole decisione possa costituire giudicato, al fine di verificare che nonricorrano elementi impeditivi all'esercizio del diritto al colloquio, in relazione alle esigenze disicurezza determinative del regime differenziato.Si è, pertanto, ribadito – con riguardo al colloquio tra familiari detenuti, entrambisottoposti al regime differenziato – che «in tema di regime penitenziario differenziato di cuiall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi,l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può esserericonosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regimespeciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenzedi affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenuteprevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego di strumentiaudiovisivi» (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287288 – 01).L’indirizzo ora esposto, già condiviso in linea di principio da altre decisioni (fra le qualiSez. 1, n. 29625 del 18/06/2025, Ministero della Giustizia in proc. Papale, Sez. 1, n. 21558del 26/03/2025, Ministero della Giustizia in proc. Madonia; Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023,Ministero della Giustizia in proc. Pesce, Rv. 285574 - 01), ha rinvenuto, di recente, ulterioriconferme e specificazioni, essendosi, fra l’altro, affermato che «il diritto di coltivare l'affettivitàfamiliare mediante colloqui visivi, in presenza o a distanza, inerisce al nucleo essenziale deidiritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il coniuge che si chiede diincontrare è sottoposto a misura cautelare perché gravemente indiziato di appartenere allamedesima organizzazione criminale, dovendo tuttavia essere in tal caso particolarmenterigoroso il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di affettività dei soggetti ristretti e quelledi sicurezza pubblica, ove risulti accertata, almeno indiziariamente, la concreta e attualeoperatività del sodalizio mafioso cui appartengono i coniugi detenuti» (Sez. 1, n. 6202 del05/02/2026, Ministero della Giustizia in proc. Onorato, Rv. 289435 - 01).5. Tratteggiata, così, la cornice di principio a cui il [OSCURATO:PERSONA] considera giusto fareimprescindibile riferimento e, quindi, non obliterata in alcun modo la necessità di tenere inspecifica considerazione, come ha correttamente segnalato l’Avvocatura erariale, l’esigenzadi scongiurare i contatti fra i detenuti, da un lato, e l’organizzazione criminale diappartenenza, dall’altro, deve tuttavia ritenersi che, in questa fattispecie, i giudici disorveglianza non siano incorsi in alcuna violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. con riguardo allaprevisione e alla strutturazione del colloquio audiovisivo in esame, anche in relazione aldisposto del comma 2-quater, lett. b), della norma.I principali elementi di frizione evidenziati con l’impugnazione riguardanol’appartenenza di entrambi i [OSCURATO:PERSONA], in posizione apicale, alla medesima cosca di‘ndrangheta, ancora operativa, il precedente riferito a [OSCURATO:PERSONA], inerente all’utilizzoin modo illecito in carcere un telefono cellulare per comunicare con i familiari all’esterno, e lacontestazione dell’adeguatezza dei presidi adottati con l’autorizzazione per assicurare latutela delle esigenze di sicurezza pubblica.[OSCURATO:PERSONA] considera che gli elementi che il Ministero della Giustizia, nei tre motivi chehanno connotato il ricorso, motivi che, essendo caratterizzati da intima connessione, vannoconsiderati in modo congiunto, ha lamentato come dequotati dal Tribunale di sorveglianza inmodo determinante siano stati, invece, valutati adeguatamente nell’ordinanza impugnata,anche mediante la testuale relatio istituita con l’accurata motivazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza, con l’esposizione di un tessuto argomentativo effettivo e non contrastante conl’illustrata cornice giuridica.5.1. I giudici di sorveglianza hanno, in particolare, analizzato nel dettaglio il parerenegativo della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e hanno rilevato che essonon ha fatto emergere elementi specifici e attuali che, in riferimento alla reale potenzialità deidue [OSCURATO:PERSONA], quali appartenenti all’omonima cosca, asseverino la loro capacità diripristinare i collegamenti con la consorteria.Nemmeno da tale parere – ha evidenziato il Tribunale – sono stati enucleati dati chepossano essere indicativi di un attuale e concreto pericolo che il colloquio, tramite video,oggetto dell’istanza eluda le cautele previste dalla legge per la tutela della sicurezzapubblica coordinata al regime differenziato: nella sostanza, quindi, l’opposizione manifestatadall’Organo consultivo è risultata basata soltanto su profili generali di appartenenzaassociativa e familiare, ma senza l’indicazione – rispetto alla situazione di presidio in atto –di fatti nuovi, aggiornati o, comunque, individualizzanti, idonei a giustificare il divieto assolutodi comunicazione, per come peraltro limitato e garantito dalle prescrizioni fissate, fraGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], padre in età avanzata e in condizioni di salute scadute, e il di lui figlioUmberto [OSCURATO:PERSONA].5.2. L’unico precedente, peraltro senza esito accertato, relativo al possesso di untelefono cellulare in carcere a Lanciano ascritto a [OSCURATO:PERSONA], è stato preso in esamedai giudici di sorveglianza, i quali hanno ritenuto rilevante l’evento, ma hanno osservato chesi tratta, in ogni caso, di un fatto molto risalente nel tempo, siccome collocato oltre sei anniaddietro, soprattutto quando le condizioni detentive erano del tutto diverse, ossia quandoBellocco non era sottoposto a regime speciale e in un contesto penitenziario del tuttodifferente; viceversa, nel tempo susseguente, da quando era stato introdotto per il medesimodetenuto il regime differenziato, non erano risultate condotte analoghe e non erano emersielementi di sorta tali da prospettarne il sospetto di reiterazione.Posto ciò, è stato, in modo argomentato, ritenuto che tale precedente, pur se nonirrilevante sotto il profilo prognostico, non possa costituire, da solo, un motivo sufficiente perescludere, nelle condizioni date, il colloquio audiovisivo in questione, a fronte di un’istanzaconsiderata dai giudici del merito conforme alle regole di sicurezza e circoscritta, nelle suemodalità attuative, da precisi limiti.5.3. Anche l’argomento delle cautele e dei controlli che caratterizzano il colloquioautorizzato risulta scrutinato con adeguatezza nel provvedimento impugnato, dovendoprendersi atto del dettagliato regime stabilito al riguardo dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza econfermato dal Tribunale.Al riguardo, il protocollo ha definito, ovviamente, tutte le specifiche della videochiamata,la cui attivazione tecnica è stata interamente riservata al Servizio informatico penitenziario.Poi, il modus procedendi inerente al colloquio è stato configurato con modalità descrittecome estremamente rigide e, dunque, con la fissazione di prescrizioni tali da aver condotto igiudici del merito a escludere l’eventualità di abusi nella sua utilizzazione, essendo stateapprestate cautele volte ad attuarne, oltre alla prevista registrazione, anche lo svolgimento inambiente controllato e separato, senza contatto fisico, in ambienti riservati rispettivamente eunicamente ai soggetti colloquianti, con separazione inerente anche al profilo gestionale,nonché il rigoroso e contestuale monitoraggio, con disposizione di immediata interruzionedel flusso comunicativo, non appena gli interlocutori assumano atteggiamenti verbali oanche gestuali sospetti.Attesa la specificità della griglia di prescrizioni adottata con l’autorizzazione dai giudicidel merito, la deduzione dell’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente – secondo la quale la registrazionedel colloquio non precluderebbe ai conversanti di pronunciare locuzioni di difficiledecrittazione e l’interruzione del colloquio, in caso di violazione delle prescrizioni stesse,sarebbe di per sé tardiva – non si è fatta carico della tenuta complessiva annessa, in modoargomentato, dai giudici del merito alle descritte cautele, in guisa tale da prevenire questirischi, e, quindi, si risolve in una prospettazione essenzialmente confutativa, inadeguata acontrastare in modo concreto il congruo discorso giustificativo offerto dal Tribunale disorveglianza, se non accedendo aprioristicamente al postulato dell’inanità di ogni presidio.5.4. Pertanto, il complesso delle censure svolte dal Ministero non si connota perargomenti idonei a disarticolare la valutazione data dal Tribunale di sorveglianza nel sensodell’adeguatezza dei presidi adottati allo scopo di rendere le corrispondenti prescrizioniidonee alla tutela delle esigenze di sicurezza pubblica.Rimane, di conseguenza, incensurabile l’approdo raggiunto dai giudici del merito inordine al fatto che l’autorizzazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] all’effettuazione del chiestocolloquio, in virtù delle precipue cautele stabilite, si fonda sul raggiungimento di unragionevole punto di equilibrio tra il soddisfacimento delle indicate esigenze di sicurezza e ilrispetto di quelle volte alla tutela dell’affettività del detenuto.È da prendere atto, infine, per quanto il punto dovesse ritenersi pacifico, che i giudici disorveglianza hanno, comunque, precisato che l’autorizzazione ha avuto riguardo in viadiretta la sola posizione dell’istante [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale diSassari [OSCURATO:PERSONA], sicché per l’effettivo svolgimento del colloquio occorrerà che lacorrispondente autorizzazione sia data in modo conforme dall’Autorità penitenziaria e, inipotesi di contenzioso, dall’Autorità giudiziaria che sono titolate a esaminare la posizione diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA].6. In definitiva, per le ragioni man mano espresse, l’impugnazione dell’Amministrazionepenitenziaria deve essere rigettata, senza addebito di spese processuali a carico delMinistero (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 - 01). P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23779/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris