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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 21011/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Florin CURT ha reiterato le argomentazioni sottoposte alla Corte territoriale con il primo motivo di appello e relative alla portata rappresentativa del compendio indiziario posto a sostegno della condanna, segnatamente, negando che la responsabilità dell'imputato possa trarsi da un'impronta digitale che coincide solo in 10 punti con quella del ricorrente e dai dati tratti dai tabulati telefonici, contestando sotto quest'ultimo profilo che l'utenza attribuita all'imputato fosse in effetti da lui utilizzata; - la sentenza impugnata - confermando la decisione del primo Giudice - non ha attribuito valenza ex se alla detta impronta digitale, senza elementi sussidiari di conferma (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, J., Rv. 274167 - 01), ma vi ha correttamente riconosciuto portata indiziaria (Sez. 1, n. 17424 del 15/03/2011, Seminara, Rv. 250323 - 01) e l'ha vagliata nell'ambito di un analitico apprezzamento del complessivo compendio in atti (chiarendo pure le ragioni per cui ha attribuito all'imputato l'uso dell'utenza di cui è intestatario), costituito da elementi ulteriori rispetto a quelli su cui si concentrano le censure del ricorrente e che in maniera logica ha ritenuto convergente; - dunque, la prospettazione difensiva non si confronta compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato - come detto, limitandosi a riproporre le deduzioni già avanzate con il gravame - finendo col prospettare a questa Corte, in maniera irrituale, un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di Florin CURT ha reiterato le argomentazioni sottoposte alla Corte territoriale con il primo motivo di appello e relative alla portata rappresentativa del compendio indiziario posto a sostegno della condanna, segnatamente, negando che la responsabilità dell'imputato possa trarsi da un'impronta digitale che coincide solo in 10 punti con quella del ricorrente e dai dati tratti dai tabulati telefonici, contestando sotto quest'ultimo profilo che l'utenza attribuita all'imputato fosse in effetti da lui utilizzata; - la sentenza impugnata - confermando la decisione del primo Giudice - non ha attribuito valenza ex se alla detta impronta digitale, senza elementi sussidiari di conferma (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, J., Rv. 274167 - 01), ma vi ha correttamente riconosciuto portata indiziaria (Sez. 1, n. 17424 del 15/03/2011, Seminara, Rv. 250323 - 01) e l'ha vagliata nell'ambito di un analitico apprezzamento del complessivo compendio in atti (chiarendo pure le ragioni per cui ha attribuito all'imputato l'uso dell'utenza di cui è intestatario), costituito da elementi ulteriori rispetto a quelli su cui si concentrano le censure del ricorrente e che in maniera logica ha ritenuto convergente; - dunque, la prospettazione difensiva non si confronta compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato - come detto, limitandosi a riproporre le deduzioni già avanzate con il gravame - finendo col prospettare a questa Corte, in maniera irrituale, un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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