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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29495/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4

I. n. 110/75 per avere portato, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione uno strumento atto ad offendere e, in particolare, un manganello in legno chiaro della lunghezza di 50 cm. dalla fattezza di una piccola mazza da baseball, occultato all'interno di uno zainetto che deteneva (fatto avvenuto in Colli del Tronto il giorno 14 aprile 2024) e, per l'effetto, ritenuta l'ipotesi di lieve entità di cui al terzo comma del citato art. 4 ed esclusa la contestata recidiva, lo condannava alla pena di euro 1.500,00 di ammenda, ordinando la confisca e distruzione dell'arma.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed il vizio di omessa motivazione con riferimento alla richiesta di riconoscimento della ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, espressamente richiesta con memoria del 26 novembre 2025 richiamata dal difensore in sede di conclusioni.

Al riguardo osserva che, nella fattispecie, sussistevano tutte le condizioni per l'applicazione della richiamata disposizione in considerazione della modesta offensività della sua condotta.

2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed il vizio di omessa motivazione rispetto alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti innominate, avanzata con la memoria di cui sopra nella quale erano stati indicati tutti i presupposti per la loro concessione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 24.

Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento della impugnazione.

5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso risulta fondato ed assorbente.

2. Come noto, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 - 01).

2.1. Ciò posto, nel caso in esame il difensore aveva provveduto a depositare una memoria difensiva (allegata alla impugnazione nel rispetto del principio di autosufficienza) con la quale aveva, tra l'altro, chiesto il riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. indicando le varie ragione a sostegno di tale istanza.

2.2. Orbene, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - pur risultando dalle conclusioni delle parti riportate nella sentenza che la difesa si era riportata a detta memoria - non risulta averla presa in considerazione, anche al solo fine di ritenerla irrilevante, atteso che la decisione impugnata non ha affrontato, neppure in modo implicito, la questione della possibile applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto nonostante, tra l'altro, abbia riconosciuto sussistente l'ipotesi di lieve entità di cui al terzo comma dell'art. 4

I. n. 110/75 che, come noto, non è incompatibile con la ipotesi di non punibilità (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Rv. 288112 - 01).

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica, affinché - in piena autonomia decisionale - affronti la questione della non 3punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ed eventualmente anche quella del riconoscimento, o meno, delle invocate attenuanti generiche.

P. P.Q.M(ei59

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 per avere portato, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione uno strumento atto ad offendere e, in particolare, un manganello in legno chiaro della lunghezza di 50 cm. dalla fattezza di una piccola mazza da baseball, occultato all'interno di uno zainetto che deteneva (fatto avvenuto in Colli del Tronto il giorno 14 aprile 2024) e, per l'effetto, ritenuta l'ipotesi di lieve entità di cui al terzo comma del citato art. 4 ed esclusa la contestata recidiva, lo condannava alla pena di euro 1.500,00 di ammenda, ordinando la confisca e distruzione dell'arma. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed il vizio di omessa motivazione con riferimento alla richiesta di riconoscimento della ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto, espressamente richiesta con memoria del 26 novembre 2025 richiamata dal difensore in sede di conclusioni. Al riguardo osserva che, nella fattispecie, sussistevano tutte le condizioni per l'applicazione della richiamata disposizione in considerazione della modesta offensività della sua condotta. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed il vizio di omessa motivazione rispetto alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti innominate, avanzata con la memoria di cui sopra nella quale erano stati indicati tutti i presupposti per la loro concessione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 24. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento della impugnazione. 5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso risulta fondato ed assorbente. 2. Come noto, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 - 01). 2.1. Ciò posto, nel caso in esame il difensore aveva provveduto a depositare una memoria difensiva (allegata alla impugnazione nel rispetto del principio di autosufficienza) con la quale aveva, tra l'altro, chiesto il riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. indicando le varie ragione a sostegno di tale istanza. 2.2. Orbene, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - pur risultando dalle conclusioni delle parti riportate nella sentenza che la difesa si era riportata a detta memoria - non risulta averla presa in considerazione, anche al solo fine di ritenerla irrilevante, atteso che la decisione impugnata non ha affrontato, neppure in modo implicito, la questione della possibile applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto nonostante, tra l'altro, abbia riconosciuto sussistente l'ipotesi di lieve entità di cui al terzo comma dell'art. 4 I. n. 110/75 che, come noto, non è incompatibile con la ipotesi di non punibilità (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Rv. 288112 - 01). 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica, affinché - in piena autonomia decisionale - affronti la questione della non 3punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ed eventualmente anche quella del riconoscimento, o meno, delle invocate attenuanti generiche. P. P.Q.M(ei59
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