CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 settembre 2021
Cassazione n. 24340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catania del 23.7-2.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23.7-2.9.2021 il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente da eseguirsi sui beni dell'indagato ed in relazione alle imputazioni i cui ai capi C22bis, C22ter e C23 della incolpazione provvisoria; 2. ricorrono per cassazione i difensori del Fabretti lamentando: 2.1 violazione di legge, mancanza assoluta o mera apparenza di motivazione: segnala che con il ricorso per riesame la difesa aveva eccepito il difetto di autonoma valutazione, da parte del GIP, degli elementi indiziari a carico del Fabretti che erano stati riprodotti dalla esposizione del PM senza alcuna considerazione autonoma con l'obbligo per il Tribunale del Riesame di annullare il provvedimento impugnato essendogli precluso procedere ad una integrazione se non negli stretti limiti di cui all'art. 309 comma 9 cod. proc. pen.; segnala che il Tribunale ha ascritto alla difesa di non aver indicato i passi del provvedimento impugnato dai quali si evincerebbe il pedissequo riproporsi della impostazione del PM dimenticando che la censura riguardava proprio la assenza di ogni elementi specificamente riferiti al Fabretti; 2.2 omessa motivazione su punti decisivi avanzati dalla difesa: segnalano che la difesa aveva sollevato una serie di questioni su cui il Tribunale avrebbe dovuto calibrare la propria motivazione con riferimento, in particolare, al verbale di interrogatorio di garanzia dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegato al ricorso; riportano la motivazione del provvedimento impugnato evidenziandone il carattere apparente ed elusivo delle ragioni difensive; sottolineaon ancora come sia il GIP che il Tribunale si siano soffermati sulla indagine complessiva omettendo di prendere in esame la posizione del Fabretti a carico del quale vi è un'unica telefonata dal contenuto del tutto neutro; evidenziano la contraddittorietà tra il passaggio contenuto a pag. 7 e quello a pag. 8 del provvedimento in esame; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: osserva, infatti, che il Tribunale ha motivato in maniera adeguata ed incensurabile in ordine ai gravi indizi di colpevolezza prendendo in considerazione specificamente anche la figura del Fabretti; 4. la difesa del Fabretti ha trasmesso una memoria con cui insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso evidenziando l'omesso esame di punti decisivi della vicenda con conseguente violazione di legge per difetto assoluto di motivazione sulle questioni poste all'attenzione del collegio a partire dalle dichiarazioni rese dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] di fronte al GIP di Catanzaro di cui, invece, il provvedimento impugnato si è disinteressato omettendo di chiarire, anche alla luce dell'elemento sopravvenuto, il rapporto di pertinenzialità tra il presunto reato e l'oggetto del sequestro; richiama la giurisprudenza di questa Corte in punto di motivazione meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 1.1 Dall'esame degli atti risulta che il Tribunale di Catanzaro, all'esito della camera di consiglio del 22-23 luglio 2021, ha depositato il provvedimento in data 2.9.2021 (cfr., pag. 10 dell'ordinanza con il "depositato" in Cancelleria con la relativa attestazione del Cancelliere). L'avviso del deposito del provvedimento era stato comunicato il successivo 20.10.2021 ai difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, il giorno successivo, notificato nei confronti dello stesso indagato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Catania (cfr., il verbale di "notifica rigetto ricorso relativa al detenuto ..." relativo al procedimento penale n. 4823/2020 RGNR Catanzaro). Se non ché, il ricorso per cassazione è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Catania il giorno 30.10.2021 per essere stato trasmesso al Tribunale di Catanzaro dove era pervenuto il giorno 11.11.2021 e, perciò, ormai ben oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. 585 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. stabilito per proporre ricorso in cassazione contro le decisioni adottate in camera di consiglio e decorrente, come disposto dal comma 2, lett. a), dalla data della comunicazione dell'avviso di deposito (cfr., in tal senso, Sez. 3 - , Sentenza n. 13737 del 15/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275190 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 49966 del 15/09/2015, Micchiché ed altri, Rv. 265559 - 01). 1.2 Le SS.UU. di questa Corte hanno ormai chiarito che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 1626 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280167 - 01; cfr., anche Sez. 2 - , Sentenza n. 23306 del 21/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281458 - 01, in cui questa stessa Sezione ha precisato che il principio secondo cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma processuale da parte della Corte di cassazione (cd. "overruling") non si applica in pregiudizio della parte che abbia incolpevolmente confidato nella precedente soluzione, non può essere invocato - con conseguente rimessione in termini - con riferimento a quanto affermato dalla sentenza Sez. U "Bottari" in tema di individuazione della data di presentazione rilevante ai fini della tempestività del ricorso cautelare, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in quanto espressione del superamento del contrasto esistente in materia con l'adesione all'orientamento giurisprudenziale prevalente).2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu