CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 33910/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul r:cors - ,:aoc,)-sto da: [OSCURATO:PERSONA] 05BIWTZ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso sert.JATia del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita ia reliTzicne s.lta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ,— / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito nel negare le generiche e non disporre la pena sostitutiva sollecitata dalla difesa all'esito di un percorso giustificativo sufficiente e non illogico, frutto di un adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.