CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29748/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria difensiva con la quale si insiste per l'accoglimento degli stessi. Osservato, quanto al primo motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che la richiesta è stata formulata per la prima volta in questa sede e non invece nel giudizio di appello e che, pertanto, la stessa è indeducibile. Rilevato, quanto al secondo motivo, relativo alla prescrizione del reato, che il delitto di evasione è stato commesso il 12 agosto 2012 e che, conseguentemente, il termine massimo di cui all'art. 157 cod. pen. è quello del 18 febbraio 2020, successivo alla pronuncia della sentenza di appello in data 7 febbraio 2020. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/0