CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 1979
Cassazione n. 07684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/02/1979 avverso l'ordinanza del 01/09/2022 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso a-lie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Premesso che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento del Pubblico ministero con il quale era stata rigettata la richiesta, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di una nuova emissione dell'ordine di esecuzione della pena; Considerato che si tratta di provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.