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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07591/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge avendo riguardo alla determinazione della pena, siccome questa è stata confermata senza alcuna diminuzione, nonostante la precedente sentenza di appello fosse stata annullata con rinvio proprio al fine di rideterminare la pena; Considerato che il precisato motivo espone censure manifestamente infondate, posto che, come osservato nella sentenza impugnata, l'annullamento era s1:ato determinato per il mutamento della cornice edittale dell'art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990 conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che questa ha inciso esclusivamente sulla pena della reclusione, che la pena precedentemente irrogata era già stata fissata nel minimo oggi consentito per questa specie di sanzione, e precisamente in sei anni di reclusione, e che la pena pecuniaria è di poco superiore al minimo edittale e si giustifica in ragione del notevolissimo quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata all'imputata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge avendo riguardo alla determinazione della pena, siccome questa è stata confermata senza alcuna diminuzione, nonostante la precedente sentenza di appello fosse stata annullata con rinvio proprio al fine di rideterminare la pena; Considerato che il precisato motivo espone censure manifestamente infondate, posto che, come osservato nella sentenza impugnata, l'annullamento era s1:ato determinato per il mutamento della cornice edittale dell'art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990 conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che questa ha inciso esclusivamente sulla pena della reclusione, che la pena precedentemente irrogata era già stata fissata nel minimo oggi consentito per questa specie di sanzione, e precisamente in sei anni di reclusione, e che la pena pecuniaria è di poco superiore al minimo edittale e si giustifica in ragione del notevolissimo quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata all'imputata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07591/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris