CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 1° ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 12 novembre 2018, che ha dichiarato lovanovic Giovani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili in concorso del delitto di tentata estorsione aggravata. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] e 3ovanovic Giovani, con atto unico sottoscritto dal comune difensore, deducono: - erronea applicazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate, nonché manifesta illogicità della motivazione. - erronea applicazione di legge in ordine all'eccessività della pena base, nonché manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). La corte territoriale ha compiutamente motivato sulla congruità della pena irrogata, facendo riferimento alla particolare gravità del fatto, desumibile dalle modalità e dal tempo dell'agire. I ricorrenti, infatti, facevano irruzione in una abitazione privata in piena notte, agivano in gruppo con l'uso di un'arma e in danno di due donne. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio della motivazione in relazione alla responsabilità concorsuale dell'imputato il quale non faceva irruzione nella casa delle persone offese. La Corte ha motivato in relazione al concorso dell'imputato nel delitto di tentata estorsione sottolineando che lo stesso accompagnava i due correi presso l'abitazione e li attendeva con il motore acceso, pronto ad intervenire in caso di bisogno o ad allontanarsi prontamente con i predetti. Drgutinovik, peraltro, era perfetta conoscenza della diatriba familiare all'origine dell'aggressione e ha assistito all'effrazione della porta finestra da parte dei due correi per avere accesso nell'abitazione. La Corte ha inoltre sottolineato le manovre dissimulatorie poste in essere dall'imputato al fine di non farsi riconoscere dalle due persone offese, a riprova della sua piena consapevolezza dell'intento violento dei suoi compagni e della piena adesione al progetto criminoso daglis tessiintrapreso. Si tratta di considerazioni non manifestamente illogiche che non risultano oggetto di adeguata censura da parte del ricorrente. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A