CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 ottobre 1984
Cassazione n. 29112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 31/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale con-clude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in sostituzione (per delega scritta) dell'[OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. 2RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Milano aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in car-cere in quanto gravemente indiziato dei delitti di cui all'art.74 (capo a) e 73, commi 1, 6e 80( comma 21dPR 309/90 (capi 9 e 16) in relazione al concorso in una importazione di un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente (capo 9 in relazione alla quale il Gip aveva enucleato la successiva condotta di trasporto di parte del carico nell'hinterland milanese) e acquisti di quote parti di più ampie importazioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina per oltre 37 kg e per un corrispettivo di circa 1 milione e quattrocentomila euro. 2. Da quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni tra gli indagati, che costoro avevano scambiato giovandosi di un sistema criptato, che mettevano in luce i collegamenti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con una organizza-zione criminale operante nel milanese (Buccinasco, Trezzano sul Naviglio), ma con collegamenti sul territorio nazionale, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], sog-getto di spicco del narcotraffico internazionale che, oltre ad avvalersi di una ristretta cerchia di collaboratori e finanziatori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e di addetti alla custodia del denaro, delle armi e alle movimentazioni e alle cessioni dello stupefacente e al trasporto di denaro ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), aveva intessuto una fitta rete di collegamenti nel settore del narcotraffico che consentiva all'organizzazione di procedere al trasferimento dello stupefacente in favore di stabili acquirenti operanti prevalentemente in Lombardia, ma anche in Piemonte, che garantivano lo smistamento delle forni-ture in tempo reale e l'acquisizione di liquidità per le successive importazioni. In tale contesto i giudici della cautela avevano individuato i fratelli [OSCURATO:PERSONA] quali stabili acquirenti di rilevanti quote parti dello stupefacente importato, in quanto da un esame retrospettivo della contabilità in essere tra l'organizzazione e i [OSCURATO:PERSONA] (desunte dalle chat e dalle fotografie allegate), che trovava coinci-denza nei dati rispettivamente esibiti dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (nick name Motta), risultavano annotate una serie di transazioni antecedenti l'au-tunno 2020, con l'indicazione dei pacchi ricevuti e degli acconti corrisposti per centinaia di migliaia di euro, da cui emergeva l'ammontare del credito ancora vantato dall'organizzazione. A fronte delle contestazioni proposte dalla difesa nel giudizio di riesame, l'ordinanza impugnata richiamava una serie di elementi indiziari (tratti dallo stesso contenuto delle chat), nonché di elementi riferibili all'abituale modo di rapportarsi tra i due fratelli anche in relazione ad analogheiniziative illecite che accomunavano i fratelli [OSCURATO:PERSONA], a sostegno della circo-stanza che la contabilità, seppure formalmente riferita a [OSCURATO:PERSONA] (che era abituale referente del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]), riguardasse anche [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del riesame riconosceva altresì la intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso quale stabile acquirente di rilevanti partite di sostanza stupefacente in quanto, mediante il richiamo a una serie di comunica-zioni intrattenute tra i vertici del sodalizio e i [OSCURATO:PERSONA], era enners0 l'essenzialità del loro apporto economico ai fini del mantenimento del sodalizio e del perse-guimento delle finalità criminose, tanto che nella programmazione delle future importazioni di stupefacente i [OSCURATO:PERSONA] erano sempre considerati quali destina-tari di parte della fornitura, nonché soggetti ai quali il vertice poteva rivolgersi per chiedere acconti e prestiti e chiedere altresì conto di eventuali affari non conclusi positivamente. Veniva altresì riconosciuta la gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA] anche in relazione alla importazione di 240 kg di cocaina di cui al capo 17) sebbene limitatamente al trasporto di una quota parte del carico tra-sbordato presso il Porto di [OSCURATO:PERSONA], che era stato per la maggior parte de-stinato ad acquirenti calabresi e solo in parte fatto oggetto di trasferimento, mediante corriere, nell'area milanese. A tal proposito il Tribunale del Riesame assumeva l'autonomia di tale operazione sotto il profilo cronologico, ontologico (riguardante una quota parte dello stupefacente) e soggettivo (in quanto aveva coinvolto il corriere addetto al trasporto) rispetto alla ipotesi di importazione, in relazione alla quale era stata ravvisata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo di ricorso assume violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192, 273 cod. proc. pen. e 73 dPR 309/90 rispetto al capo di imputazione n.9. Assume la difesa la duplicazione di imputazione in relazione alla importazione dello stupefacente di cui al suddetto capo di imputazione in quanto, sebbene il Tribunale di Milano avesse ritenuto di enucleare a carico del ricorrente una au-tonoma condotta di trasporto a Milano di una quota parte della sostanza impor-tata, nondimeno l'azione aveva avuto per oggetto la stessa sostanza stupefa-cente pervenuta nel porto di [OSCURATO:PERSONA] e per la quale era stata emesso un separato titolo cautelare, con conseguente assorbimento di tale fattispecie nel reato di importazione. 3.2. Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge rispetto al capo di imputazione n.17, laddove il Tribunale del Riesame aveva riconosciuto 4il concorso di [OSCURATO:PERSONA] negli acquisti dello stupefacente che invece erano riferibili esclusivamente al fratello [OSCURATO:PERSONA]. Assume il ricorrente che la estensione a [OSCURATO:PERSONA] della contabilità dei rifornimenti dello stupefacente e dei relativi pagamenti in acconto, con saldo creditore a favore dell'associazione, risalente a metà del settembre 2020, risul-tava contraddetta dal dato letterale delle chat, 011'assenza di qualsiasi riferi-mento a [OSCURATO:PERSONA], che pure era titolare, con nick name Gonzalo, di una propria utenza Sky ecc e dl fatto che quando i vertici dell'associazione avevano voluto condividere con il ricorrente le questioni concernenti le impor-tazioni di stupefacente, come in relazione ai fatti di cui alla contestazione sub) 9 (peraltro estranea all'ambito operativo della associazione), lo avevano fatto espressamente. Assume al contempo la contraddittorietà e illogicità degli argo-menti spesi, a livello indiziario, dal Tribunale deLRiesame per accomunare le posizioni dei due fratelli rispetto alle importazioni di stupefacente gestite dall'as-sociazione del [OSCURATO:PERSONA], in quanto relativi a contatti, accordi e traffici di stupefa-cente avvenuti in epoca successiva alla predisposizione dei conteggi che, se-condo la prospettazione accusatoria, starebbero a dimostrare le interessenze tra i [OSCURATO:PERSONA] con l'associazione, e che pertanto non potevano essere impiegati per giustificare, retroattivamente, che anche le operazioni cui aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA] prima del Settembre 2020, fossero concordate e comunque riferibili anche al fratello [OSCURATO:PERSONA], il cui nominativo non risultava richiamato nella messaggistica sky Ecc, né in altri strumenti di comunicazione, mentre equivoco era l'indizio rappresentato dal pronome "voi" impiegato per definire la posizione contabile [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di espressione generalmente utilizzata tra calabresi in luogo del "tu". 3.3. Con una ultima articolazione assume violazione di legge con riferimento al riconoscimento della partecipazione del ricorrente all'associazione diretta dal [OSCURATO:PERSONA]. A parte l'assenza di gravità indiziaria per il delitto presupposto, il rico-noscimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come stabile e fidelizzato acquirente di parte delle forniture di stupefacenti urtava con la sporadicità delle stesse, con la brevità del lasso temporale in cui aveva operato l'associazione fino alla inter-ruzione dei rapporti con i [OSCURATO:PERSONA], che gli elementi indiziari utilizzati a sostegno di relazioni stabili e fidelizzate si riferivano a condotte maturate in epoca suc-cessiva alla predisposizione dei conteggi definitivi tra associazione ed acqui-renti, mentre i rapporti di mutua solidarietà tra associazione e [OSCURATO:PERSONA], pure enfatizzati nell'ordinanza impugnata, erano intervenuti a titolo personale, in re-lazione a operazioni che prescindevano dalle forniture di cui alla separata con-tabilità. Sul punto richiamava giurisprudenza di legittimità che escludeva la par-tecipazione all'associazione in relazione a contributi forniti da soggetto estraneo 5all'associazione a titolo personale in favore del vertice e comunque non sorretto da un accordo criminoso o da un ruolo funzionale all'interno del sodalizio. 4. Il ricorso veniva deciso alla udienza del 26 giugno 2026 all'esito di tratta-zione orale sulle conclusioni in epigrafe trascritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano generici e privi di un ragionato confronto con la decisione impugnata e non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). Va ricordato, in proposito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è am-missibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, ovvero che propongano una diversa ricostruzione dei fatti reato, da ritenersi maggiormente convincente e plausibile. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'in-dagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valuta-zione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di lo-gicità, comunque, deve rimanere "interno" al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez.2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976; Sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460). 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si assume la nullità della cautela in ragione di una duplicazione del titolo cautelare, oltre a introdurre un profilo di nullità dedotto per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità e quindi improponibile ai sensi dell'art.606 u.c. cod. proc. pen,. risulta altresì censura manifestamente infondata, atteso che il giudice del riesame a pag. 17 dell'ordi-nanza ha evidenziato come il Gip abbia posto a fondamento del titolo cau-telare in relazione ai fatti ascritti al capo 9) di imputazione provvisoria, una specifica condotta, per cui ha riconosciuto la propria competenza per territorio, 6enucleandola dal contesto accusatorio (che afferisce a una ipotesi di importa-zione dall'estero di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente). Tale con-dotta, che si sostanzia nella presa in carico e nel trasporto nell'hinterland mila-nese di una parte dello stupefacente oggetto di importazione, è stata ritenuta non assorbita nella alternativa ipotesi di importazione con argomenti logici e sostanzialmente non contestati, in quanto realizzata alcuni giorni dopo l'avve-nuta estrazione della droga, una volta che la parte più consistente era stata dirottata ai finanziatori calabresi, posta in essere, nell'interesse dei [OSCURATO:PERSONA], da un corriere ([OSCURATO:PERSONA]) che non risulta coinvolto nell'attività di importazione e di estrazione, avente inoltre ad oggetto un limitato segmento dello stupefacente importato, così da potersi escludere l'assorbimento della con-dotta di trasporto in quella di importazione, difettando latp:az res, la continuità cronologica tra le due alternative attività che presuppongono la detenzione e la identità soggettiva degli autori del reato (Sez.3, n.23759 del 10/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284644). 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il giu-dice del riesame ha fornito una serie di elementi indiziari a sostegno del fatto che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] operassero congiuntamente, prima e dopo la predisposi -zione di una contabilità riportata nella messaggistica intercettata, e se la mag-gior parte degli elementi fattuali che sono stati utilizzati dal Tribunale del rie-same per dimostrare che i [OSCURATO:PERSONA] fossero soliti operare di concerto sono suc -cessivi al settembre 2020 (e cioè all'epoca in cui era stata redatta la contabilità dei rapporti affaristici con il clan), ciò non costituisce un vulnus del patrimonio indiziario, ma integrano, per univocità, pluralità e convergenza, rilevantissimi indizi di colpevolezza e, in particolare/ di correità a carico del ricorrente, se si considera che lo stupefacente che i [OSCURATO:PERSONA] cedevano o spacciavano, anche in rilevante quantità, proveniva dalle relazioni affaristiche con l'associazione del [OSCURATO:PERSONA] che annotava transazioni finanziarie da parte dei [OSCURATO:PERSONA] ("voi") per im-porti pari a quasi un milione e mezzo di euro. Priva di illogicità sono pertanto gli argomenti spesi dal giudice del riesame per riconoscere il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nelle illecite transazioni con il clan [OSCURATO:PERSONA], tratti da intercettazioni sulle chat criptate nelle quali i [OSCURATO:PERSONA] con-cordavano tra di loro qualsiasi decisione di acquisto e di vendita di stupefacente, agivano in modo congiunto manifestando la disponibilità di risorse finanziarie comuni; entrambi mantenevano relazioni di affari e di solidarietà criminale con [OSCURATO:PERSONA] il quale si rivolgeva indistintamente a ciascuno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] per chiedere l'anticipo di liquidità per importi rilevantissimi (C 50.000), utilizzando il "voi" ogni volta che si rivolgeva a uno di essi, convocando entrambi i fratelli 7per esprimere il proprio risentimento per essere stato tenuto fuori dalla impor-tazione di cui al capo 9); priva di qualsiasi illogicità è pertanto l'inferenza se-condo cui le numerose forniture di stupefacente di cui al capo 17) per oltre 37 kg di cocaina e un controvalore di un milione e quattrocentomila euro, fossero indistintamente riferibili ad entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA], come peraltro è confer-mato anche dal dato letterale di una chat in cui [OSCURATO:PERSONA], nel riportare i conteggi della droga presa dall'organizzazione riporta al plurale "noi abbiamo preso...". 4. Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato il quanto il giudice del riesame, nel ritenere la gravità indiziaria anche in relazione al delitto associativo, ha valorizzato i pacifici rapporti di fidelizzazione tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e i vertici del so-dalizio, i quali modulavano le importazioni di stupefacente anche sulle disponibilità economiche dei due fratelli, mantenevano una costante contabilità in aggiornamento basata su acconti e saldi, chiedevano prestiti e riservavano ai [OSCURATO:PERSONA] un tratta-mento speciale nella consegna dello stupefacente e mostravano dispiacere e stupore le volte in cui i fratelli non consideravano l'associazione del [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore privilegiato ("non vogliono mangiare con noi" nonostante il trattamento privilegiato ad essi riservato). Quindi il ragionamento dell'ordinanza impugnata appare del tutto coerente con i principi giurisprudenziali fissati in materia di stabile e fidelizzato ac-quirente-finanziatore dell'associazione, il quale assicura all'organizzazione criminosa finanziamenti e regolari acquisti di stupefacente determinando, in tal modo, l'affida-mento dei vertici sulla possibilità di programmare le successive azioni delittuose. È stato affermato che tali soggetti devono essere ritenuti compartecipi, anche se sì relazionano soltanto con alcuni dei sodali, purché tale attività di fornitura o di riven-dita sia svolta in maniera continuativa e con la consapevolezza di agire nell'ambito di una organizzazione nella quale le attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché il rifornitore-rivenditore sia stabilmente disponibile a cedere o a ricevere le sostanze stupefacenti "con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa" (Sez. 4, Sentenza n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271707, nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 564 del 29/10/2015, Rv. 265763), così palesando la sua adesione al programma criminoso. Nello stesso solco si è so-stenuto che "l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sus-siste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse alla realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del con- 2 8sumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realiz-zazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale" (Sez. 6, Sentenza n. 3509 del 10/1/2012, Ambrosio, Rv. 251574; sez.4, n.4497 del 16/12/2015, Addio e altri, Rv.269545); non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associa-zione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (sez.3, n.6871 del 8/07/2016, Bandera e altri, Rv.269150). 5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricor-rendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento di una somma, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., in favore della Cassa delle Ammende, che si determina come da dispositivo. Seguono i provvedimenti concernenti l'avviso del presente provvedimento ai sensi dell'art.94, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M