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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 26412/2025

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o la seguente ORDINANZA nel procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 9 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 41/07/2023 della Corte di Cassazione Roma visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 ottobre 2024 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],"e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; e, di seguito, ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile costituita.

Nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 10 ottobre 2024 , relativamente al ricorso n. 18238/2024 di R.G., si legge, tuttavia, «Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa [...]».

Con tale disposto il Collegio è incorso, con evidenza, in errore materiale - relativo al numero degli imputati, entrambi, condannati in via definitiva, tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile-, mero lapsus calami nella trascrizione del provvedimento, non coincidente in parte qua con quanto questo Giudice ha realmente disposto, errore rilevabile, di ufficio, in ogni momento e senza formalità, ed emendabile con procedura de plano.

Deve, pertanto, procedersi alla correzione dell'errore come da dispositivo.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 10/10/2024, sul ricorso n. 18238/2024 di R.G., nel senso che, ove è scritto "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa", deve leggersi "Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA nel procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 9 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 41/07/2023 della Corte di Cassazione Roma visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 ottobre 2024 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],"e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; e, di seguito, ha condannato gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile costituita. Nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 10 ottobre 2024 , relativamente al ricorso n. 18238/2024 di R.G., si legge, tuttavia, «Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa [...]». Con tale disposto il Collegio è incorso, con evidenza, in errore materiale - relativo al numero degli imputati, entrambi, condannati in via definitiva, tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile-, mero lapsus calami nella trascrizione del provvedimento, non coincidente in parte qua con quanto questo Giudice ha realmente disposto, errore rilevabile, di ufficio, in ogni momento e senza formalità, ed emendabile con procedura de plano. Deve, pertanto, procedersi alla correzione dell'errore come da dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 10/10/2024, sul ricorso n. 18238/2024 di R.G., nel senso che, ove è scritto "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa", deve leggersi "Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26412/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris