CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui all'art. 648 cod. pen., di furto aggravato e di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, rispettivamente ascrittigli ai capi 1), 4) e 5) della rubrica; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l'imputato deduce erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento alla fattispecie di reato contestata al capo 4) e vizio di apparente e contraddittoria motivazione, assumendo che la decisione censurata avrebbe ritratto la sua responsabilità solo dalla circostanza che egli si trovava a bordodella sua moto a poca distanza dalla vettura rubata e che aveva euro 28,00 in contanti, somma denunciata come sottratta dalla persona offesa; Rilevato che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione della pronuncia impugnata perché gli stessi testi di polizia giudiziaria avevano riconosciuto che i fotogrammi delle telecamere di sorveglianza non erano chiari e, peraltro, i predetti testi non avevano mai proceduto al suo fermo o arresto; Ritenuti tali motivi, riportanti una serie di stralci virgolettati di dichiarazioni testimoniali, inammissibili, in primis, perché, come chiarito da questa Corte, il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione (ex ceteris, Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801); [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il ricorrente non ha specificamente dedotto, quanto agli assunti travisamenti probatori, che essi hanno avuto riguardo, pur essendo le decisioni di merito conformi, a elementi ritraibili solo dalla sentenza di secondo grado (tra le tante, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777); Rilevato, altresì, che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 — 04); [OSCURATO:PERSONA] che, con il terzo motivo, l'imputato lamenta che non è stata riconosciuta la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per il reato di cui al capo 5) nonostante le dimensioni ridotte del coltello; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo assolutamente generico, poiché non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, laddove ha osservato, al riguardo, che la detenzione del coltellino doveva essere riguardata nell'ambito del disvalore complessivo del fatto ascritto; 2Rilevato che, con il terzo motivo, l'imputato deduce che è stata illegittimamente denegata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. ai fini dell'acquisizione del software dei fotogrammi; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo inammissibile perché la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M