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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25210/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge processuale, in ordine agli artt. 111 Cost., nonché 153-bis, 512-bis e 727,cod. proc. pen., in ordine al difetto di contraddittorio derivante dall’acquisizionedella querela della persona offesa a fini probatori, in mancanza tuttavia diadeguate ricerche dirette ad accertarne l’effettiva irreperibilità, non considerache tale doglianza è stata accolta dal giudice di secondo grado con l’effetto didichiarare l’inutilizzabilità dell’atto richiamato, che non è stato considerato ai finidel giudizio di responsabilità (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenzaimpugnata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge processuale e il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione,in ordine al giudizio di colpevolezza a carico del ricorrente per il reato di cui agliartt. 81, 110, 640, cod. pen., in quanto fondato sulle sole dichiarazioni dellapersona offesa contenute nella querela, risulta del tutto privo di correlazione conla motivazione della sentenza di impugnata, in quanto non considera che, perquanto già esposto al punto precedente, la corte di appello, accogliendo lacensura dell’odierno ricorrente, ha espunto la querela dal compendio probatorioposto a base della conferma della sentenza di primo grado in punto diaffermazione della responsabilità,(si veda pag. 8 della sentenza impugnata, ovela corte di appello conferma la partecipazione del ricorrente nella truffa sullabase della documentazione in atti relativi alla carta Postepay, dei documentiidentificativi, sull’accreditamento della somma provento della truffa sulla cartaPostepay ottenuta dall’imputato, della messaggistica whatsapp, delletestimonianze dei dipendenti della società titolare dell’attività gestoria avente adoggetto l’appartamento fraudolentemente locato);osservato che, in materia di truffa, costituisce massima di esperienzaritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito –e dunque ricevel’accredito delle somme fraudolentemente sottratte– sia anche il soggetto che haposto in essere la condotta decettiva, salvo che emergano elementi concretiidonei a interrompere tale nesso inferenziale o a prospettare l'intervento disoggetti terzi.

La riconducibilità del profitto all'autore dell’azione tipica segueinfatti un criterio di normalità causale: nel reato di truffa, il vantaggiopatrimoniale non costituisce un evento occasionale o estraneo alla condotta, mane rappresenta lo sbocco fisiologico.

È quindi pienamente razionale desumere lariferibilità soggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia il destinatariodel provento, trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienza comune,difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio o alraggiro.

Tale massima di esperienza, peraltro, non si traduce in un’inversionedell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo del compendio indiziario,suscettibile di essere superato attraverso l’allegazione di circostanze alternativespecifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale.

Solo inpresenza di elementi di segno contrario, che collocano l’imputato fuori dallacatena causale –quali la prova dell’intervento autonomo di terzi, ovvero ladimostrazione di una intestazione meramente formale o la presenza di unacatena causale diversa da quella tipica- può essere neutralizzata, imponendo algiudice una più approfondita verifica.

Tale interruzione della catena causale nonè stata dedotta dal ricorrente, dal che discende -anche per questo- la manifestainfondatezza del motivo;considerato che la rilevata inammissibilità non è superata dalle memoriesopravvenute;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e le memoriesopravvenute,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge processuale, in ordine agli artt. 111 Cost., nonché 153-bis, 512-bis e 727,cod. proc. pen., in ordine al difetto di contraddittorio derivante dall’acquisizionedella querela della persona offesa a fini probatori, in mancanza tuttavia diadeguate ricerche dirette ad accertarne l’effettiva irreperibilità, non considerache tale doglianza è stata accolta dal giudice di secondo grado con l’effetto didichiarare l’inutilizzabilità dell’atto richiamato, che non è stato considerato ai finidel giudizio di responsabilità (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenzaimpugnata);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge processuale e il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione,in ordine al giudizio di colpevolezza a carico del ricorrente per il reato di cui agliartt. 81, 110, 640, cod. pen., in quanto fondato sulle sole dichiarazioni dellapersona offesa contenute nella querela, risulta del tutto privo di correlazione conla motivazione della sentenza di impugnata, in quanto non considera che, perquanto già esposto al punto precedente, la corte di appello, accogliendo lacensura dell’odierno ricorrente, ha espunto la querela dal compendio probatorioposto a base della conferma della sentenza di primo grado in punto diaffermazione della responsabilità,(si veda pag. 8 della sentenza impugnata, ovela corte di appello conferma la partecipazione del ricorrente nella truffa sullabase della documentazione in atti relativi alla carta Postepay, dei documentiidentificativi, sull’accreditamento della somma provento della truffa sulla cartaPostepay ottenuta dall’imputato, della messaggistica whatsapp, delletestimonianze dei dipendenti della società titolare dell’attività gestoria avente adoggetto l’appartamento fraudolentemente locato);osservato che, in materia di truffa, costituisce massima di esperienzaritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito –e dunque ricevel’accredito delle somme fraudolentemente sottratte– sia anche il soggetto che haposto in essere la condotta decettiva, salvo che emergano elementi concretiidonei a interrompere tale nesso inferenziale o a prospettare l'intervento disoggetti terzi. La riconducibilità del profitto all'autore dell’azione tipica segueinfatti un criterio di normalità causale: nel reato di truffa, il vantaggiopatrimoniale non costituisce un evento occasionale o estraneo alla condotta, mane rappresenta lo sbocco fisiologico. È quindi pienamente razionale desumere lariferibilità soggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia il destinatariodel provento, trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienza comune,difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio o alraggiro. Tale massima di esperienza, peraltro, non si traduce in un’inversionedell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo del compendio indiziario,suscettibile di essere superato attraverso l’allegazione di circostanze alternativespecifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale. Solo inpresenza di elementi di segno contrario, che collocano l’imputato fuori dallacatena causale –quali la prova dell’intervento autonomo di terzi, ovvero ladimostrazione di una intestazione meramente formale o la presenza di unacatena causale diversa da quella tipica- può essere neutralizzata, imponendo algiudice una più approfondita verifica. Tale interruzione della catena causale nonè stata dedotta dal ricorrente, dal che discende -anche per questo- la manifestainfondatezza del motivo;considerato che la rilevata inammissibilità non è superata dalle memoriesopravvenute;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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