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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 18839/2026

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el GIP del Tribunale di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], conprovvedimento adottato in camera di consiglio il 12 gennaio 2026, ha respinto larichiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilitàavanzata da [OSCURATO:PERSONA] e ha contestualmente dichiarato esecutivo il decretopenale di condanna, emesso il 19 novembre 2025 nel procedimento n. 3816/2025R.G.N.R.Il decreto era stato adottato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica,contestato per avere l'imputato condotto un'autovettura con tasso superiore a 0,8e non superiore a 1,5 grammi per litro, in orario notturno, con l'aggravante di cuiall'art. 186, comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in ReggioCalabria il 7 settembre 2022.A seguito della notifica del decreto, l'imputato ha rinunciato espressamenteall'opposizione e, ai sensi dell'art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., hadomandato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità,indicando la disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] della Candelora, ente divolontariato convenzionato con il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e integrandol'istanza, su sollecitazione dell'ufficio, con il programma di trattamento predispostodall'Ufficio di esecuzione penale esterna, che contemplava attività di manutenzionee di servizio presso una mensa sociale per sei ore settimanali.Il primo giudice ha respinto l’istanza, reputando la prestazione nonrispondente ai presupposti dell'istituto, sul rilievo che l'ente designato nonrientrasse fra quelli abilitati per la specifica tipologia di reato e che le attivitàprospettate, di natura meramente esecutiva, fossero prive di contenuto formativoe di sensibilizzazione in materia di sicurezza ed educazione stradale.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo la violazione delladisciplina che governa la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, làdove il giudicante avrebbe preteso requisiti non contemplati dalla legge eaddossato all'istante oneri non tipizzati, mentre l'individuazione dell'ente e dellemodalità esecutive competerebbe all'autorità.Assume, sotto connesso profilo, che l'art. 186, comma 9 bis, cod. stradaconsenta lo svolgimento dell'attività anche presso enti di assistenza sociale evolontariato, sicché l'indicazione prioritaria del settore della sicurezza stradale nonescluderebbe ambiti diversi purché coerenti con la finalità rieducativa; qualifica,infine, come abnorme il provvedimento che, ritenuto inidoneo il programma, abbiaarrestato il subprocedimento anziché sollecitarne la rimodulazione.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il ricorrente si duole del provvedimento di rigetto dell'istanza disostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità formulata ai sensidell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., contestando la valutazione del giudicedi primo grado sull'idoneità dell'ente designato e sulla coerenza del programma ditrattamento.E’ necessario affrontare la questione preliminare di ammissibilità del ricorso,ovvero se il provvedimento con il quale il GIP, investito di istanza di sostituzionedella pena ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., la respinga senza chel'imputato abbia proposto opposizione, sia autonomamente ricorribile percassazione in quanto tale.1.2.Per impostare correttamente l'analisi occorre individuare con precisionela disciplina che viene in rilievo.[OSCURATO:PERSONA], dopo la notificazione del decreto penale emesso per il reatodi guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada,aggravato ai sensi del comma 2-sexies, non ha proposto opposizione – anzi vi haespressamente rinunciato – e ha invece presentato istanza di sostituzione dellapena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter,cod. proc. pen.L'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 35 d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, ha subito una significativa modifica ad opera dell'art. 2,comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia).Nel testo originario, in vigore dal 30 dicembre 2022, la disposizione consentivaall'imputato di chiedere, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, lasostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bislegge n. 689 del 1981 «senza formulare l'atto di opposizione».

L'ultimo periododel comma in considerazione disponeva infine che, «in difetto dei presupposti, ilgiudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato».Il correttivo del 2024, in vigore dal 4 aprile 2024, ha inciso su due profili.In primo luogo, ha sostituito l'espressione «senza formulare l'atto diopposizione» con la diversa formula «anche senza formulare l'atto diopposizione»; in secondo luogo, ha riformulato l'ultimo periodo del comma,stabilendo che, «in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se nonè stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione,dichiara esecutivo il decreto».L'aggiunta dell'avverbio «anche» capovolge il rapporto fra istanza disostituzione e opposizione.Nel sistema previgente, la sostituzione era concepita come strumentoalternativo all'opposizione, sicché l'imputato che avesse voluto accedere albeneficio era costretto a rinunciare al rimedio impugnatorio; nel sistema attuale,l'istanza di sostituzione può essere proposta tanto in luogo dell'opposizione quantounitamente o successivamente ad essa, restando i due rimedi pienamentecompatibili.La cumulabilità è esplicitata dall'ultimo periodo del comma 1-ter, checontempla espressamente l'ipotesi di opposizione proposta «congiuntamente osuccessivamente» all'istanza di sostituzione.L'opposizione, in altre parole, può essere coltivata in via cumulativa con larichiesta di sostituzione, secondo una scelta processuale rimessa interamenteall'autonoma valutazione dell'interessato.In coerenza con tale assetto, il legislatore ha rimodulato anche le conseguenzedel rigetto: non più l'automatica apertura del giudizio immediato, bensì ladichiarazione di esecutività del decreto, salvo che l'opposizione sia statatempestivamente proposta in via congiunta o successiva.1.3.

Tracciato il quadro normativo, occorre richiamare gli arrestigiurisprudenziali che ne hanno scandito l'interpretazione, anche al fine diverificarne la perdurante operatività nel mutato contesto.Nella vigenza della disciplina antecedente all'introduzione del comma 1-ternell'art. 459 cod. proc. pen., a opera del d.lgs. n. 150 del 2022, e, quindi, alla suamodifica, attuata con il d.lgs. n. 31 del 2024, in forza della quale, rigettata l'istanzadi sostituzione, il giudice, in assenza di opposizione, dichiara esecutivo il decreto,tale ultimo provvedimento era stato ritenuto ricorribile per cassazione in base auna lettura di sistema costituzionalmente orientata alla tutela del diritto di difesadell'imputato.Si era, dunque, ritenuto applicabile l’art. 461, comma 6, cod. proc. pen., cheprevede che contro l’ordinanza di inammissibilità dell’opposizione è ammesso ilricorso per cassazione, anche nel caso di declaratoria di esecutività del decreto permancata opposizione a seguito di richiesta di sostituzione della pena, dovendositale declaratoria considerare, ai fini che qui rilevano, alla stregua di unadichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione.

Diversamente opinando, sidiceva, sarebbe stato irragionevolmente sacrificato il diritto di difesa dell'imputatoche, al fine di ottenere la sostituzione della pena, ha dovuto non proporreopposizione e che, in caso di rigetto dell'istanza, non potrebbe ricorrere percassazione, così subendo gli effetti di un decreto penale non opposto (Sez. 4, n.43729 del 08/10/2024, Jaid, Rv. 287127 – 01).La portata applicativa della soluzione accolta dalla giurisprudenza richiamatadeve essere ora misurata alla luce del mutato quadro normativo, con esito cheimpone di circoscriverne strettamente il raggio operativo al regime previgente allanovella del 2024.Quella decisione si fondava, infatti, su un preciso presupposto giustificativo,rappresentato dall'esistenza, nel sistema previgente, di una obiettivacompressione difensiva, determinata dal fatto che l'imputato, per accedere allasostituzione, dovesse rinunciare preventivamente all'opposizione.Il vulnus non consisteva tanto nell'assoluta mancanza di ulteriori sviluppiprocessuali, quanto nella perdita del rimedio tipico attraverso il quale l'imputatopuò impedire la stabilizzazione del decreto e attivare in modo diretto il controllogiurisdizionale.Nel precedente assetto, il rigetto dell'istanza non era assistito da un mezzo diimpugnazione espressamente previsto e il controllo sul diniego non risultavaaffidato a una facoltà difensiva che l'interessato potesse liberamente conservare,ma doveva essere recuperato in via interpretativa per evitare che la richiesta delbeneficio si traducesse nella rinuncia forzata alla tutela tipica apprestatadall'ordinamento.Tale presupposto è venuto meno con la riformulazione del comma 1 teroperata dal d.lgs. n. 31 del 2024.

Il legislatore ha espressamente sancito lacompatibilità – e dunque la cumulabilità – di istanza di sostituzione e opposizione,prevedendo che la prima possa essere formulata «anche» senza la seconda, e chela seconda possa essere proposta «congiuntamente o successivamente» allaprima.

L'imputato non è più costretto a scegliere, sin dall'origine, tra accesso albeneficio e conservazione del rimedio tipico; invero, se intende cautelarsi ancherispetto all'eventuale rigetto, può mantenere aperta la via dell'opposizione eassicurarsi così, per propria iniziativa, la sede processuale nella quale far valere leproprie ragioni.L'opposizione, beninteso, conserva il suo effetto tipico e non si risolve in unrimedio circoscritto al solo rigetto dell'istanza; essa impedisce la definitività deldecreto e apre il giudizio conseguente.Tuttavia – e in ciò si misura la differenza rispetto al regime anteriore –,l'eventuale perdita del correlativo assetto premiale non discende più da unapreclusione imposta, bensì da una scelta processuale consapevole dell'interessato,cui la legge offre la possibilità di cumulare la domanda di sostituzione conl'opposizione per conservare ex ante il controllo sul diniego.Il sistema è oggi strutturato in modo tale da escludere la ragione fondantedell'interpretazione costituzionalmente orientata accolta dalla giurisprudenzaformatasi nel vigore della precedente disciplina.Il controllo sul diniego non deve più essere recuperato per via di unainterpretazione costituzionalmente orientata, ma è ormai affidato alla possibilitàdi attivare il giudizio di opposizione entro il termine consentito, sede nella quale laquestione può essere riesaminata; rimedio espressamente contemplato dallalegge e direttamente azionabile dall'imputato.Venuto meno il presupposto di una rinuncia forzata al rimedio oppositivo,viene meno anche la necessità di equiparare, ai fini dell'impugnazione, ladeclaratoria di rigetto dell’istanza di sostituzione all'ordinanza di inammissibilitàdell'opposizione.L’argomentazione è stata già condivisa da questa Sezione, la quale ha chiaritoche la conclusione a cui era giunta la giurisprudenza sotto il vigore dellaprecedente formulazione dell’art. 459 cod.proc.pen «non può essere esteso allanuova disciplina, che consente ora al destinatario del decreto penale di condannadi chiedere la sostituzione della pena unitamente all'opposizione onde, nel caso incui tale opposizione non sia stata proposta unitamente all'istanza di sostituzioneper scelta dell'interessato, il provvedimento di rigetto di quest'ultima istanza nonpuò essere equiparato alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e nonrisulta, pertanto, impugnabile» (Sez. 4, n. 34041 del 08/10/2025, Rinaldi, n.m.).Sul piano della prevedibilità della disciplina, l'imputato è oggi posto incondizione di conoscere ex ante le conseguenze della propria scelta: la legge gliindica con chiarezza che il rigetto dell'istanza, in mancanza di opposizione,determina l'esecutività del decreto; la legge gli indica, parimenti, che per evitaretale esito è sufficiente proporre opposizione, congiuntamente o successivamentealla richiesta di sostituzione.1.4.

Occorre ora verificare, con particolare attinenza all'oggetto del ricorso,se sussista – per altra via – un titolo per ammettere il ricorso per cassazione controil rigetto dell'istanza di sostituzione in sé considerato.La risposta è negativa.Vige nel sistema processuale il principio di tassatività delle impugnazioni,sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale i mezzi diimpugnazione contro i provvedimenti giurisdizionali e i casi in cui sono ammessisono soltanto quelli stabiliti dalla legge.L'art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., nel testo vigente, disciplinaespressamente i possibili esiti del subprocedimento attivato dall'istanza disostituzione – accoglimento, ovvero rigetto con dichiarazione di esecutività deldecreto in difetto di opposizione, ovvero rigetto con prosecuzione del giudizio diopposizione ove questa sia stata proposta congiuntamente o successivamente –ma non prevede né rinvia ad altra disposizione che preveda un autonomo mezzodi impugnazione avverso il provvedimento di rigetto.L'art. 461, comma 6, cod. proc. pen., ammette il ricorso per cassazione controla sola ordinanza che dichiara inammissibile l'opposizione e non è suscettibile,oggi, di estensione analogica al rigetto dell'istanza di sostituzione.Il sindacato sulla decisione del GIP è ordinariamente convogliato dalla leggenella sede naturale del giudizio di opposizione, dove l'imputato può reiterare larichiesta di sostituzione, ottenendo, all'esito, una sentenza che è impugnabile neimodi ordinari, anche per cassazione.L'imputato che abbia scelto di non proporre opposizione, pur potendolo fareanche congiuntamente all'istanza di sostituzione, ha contestualmente scelto diprecludersi quella sede di controllo; ne consegue che, in caso di rigetto, talepreclusione non dipende da una lacuna del sistema, ma perché lo strumento ditutela che il sistema gli offriva è stato deliberatamente rinunciato.1.5.

Non giova, infine, il richiamo alla categoria dell'atto abnorme, alla qualela difesa fa implicito cenno qualificando come tale il provvedimento che, ritenutoinidoneo il programma di trattamento, abbia arrestato il subprocedimento anzichésollecitarne la rimodulazione.La nozione di abnormità – come da consolidata giurisprudenza – si articolain due distinte declinazioni: l'abnormità strutturale, ricorrente quando l'atto, perla sua singolarità, si collochi al di fuori del sistema organico della leggeprocessuale, ed esprima un esercizio del potere giurisdizionale non riconducibilead alcuno dei modelli tipici previsti dall'ordinamento; e l'abnormità funzionale, chesi configura quando l'atto, pur in astratto previsto dalla legge, sia in concretopiegato a finalità che ne stravolgono la funzione tipica, determinando una stasi delprocedimento e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep.2008, Battistella, Rv. 238240, e poi ulteriormente precisata da Sez.

U, n. 25957del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).Soltanto in presenza di tali estremi, in deroga al principio di tassatività deimezzi di impugnazione sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., èeccezionalmente ammesso il ricorso per cassazione contro provvedimenti per iquali la legge non prevede un autonomo rimedio impugnatorio.E’ stato sottolineato come la categoria debba essere applicata con rigore,dovendosi evitare un suo utilizzo elusivo del regime di tipicità delle impugnazioni:la sola illegittimità del provvedimento – nei suoi presupposti o nei suoi contenuti– non basta a renderlo abnorme, occorrendo che l'atto si collochi davvero al difuori dell'ordinamento processuale ovvero che produca una irrimediabile stasi delprocedimento.Nel caso in esame, la categoria così delineata non offre alcun appiglio alricorrente.Sotto il profilo strutturale, il rigetto dell'istanza di sostituzione è atto tipico,puntualmente disciplinato dall'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., il quale nedescrive presupposti («in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta»)e conseguenze (dichiarazione di esecutività del decreto in mancanza diopposizione; prosecuzione nel giudizio originato dall'opposizione, ove proposta).L'atto si colloca pienamente all'interno del sistema processuale e ne realizza, anzi,uno degli sbocchi espressamente previsti.Sotto il profilo funzionale, esso non determina alcuna stasi del procedimento,essendo lo sviluppo successivo integralmente preordinato dalla legge: ol'esecuzione del decreto divenuto definitivo, o il giudizio di merito conseguenteall'opposizione tempestivamente proposta.L'eventuale errore di valutazione del giudice nel ritenere inidoneo ilprogramma è, al più, un errore che avrebbe potuto essere fatto valere nella sedetipica predisposta dall’ordinamento, vale a dire mediante l’opposizionetempestivamente proposta e il conseguente giudizio.

La circostanza che, nel casoconcreto, tale rimedio non sia stato attivato per scelta dell’interessato non mutala natura dell’atto né consente di riqualificarlo come abnorme.2.

L'applicazione dei principi sin qui esposti al caso in esame conduceall'inammissibilità del ricorso.Il decreto penale di condanna è stato emesso il 19 novembre 2025; ilprovvedimento di rigetto, con contestuale declaratoria di esecutività, è statoadottato il 12 gennaio 2026.

La vicenda è, pertanto, integralmente regolatadall'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. nel testo modificato dal d.lgs. n. 31 del2024, pienamente operativo già dal 4 aprile 2024.[OSCURATO:PERSONA], pur essendovi pienamente abilitato dalla legge, haespressamente rinunciato all'opposizione, scegliendo di non proporla nécongiuntamente né successivamente all'istanza di sostituzione.Il provvedimento di rigetto dell'istanza – oggetto delle censure articolate inricorso – non è dunque suscettibile di autonomo ricorso per cassazione, nonrinvenendosi nel sistema alcuna norma che ne preveda l'impugnabilità e nonessendo equiparabile, per le ragioni esposte, all'ordinanza di inammissibilitàdell'opposizione contemplata dall'art. 461, comma 6, cod. proc. pen..

Per lemedesime ragioni, non è impugnabile la contestuale declaratoria di esecutività deldecreto, in difetto di tempestiva opposizione.Restano per ciò stesso precluse, in quanto estranee al perimetro di scrutiniodella Corte, le censure con le quali il ricorrente contesta la valutazione del primogiudice circa l'idoneità dell'ente indicato per lo svolgimento del lavoro di pubblicautilità e la coerenza del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio diesecuzione penale esterna.3.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue la sola condanna al pagamentodelle spese processuali.

La complessa evoluzione normativa risultante dalcoordinamento tra il d.lgs. n. 150 del 2022, il d.lgs. n. 31 del 2024 e i successivisviluppi della giurisprudenza di legittimità giustificano, infatti, l'esclusione dellacondanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el GIP del Tribunale di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha conclusoper il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], conprovvedimento adottato in camera di consiglio il 12 gennaio 2026, ha respinto larichiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilitàavanzata da [OSCURATO:PERSONA] e ha contestualmente dichiarato esecutivo il decretopenale di condanna, emesso il 19 novembre 2025 nel procedimento n. 3816/2025R.G.N.R.Il decreto era stato adottato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica,contestato per avere l'imputato condotto un'autovettura con tasso superiore a 0,8e non superiore a 1,5 grammi per litro, in orario notturno, con l'aggravante di cuiall'art. 186, comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in ReggioCalabria il 7 settembre 2022.A seguito della notifica del decreto, l'imputato ha rinunciato espressamenteall'opposizione e, ai sensi dell'art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., hadomandato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità,indicando la disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] della Candelora, ente divolontariato convenzionato con il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e integrandol'istanza, su sollecitazione dell'ufficio, con il programma di trattamento predispostodall'Ufficio di esecuzione penale esterna, che contemplava attività di manutenzionee di servizio presso una mensa sociale per sei ore settimanali.Il primo giudice ha respinto l’istanza, reputando la prestazione nonrispondente ai presupposti dell'istituto, sul rilievo che l'ente designato nonrientrasse fra quelli abilitati per la specifica tipologia di reato e che le attivitàprospettate, di natura meramente esecutiva, fossero prive di contenuto formativoe di sensibilizzazione in materia di sicurezza ed educazione stradale.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo la violazione delladisciplina che governa la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, làdove il giudicante avrebbe preteso requisiti non contemplati dalla legge eaddossato all'istante oneri non tipizzati, mentre l'individuazione dell'ente e dellemodalità esecutive competerebbe all'autorità.Assume, sotto connesso profilo, che l'art. 186, comma 9 bis, cod. stradaconsenta lo svolgimento dell'attività anche presso enti di assistenza sociale evolontariato, sicché l'indicazione prioritaria del settore della sicurezza stradale nonescluderebbe ambiti diversi purché coerenti con la finalità rieducativa; qualifica,infine, come abnorme il provvedimento che, ritenuto inidoneo il programma, abbiaarrestato il subprocedimento anziché sollecitarne la rimodulazione.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il ricorrente si duole del provvedimento di rigetto dell'istanza disostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità formulata ai sensidell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., contestando la valutazione del giudicedi primo grado sull'idoneità dell'ente designato e sulla coerenza del programma ditrattamento.E’ necessario affrontare la questione preliminare di ammissibilità del ricorso,ovvero se il provvedimento con il quale il GIP, investito di istanza di sostituzionedella pena ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., la respinga senza chel'imputato abbia proposto opposizione, sia autonomamente ricorribile percassazione in quanto tale.1.2.Per impostare correttamente l'analisi occorre individuare con precisionela disciplina che viene in rilievo.[OSCURATO:PERSONA], dopo la notificazione del decreto penale emesso per il reatodi guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada,aggravato ai sensi del comma 2-sexies, non ha proposto opposizione – anzi vi haespressamente rinunciato – e ha invece presentato istanza di sostituzione dellapena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter,cod. proc. pen.L'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 35 d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, ha subito una significativa modifica ad opera dell'art. 2,comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia).Nel testo originario, in vigore dal 30 dicembre 2022, la disposizione consentivaall'imputato di chiedere, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto, lasostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bislegge n. 689 del 1981 «senza formulare l'atto di opposizione». L'ultimo periododel comma in considerazione disponeva infine che, «in difetto dei presupposti, ilgiudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato».Il correttivo del 2024, in vigore dal 4 aprile 2024, ha inciso su due profili.In primo luogo, ha sostituito l'espressione «senza formulare l'atto diopposizione» con la diversa formula «anche senza formulare l'atto diopposizione»; in secondo luogo, ha riformulato l'ultimo periodo del comma,stabilendo che, «in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se nonè stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione,dichiara esecutivo il decreto».L'aggiunta dell'avverbio «anche» capovolge il rapporto fra istanza disostituzione e opposizione.Nel sistema previgente, la sostituzione era concepita come strumentoalternativo all'opposizione, sicché l'imputato che avesse voluto accedere albeneficio era costretto a rinunciare al rimedio impugnatorio; nel sistema attuale,l'istanza di sostituzione può essere proposta tanto in luogo dell'opposizione quantounitamente o successivamente ad essa, restando i due rimedi pienamentecompatibili.La cumulabilità è esplicitata dall'ultimo periodo del comma 1-ter, checontempla espressamente l'ipotesi di opposizione proposta «congiuntamente osuccessivamente» all'istanza di sostituzione.L'opposizione, in altre parole, può essere coltivata in via cumulativa con larichiesta di sostituzione, secondo una scelta processuale rimessa interamenteall'autonoma valutazione dell'interessato.In coerenza con tale assetto, il legislatore ha rimodulato anche le conseguenzedel rigetto: non più l'automatica apertura del giudizio immediato, bensì ladichiarazione di esecutività del decreto, salvo che l'opposizione sia statatempestivamente proposta in via congiunta o successiva.1.3. Tracciato il quadro normativo, occorre richiamare gli arrestigiurisprudenziali che ne hanno scandito l'interpretazione, anche al fine diverificarne la perdurante operatività nel mutato contesto.Nella vigenza della disciplina antecedente all'introduzione del comma 1-ternell'art. 459 cod. proc. pen., a opera del d.lgs. n. 150 del 2022, e, quindi, alla suamodifica, attuata con il d.lgs. n. 31 del 2024, in forza della quale, rigettata l'istanzadi sostituzione, il giudice, in assenza di opposizione, dichiara esecutivo il decreto,tale ultimo provvedimento era stato ritenuto ricorribile per cassazione in base auna lettura di sistema costituzionalmente orientata alla tutela del diritto di difesadell'imputato.Si era, dunque, ritenuto applicabile l’art. 461, comma 6, cod. proc. pen., cheprevede che contro l’ordinanza di inammissibilità dell’opposizione è ammesso ilricorso per cassazione, anche nel caso di declaratoria di esecutività del decreto permancata opposizione a seguito di richiesta di sostituzione della pena, dovendositale declaratoria considerare, ai fini che qui rilevano, alla stregua di unadichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione. Diversamente opinando, sidiceva, sarebbe stato irragionevolmente sacrificato il diritto di difesa dell'imputatoche, al fine di ottenere la sostituzione della pena, ha dovuto non proporreopposizione e che, in caso di rigetto dell'istanza, non potrebbe ricorrere percassazione, così subendo gli effetti di un decreto penale non opposto (Sez. 4, n.43729 del 08/10/2024, Jaid, Rv. 287127 – 01).La portata applicativa della soluzione accolta dalla giurisprudenza richiamatadeve essere ora misurata alla luce del mutato quadro normativo, con esito cheimpone di circoscriverne strettamente il raggio operativo al regime previgente allanovella del 2024.Quella decisione si fondava, infatti, su un preciso presupposto giustificativo,rappresentato dall'esistenza, nel sistema previgente, di una obiettivacompressione difensiva, determinata dal fatto che l'imputato, per accedere allasostituzione, dovesse rinunciare preventivamente all'opposizione.Il vulnus non consisteva tanto nell'assoluta mancanza di ulteriori sviluppiprocessuali, quanto nella perdita del rimedio tipico attraverso il quale l'imputatopuò impedire la stabilizzazione del decreto e attivare in modo diretto il controllogiurisdizionale.Nel precedente assetto, il rigetto dell'istanza non era assistito da un mezzo diimpugnazione espressamente previsto e il controllo sul diniego non risultavaaffidato a una facoltà difensiva che l'interessato potesse liberamente conservare,ma doveva essere recuperato in via interpretativa per evitare che la richiesta delbeneficio si traducesse nella rinuncia forzata alla tutela tipica apprestatadall'ordinamento.Tale presupposto è venuto meno con la riformulazione del comma 1 teroperata dal d.lgs. n. 31 del 2024. Il legislatore ha espressamente sancito lacompatibilità – e dunque la cumulabilità – di istanza di sostituzione e opposizione,prevedendo che la prima possa essere formulata «anche» senza la seconda, e chela seconda possa essere proposta «congiuntamente o successivamente» allaprima. L'imputato non è più costretto a scegliere, sin dall'origine, tra accesso albeneficio e conservazione del rimedio tipico; invero, se intende cautelarsi ancherispetto all'eventuale rigetto, può mantenere aperta la via dell'opposizione eassicurarsi così, per propria iniziativa, la sede processuale nella quale far valere leproprie ragioni.L'opposizione, beninteso, conserva il suo effetto tipico e non si risolve in unrimedio circoscritto al solo rigetto dell'istanza; essa impedisce la definitività deldecreto e apre il giudizio conseguente.Tuttavia – e in ciò si misura la differenza rispetto al regime anteriore –,l'eventuale perdita del correlativo assetto premiale non discende più da unapreclusione imposta, bensì da una scelta processuale consapevole dell'interessato,cui la legge offre la possibilità di cumulare la domanda di sostituzione conl'opposizione per conservare ex ante il controllo sul diniego.Il sistema è oggi strutturato in modo tale da escludere la ragione fondantedell'interpretazione costituzionalmente orientata accolta dalla giurisprudenzaformatasi nel vigore della precedente disciplina.Il controllo sul diniego non deve più essere recuperato per via di unainterpretazione costituzionalmente orientata, ma è ormai affidato alla possibilitàdi attivare il giudizio di opposizione entro il termine consentito, sede nella quale laquestione può essere riesaminata; rimedio espressamente contemplato dallalegge e direttamente azionabile dall'imputato.Venuto meno il presupposto di una rinuncia forzata al rimedio oppositivo,viene meno anche la necessità di equiparare, ai fini dell'impugnazione, ladeclaratoria di rigetto dell’istanza di sostituzione all'ordinanza di inammissibilitàdell'opposizione.L’argomentazione è stata già condivisa da questa Sezione, la quale ha chiaritoche la conclusione a cui era giunta la giurisprudenza sotto il vigore dellaprecedente formulazione dell’art. 459 cod.proc.pen «non può essere esteso allanuova disciplina, che consente ora al destinatario del decreto penale di condannadi chiedere la sostituzione della pena unitamente all'opposizione onde, nel caso incui tale opposizione non sia stata proposta unitamente all'istanza di sostituzioneper scelta dell'interessato, il provvedimento di rigetto di quest'ultima istanza nonpuò essere equiparato alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e nonrisulta, pertanto, impugnabile» (Sez. 4, n. 34041 del 08/10/2025, Rinaldi, n.m.).Sul piano della prevedibilità della disciplina, l'imputato è oggi posto incondizione di conoscere ex ante le conseguenze della propria scelta: la legge gliindica con chiarezza che il rigetto dell'istanza, in mancanza di opposizione,determina l'esecutività del decreto; la legge gli indica, parimenti, che per evitaretale esito è sufficiente proporre opposizione, congiuntamente o successivamentealla richiesta di sostituzione.1.4. Occorre ora verificare, con particolare attinenza all'oggetto del ricorso,se sussista – per altra via – un titolo per ammettere il ricorso per cassazione controil rigetto dell'istanza di sostituzione in sé considerato.La risposta è negativa.Vige nel sistema processuale il principio di tassatività delle impugnazioni,sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale i mezzi diimpugnazione contro i provvedimenti giurisdizionali e i casi in cui sono ammessisono soltanto quelli stabiliti dalla legge.L'art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., nel testo vigente, disciplinaespressamente i possibili esiti del subprocedimento attivato dall'istanza disostituzione – accoglimento, ovvero rigetto con dichiarazione di esecutività deldecreto in difetto di opposizione, ovvero rigetto con prosecuzione del giudizio diopposizione ove questa sia stata proposta congiuntamente o successivamente –ma non prevede né rinvia ad altra disposizione che preveda un autonomo mezzodi impugnazione avverso il provvedimento di rigetto.L'art. 461, comma 6, cod. proc. pen., ammette il ricorso per cassazione controla sola ordinanza che dichiara inammissibile l'opposizione e non è suscettibile,oggi, di estensione analogica al rigetto dell'istanza di sostituzione.Il sindacato sulla decisione del GIP è ordinariamente convogliato dalla leggenella sede naturale del giudizio di opposizione, dove l'imputato può reiterare larichiesta di sostituzione, ottenendo, all'esito, una sentenza che è impugnabile neimodi ordinari, anche per cassazione.L'imputato che abbia scelto di non proporre opposizione, pur potendolo fareanche congiuntamente all'istanza di sostituzione, ha contestualmente scelto diprecludersi quella sede di controllo; ne consegue che, in caso di rigetto, talepreclusione non dipende da una lacuna del sistema, ma perché lo strumento ditutela che il sistema gli offriva è stato deliberatamente rinunciato.1.5. Non giova, infine, il richiamo alla categoria dell'atto abnorme, alla qualela difesa fa implicito cenno qualificando come tale il provvedimento che, ritenutoinidoneo il programma di trattamento, abbia arrestato il subprocedimento anzichésollecitarne la rimodulazione.La nozione di abnormità – come da consolidata giurisprudenza – si articolain due distinte declinazioni: l'abnormità strutturale, ricorrente quando l'atto, perla sua singolarità, si collochi al di fuori del sistema organico della leggeprocessuale, ed esprima un esercizio del potere giurisdizionale non riconducibilead alcuno dei modelli tipici previsti dall'ordinamento; e l'abnormità funzionale, chesi configura quando l'atto, pur in astratto previsto dalla legge, sia in concretopiegato a finalità che ne stravolgono la funzione tipica, determinando una stasi delprocedimento e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep.2008, Battistella, Rv. 238240, e poi ulteriormente precisata da Sez. U, n. 25957del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).Soltanto in presenza di tali estremi, in deroga al principio di tassatività deimezzi di impugnazione sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., èeccezionalmente ammesso il ricorso per cassazione contro provvedimenti per iquali la legge non prevede un autonomo rimedio impugnatorio.E’ stato sottolineato come la categoria debba essere applicata con rigore,dovendosi evitare un suo utilizzo elusivo del regime di tipicità delle impugnazioni:la sola illegittimità del provvedimento – nei suoi presupposti o nei suoi contenuti– non basta a renderlo abnorme, occorrendo che l'atto si collochi davvero al difuori dell'ordinamento processuale ovvero che produca una irrimediabile stasi delprocedimento.Nel caso in esame, la categoria così delineata non offre alcun appiglio alricorrente.Sotto il profilo strutturale, il rigetto dell'istanza di sostituzione è atto tipico,puntualmente disciplinato dall'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., il quale nedescrive presupposti («in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta»)e conseguenze (dichiarazione di esecutività del decreto in mancanza diopposizione; prosecuzione nel giudizio originato dall'opposizione, ove proposta).L'atto si colloca pienamente all'interno del sistema processuale e ne realizza, anzi,uno degli sbocchi espressamente previsti.Sotto il profilo funzionale, esso non determina alcuna stasi del procedimento,essendo lo sviluppo successivo integralmente preordinato dalla legge: ol'esecuzione del decreto divenuto definitivo, o il giudizio di merito conseguenteall'opposizione tempestivamente proposta.L'eventuale errore di valutazione del giudice nel ritenere inidoneo ilprogramma è, al più, un errore che avrebbe potuto essere fatto valere nella sedetipica predisposta dall’ordinamento, vale a dire mediante l’opposizionetempestivamente proposta e il conseguente giudizio. La circostanza che, nel casoconcreto, tale rimedio non sia stato attivato per scelta dell’interessato non mutala natura dell’atto né consente di riqualificarlo come abnorme.2. L'applicazione dei principi sin qui esposti al caso in esame conduceall'inammissibilità del ricorso.Il decreto penale di condanna è stato emesso il 19 novembre 2025; ilprovvedimento di rigetto, con contestuale declaratoria di esecutività, è statoadottato il 12 gennaio 2026. La vicenda è, pertanto, integralmente regolatadall'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. nel testo modificato dal d.lgs. n. 31 del2024, pienamente operativo già dal 4 aprile 2024.[OSCURATO:PERSONA], pur essendovi pienamente abilitato dalla legge, haespressamente rinunciato all'opposizione, scegliendo di non proporla nécongiuntamente né successivamente all'istanza di sostituzione.Il provvedimento di rigetto dell'istanza – oggetto delle censure articolate inricorso – non è dunque suscettibile di autonomo ricorso per cassazione, nonrinvenendosi nel sistema alcuna norma che ne preveda l'impugnabilità e nonessendo equiparabile, per le ragioni esposte, all'ordinanza di inammissibilitàdell'opposizione contemplata dall'art. 461, comma 6, cod. proc. pen.. Per lemedesime ragioni, non è impugnabile la contestuale declaratoria di esecutività deldecreto, in difetto di tempestiva opposizione.Restano per ciò stesso precluse, in quanto estranee al perimetro di scrutiniodella Corte, le censure con le quali il ricorrente contesta la valutazione del primogiudice circa l'idoneità dell'ente indicato per lo svolgimento del lavoro di pubblicautilità e la coerenza del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio diesecuzione penale esterna.3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la sola condanna al pagamentodelle spese processuali. La complessa evoluzione normativa risultante dalcoordinamento tra il d.lgs. n. 150 del 2022, il d.lgs. n. 31 del 2024 e i successivisviluppi della giurisprudenza di legittimità giustificano, infatti, l'esclusione dellacondanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 18839/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris