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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03464/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] ROSSETTI e Roberta MEZZADRA,rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 1484/05/15, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto pubblicata il 30 settembre 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia accertava sinteticamente in capo ai controricorrenti coniugi, per gli anni d’imposta 2006 e 2007, maggiori redditi, fondandosi quanto al Rossetti sulla disponibilità di un’autovettura e Oggetto:tributi comproprietà di abitazione principale e relative rate di mutuo; quanto alla Mezzadra due autovetture (una d’epoca) disponibilità di comproprietà di abitazione, rate di mutuo e spese per collaboratrice domestica.

La CTP accoglieva solo in parte il ricorso del solo Rossetti, relativamente alla disponibilità della vettura, utilizzata promiscuamente per uso personale ed aziendale.

La CTR, adìta in via di gravame dai contribuenti, accoglieva l’appello.

L’Agenzia, dunque, propone ricorso in cassazione affidato a nove motivi.

I contribuenti resistono a mezzo di controricorso.

Ragioni della decisione 1.Col primo mezzo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, per motivazione meramente apparente della sentenza impugnata.

1.1. Il motivo è fondato, posto che la pronuncia non esplica minimamente il percorso logico in base al quale è pervenuta alla conclusione secondo cui i “costi effettivi sostenuti per un bene indicatore…sono nel complesso inferiori alle risultanze redditometriche”.

Per di più non è neppure comprensibile se tali conclusioni si riferiscano a tutti i beni o solo alcuni (“in specie l’autovettura o l’immobile”), dovendosi peraltro quantomeno osservare che gli indicatori si riferivano a più autovetture ed anche ai corrispettivi per una collaboratrice domestica.

L’osservazione della parte controricorrente secondo cui invece la sentenza risulterebbe motivata, facendo riferimento ad un prospetto inerente il pagamento del finanziamento e come alla stessa data la società Axa avesse disposto la relativa provvista non coglie il segno, non tanto per la riferibilità della giustificazione ad uno solo degli elementi, quanto perché il riferimento contenuto in sentenza non era ad accertamenti svolti dalla stessa, e posti a base della decisione, ma alla rassegna delle difese della parte, e infatti è contenuta nella parte in fatto.

Va peraltro in proposito rammentato che non si tratta qui di esaminare un vizio di omesso esame di un dato, ma di vizio della motivazione che dovrebbe sostenere la decisione.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, avendo la C.T.R. disatteso la presunzione legale ivi prevista.

In particolare , si censura la decisione d’appello laddove stabilisce che “le risultanze dello strumento accertativo di verifica devono essere supportate ed integrate e corroborate da altri fattori ed ingredienti derivanti da opera più intensa e penetrante in guisa da poter accedere non alla virtualità bensì ad una concretezza effettiva dell’accaduto”.

2.1. Va premesso che la statuizione oggetto d’impugnazione a mezzo del presente motivo costituisce autonoma ratio decidendi.

Orbene, se con le espressioni sopra riportate si sia voluto alludere alla necessità di ulteriori elementi rispetto a quelli presi in considerazionedall’amministrazione, va ricordato che In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 10/08/2016, n. 16912).

Il motivo è, pertanto, fondato poiché la decisione stabilisce una regola sul punto estranea all’ordinamento.

Nessun ulteriore elemento doveva infatti portare l’amministrazione; era piuttosto il contribuente a dover fornire la prova contraria.

3. Col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2728, cod. civ., per aver affermato che i costi effettivi di mantenimento dei beni indici sono inferiori alle risultanze redditometriche.

3.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

4. Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, laddove la CTR afferma l’applicabilità della norma nel suo testo introdotto dal d.l. n. 78/2010.

4.1. Le innovazioni apportate all’art. 38 dal d.l. n. 78/2010 sono applicabili solo a partire dal periodo d’imposta 2009, come disposto dall'art. 22, comma 1, dello stesso decreto legge, conv. in l. n. 122 del 2010, che infatti così recita “Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio- economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto (…)"

5. Col quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, per motivazione parvente circa il punto precedente.

5.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.

6. I motivi sesto, settimo ed ottavo si incentrano sull’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la potestà impositiva, relativamente all’anno 2005, era decaduta.

6.1. I motivi riguardano un’annualità non relativa a quelle oggetto di accertamento (2006 e 2007), per cui la relativa ratio decidendi, nella misura in cui tende a travolgere l’avviso di accertamento nei confronti del solo Rossetti relativamente all’anno 2006, risulta invincibilmente contraddittoria, con conseguente accoglimento del motivo ottavo ed assorbimento degli altri due (sesto e settimo).

7. Col nono motivo, relativo all’avviso di accertamento relativo alla sola Mezzadra, nella parte in cui pone a ulteriore fondamento del relativo annullamento la violazione del principio del contraddittorio, in quanto la difesa erariale ritiene l’inapplicabilità agli anni di imposta 2006 e 2007 delle innovazioni apportate in argomento all’art. 38, d.p.r. n. 600/1973 ad opera del d.l. n. 71/2010.

7.1. Il motivo è fondato per i medesimi motivi indicati sub 4.1., cui si rimanda.

8. In definitiva, il ricorso dev’essere accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] ROSSETTI e Roberta MEZZADRA,rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 1484/05/15, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto pubblicata il 30 settembre 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa L’Agenzia accertava sinteticamente in capo ai controricorrenti coniugi, per gli anni d’imposta 2006 e 2007, maggiori redditi, fondandosi quanto al Rossetti sulla disponibilità di un’autovettura e Oggetto:tributi comproprietà di abitazione principale e relative rate di mutuo; quanto alla Mezzadra due autovetture (una d’epoca) disponibilità di comproprietà di abitazione, rate di mutuo e spese per collaboratrice domestica. La CTP accoglieva solo in parte il ricorso del solo Rossetti, relativamente alla disponibilità della vettura, utilizzata promiscuamente per uso personale ed aziendale. La CTR, adìta in via di gravame dai contribuenti, accoglieva l’appello. L’Agenzia, dunque, propone ricorso in cassazione affidato a nove motivi. I contribuenti resistono a mezzo di controricorso. Ragioni della decisione 1.Col primo mezzo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, per motivazione meramente apparente della sentenza impugnata. 1.1. Il motivo è fondato, posto che la pronuncia non esplica minimamente il percorso logico in base al quale è pervenuta alla conclusione secondo cui i “costi effettivi sostenuti per un bene indicatore…sono nel complesso inferiori alle risultanze redditometriche”. Per di più non è neppure comprensibile se tali conclusioni si riferiscano a tutti i beni o solo alcuni (“in specie l’autovettura o l’immobile”), dovendosi peraltro quantomeno osservare che gli indicatori si riferivano a più autovetture ed anche ai corrispettivi per una collaboratrice domestica. L’osservazione della parte controricorrente secondo cui invece la sentenza risulterebbe motivata, facendo riferimento ad un prospetto inerente il pagamento del finanziamento e come alla stessa data la società Axa avesse disposto la relativa provvista non coglie il segno, non tanto per la riferibilità della giustificazione ad uno solo degli elementi, quanto perché il riferimento contenuto in sentenza non era ad accertamenti svolti dalla stessa, e posti a base della decisione, ma alla rassegna delle difese della parte, e infatti è contenuta nella parte in fatto. Va peraltro in proposito rammentato che non si tratta qui di esaminare un vizio di omesso esame di un dato, ma di vizio della motivazione che dovrebbe sostenere la decisione. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, avendo la C.T.R. disatteso la presunzione legale ivi prevista. In particolare , si censura la decisione d’appello laddove stabilisce che “le risultanze dello strumento accertativo di verifica devono essere supportate ed integrate e corroborate da altri fattori ed ingredienti derivanti da opera più intensa e penetrante in guisa da poter accedere non alla virtualità bensì ad una concretezza effettiva dell’accaduto”. 2.1. Va premesso che la statuizione oggetto d’impugnazione a mezzo del presente motivo costituisce autonoma ratio decidendi. Orbene, se con le espressioni sopra riportate si sia voluto alludere alla necessità di ulteriori elementi rispetto a quelli presi in considerazionedall’amministrazione, va ricordato che In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 10/08/2016, n. 16912). Il motivo è, pertanto, fondato poiché la decisione stabilisce una regola sul punto estranea all’ordinamento. Nessun ulteriore elemento doveva infatti portare l’amministrazione; era piuttosto il contribuente a dover fornire la prova contraria. 3. Col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2728, cod. civ., per aver affermato che i costi effettivi di mantenimento dei beni indici sono inferiori alle risultanze redditometriche. 3.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo. 4. Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973, laddove la CTR afferma l’applicabilità della norma nel suo testo introdotto dal d.l. n. 78/2010. 4.1. Le innovazioni apportate all’art. 38 dal d.l. n. 78/2010 sono applicabili solo a partire dal periodo d’imposta 2009, come disposto dall'art. 22, comma 1, dello stesso decreto legge, conv. in l. n. 122 del 2010, che infatti così recita “Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio- economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto (…)" 5. Col quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36, d.lgs. n. 546/1992, per motivazione parvente circa il punto precedente. 5.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente. 6. I motivi sesto, settimo ed ottavo si incentrano sull’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la potestà impositiva, relativamente all’anno 2005, era decaduta. 6.1. I motivi riguardano un’annualità non relativa a quelle oggetto di accertamento (2006 e 2007), per cui la relativa ratio decidendi, nella misura in cui tende a travolgere l’avviso di accertamento nei confronti del solo Rossetti relativamente all’anno 2006, risulta invincibilmente contraddittoria, con conseguente accoglimento del motivo ottavo ed assorbimento degli altri due (sesto e settimo). 7. Col nono motivo, relativo all’avviso di accertamento relativo alla sola Mezzadra, nella parte in cui pone a ulteriore fondamento del relativo annullamento la violazione del principio del contraddittorio, in quanto la difesa erariale ritiene l’inapplicabilità agli anni di imposta 2006 e 2007 delle innovazioni apportate in argomento all’art. 38, d.p.r. n. 600/1973 ad opera del d.l. n. 71/2010. 7.1. Il motivo è fondato per i medesimi motivi indicati sub 4.1., cui si rimanda. 8. In definitiva, il ricorso dev’essere accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diver
Sentenza Cassazione n. 03464/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris