CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17661/2019R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona de l legale rappresentante pro tempore; rappresent at a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 407/2019della CORTE di APPELLO di SALERNO, depositata ilgiorno 25 marzo 201 9; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] SPAZIANI. P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del 23 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] – premesso che, in qualità di architetto, aveva svolto attività di progettazione, direzione dei lavori ed altre attività in relazione atalune unità immobiliari su incarico della Azienda M unicipalizzata del gas del Comune di Salerno, poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. –la convenne dinanzi al Tribunale di Salerno, domandandone, in via principale, la condanna all’adempimento dell’obbligazione di pagargli il saldo del corrispettivo del contratto d’opera professionale concluso inter partes (pari all’importo di Euro 44.824,53) e, in via subordinata, la condanna a corrispondergli l’indennizzo per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art.2041 c.c.. Costituitasi in giudizio la convenuta, che resisté ad entrambe le domande, il Tribunale rigettò, siccome infondata, quella principale, sul presupposto della nullità dell’invoca to rapporto contrattuale, per mancanza del requisito della forma scritta, richiesto ad substantiamnei contratti d’opera professionale stipulati delle pubbliche amministrazioni; previo accertamento della circostanza di fatto che una parte delle prestazioni erano state svolte nel 1988, accolse , invece , parzialmente, in relazione ad esse, la domanda subordinata, (condannando la convenuta al pagamento, a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c., della somma di Euro 8.000,00), mentre rigettò la pretesa con riferimento alle prestazioni svolte successivamente, sul rilievo che l’actio de in rem verso non fosse proponibile, in relazione ad esse, in ragione della possibilità di esercitare il rimedio di cui all’art. 23 del decreto-legge n. 2 marzo 1989 n.66 , che a vrebbe consentito al professionista di chiedere l’adempimento della controprestazione al P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. funzionario o amministratore che aveva invalidamente commissionato le prestazioni professionali in favore dell’ente. 2.In seguito al gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva censurato la sentenza di primo grado in ordine all’accertamento di fatto in base al quale una parte delle prestazioni professionali erano state collocate nell’anno 1988, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato anche la domanda subordinataformulata da [OSCURATO:PERSONA] . La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che,alla luce dei documenti versati in atti, non vi era «la possibilità di collocare prima del marzo 1989 le attività svolte dal professionista» (p.4 della sentenza impugnata)e che, anzi, avuto riguardo ad un documento prodotto dallo stessoattore (in cui si dava atto che il suo progetto era stato approvato dal consigliodi amministrazione dell’azienda municipalizzata i n data 29 dicembre 1989), risultava «verosimile» (p.5 sentenza, cit.) che la sua attività fosse stata posta in essere nel periodo temporale successivo all’entratain vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. In ragione della possibilità dell’appellato di far valere la responsabilità dei funzionari e degli amministratori dell’ente, doveva dunque escludersi, ex art.2042 c.c., la sua legittimazione all’esercizio dell’azione di ingiustificato arricchimentoverso l’ente medesimo. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. In seguito a rimessione della Sesta Sezione civile, Sottosezione Terza, ex art.380-bis c.p.c., ultimo comma, c.p.c., è stata f issata la pubblica udienzadi questa sezione; il ricorso è stato, peraltro, trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto- legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Le parti hannodepositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del controricorso. Al riguardo va ricordato il principio –affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità – secondo cui i l soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio – delle circost anze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 25/02/2009, n. 4468, successivamente, cfr.: Cass. 18/09/2009, n.20255; Cass.26/06/2010, n. 15352;Cass. 04/11/2016, n. 22507). 1.1.Nel caso di specie, il controricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., soggetto diverso da quello ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) che aveva partecipato al giudizio di appello quale successore P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’[OSCURATO:PERSONA] del gas del Comune diSalerno, ed a cui è stato indirizzato il ricorso, senza indicare, nell’atto, gli specifici documenti volti a provare le circostanze di fatto costituenti i presupposti di legittimazione a partecipare al giudizio in qualità di successoredel soggetto che aveva partecipato al grado precedente e senza neppure adeguatamente allegare tali circostanze. Il controricorsoè pertanto inammissibile. 2. Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo viene denunciata « violazione e falsa applicazione (art.360 n.3 c.p.c.) degli artt. 2041 e 2042 c.c.,in ragione dell’inoperatività dell’art.23 D.L. n.66 del 1989 per carenza del presupposto applicativo, con derivata violazione del principio iura novit curia(art.113 c.p.c.)». Il ricorrente deduce che la Corte di appello, prima di affrontare il profilo di indagine relativo alla dimostrazione ci r ca la collocazione temporale delle prestazioni professionali effettuate, avrebbe dovuto esaminare, anche officiosamente, la questione giuridica dell’applicabilità o meno della regola contenuta nell’art.23 del decreto- legge n. 66 del 1989 ad un ente che rivestiva la qualità di azienda municipalizzata, dotata di autonomia organizzativa e gestionale rispetto all’ente di riferimento e svolgente attività di natura imprenditoriale. Ove si fosse correttamente posta tale problema – soggiunge il ricorrente – la C orte territoriale « rimediando ad una mancata valutazione già doverosamente es ercitabile dal primo giudice » (p.7 della sentenza impugnata), avrebbe ritenuto non estensibile, alla fattispecie, il predetto disposto normativo, avuto riguardo, per un verso, al la circostanza che esso era stato dettato con espresso e circoscritto riferimento ai Comuni, alle Province e alle Comunità P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. montane (e trovava fondamento nell’esigenza di contenimento della spesa pubblica di tali enti) e considerato, per a l tro verso, il principio, enunciato dalle Sezioni U nite di questa C orte con sentenza 9 agosto 2018, n. 20684, secondo cui le aziende municipalizzate non sono qualificabili, ai fini della no r mat i va sui contratti di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come pubbliche amministrazioni in senso stretto, sicché per i contratti da esseconclusi, salve ipotesi e discipline particolari, non è di regola imposta la forma scritta ad substantiam. Il rilievo della inapplicabilità dell’art.23 del decreto - legge n.66 del 1989 alla [OSCURATO:PERSONA] – conclude il ricorrente – avrebbedovuto essere formulato dalla C orte di appello , a prescindere da un’eccezionedi parte, «integrando, ex art.113 c.p.c., la sintomatica esplicitazione del paradigma “iura novit curia”, riservato all’esclusivo esercizio della funzione giurisdizionale» e non soggetto ad alcuna preclusione(p.8 del ricorso). 2.1.Il motivo è inammissibile. 2.1.a. Il giudice di prime cure aveva emesso due statuizioni distinte. Con la prima aveva rigettato la domanda principale,escludendo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] vantasse un credito di natura contrattuale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e che potesse quindi chiedere giudizialmentel’ adempimento della correlativa obbligazione, stante la nullità (e la conseguente inefficacia ) del contratto di prestazione d’opera professionale. Con la secondastatuizione aveva parzialmente accolto la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta dal professionista in via subordinata, con riguardo alle sole prestazioni collocate,sulla base di un accertamento di fatto, in un periodo temporale (l’anno 1988) P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. anteriore alla data di entrata in vigore dell’art.23 del decreto-legge n. 66 del 1989, rigettandola in relazione alle prestazioni ricadenti, in base al medesimo accertamento di fatto, nel periodo successivo atale data. Con questa seconda statuizione , d unque, il Tribunale aveva riconosciutoal professionista il diritto ad ottenere dall’ente l’indennizzo peringiustificato arricchimento ( proiettato sul piano processuale nella proponibilità dell’azione ex art.2041 c.c.) con riguardo alle prestazioni effettuate prima del 2 marzo 1989 (data di entrata in vigore del decreto-leggen.66 del 1989) mentre aveva ritenuto insussistente tale diritto (in ragione dell’improponibilitàdella relativa azione, ex art.2042 c.c., stante il diverso rimedio dell’azione contrattuale verso gli amministratorie i funzionari che avevano stipulato il contratto invalido) con riguardo alle prestazionieffettuate dopo la predetta data . 2.1.b.L’accertamento dell’inesistenza del diritto all’indennizzo per ingiustificato arricchimento, in ordine al periodo successivoal 2 marzo 1989 – analogamente all’accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione contrattuale della pubblica amministrazione per nullità del negozio concluso inter partes – avrebbe dovuto essere impugnatodal ricorrente, ove avesse avuto interesse alla riforma di tali statuizioni, in quanto totalmente soccombente sull a domanda principale e parzialmentesoccombente sul la domanda subordinata . Invece,l’azienda convenuta era legittimata ad impugnare il capo di pronunciareso sulla domanda subordinata con cui era stato accertato il diritto del professionista all’indennizzo per ingiustificato arricchimentocon riguardo alle prestazion i anteriori al 2 marzo 1989. Mentrel’azienda convenuta h a esercitato il diritto all’impugnazione , censurando in appello il presupposto di fatto di tale accertamento (e cioè la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente reso P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. prestazioniprofessionali in tale periodo temporale), al contrario l’attore non ha gravato i capi di pronunciadella sentenza di primo grado che lo avevanovisto soccombente. Èsceso pertanto il giudicato sia sull’accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione contrattuale de lla azienda municipalizzata ; sia sull’accertamento dell’inesistenza del diritto del professionista medesimo ad ottenere dall’azienda l’indennizzo per ingiustificato arricchimento con riguardo alle prestazionisvolte dopo il 2 marzo 1989. 2.1.c. Ne consegue, per un verso, che non assume rilievo, in questa sede, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 9 agosto 2018 n. 20684, in ordine all’esclusione della necessità della forma scritta con riguardo ai contratti conclu si dalle aziende municipalizzate, in quanto l’accertamento della nullità del contratto s tipulato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per difetto di forma è ormai incontrovertibile; per altro verso, che neppure può validamente essere postala questione se l’art.23 del decreto - legge 2 marzo 1989, n.66 , convertito dalla legge 24 aprile 1989, n.144 ( nell a formulazione di questa norma – successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 267 del 2000 – applicabile ratione temporis ) costituis se una regola eccezionale applicabile alle sole fattispecie da essa contemplate (e , dunque, con portata circoscritta ai contratti invalidi stipulati dalle Province, dai Comuni e dalle Comunità montane) oppure costituis se espressione di una regola generale est en s ibile anche alle altre amministrazioni e alle stesse aziende autonome c he esercitavano attività imprenditoriale in una situazione di autonomia gestionale ed organizzativa rispettoagli enti di riferimento . Tale questione, sulla quale già aveva statuito il giudice di prime cure (che, diversamente da quantosostenuto dal ricorrente, non aveva P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. omesso di valutarla ma l’aveva risolta positivamente, limitando la proponibilità dell’actio de in rem verso alle prestazioni di cui aveva accertato il compimento prima dell’entrata in vigore della norma), avrebbedovuto essere posta dal ricorrente gravando, con l’appello, la relativa statuizione. In mancanza della proposizione di tale gravame , l’ accertamento della non proponibilità di tale azione (in ragione della possibilità di esperire il diverso rimedio di cui al decreto-legge n. 66 del 1989) deve ritenersi passato in giudicato, sicché neppure assume rilevanza, in questa sede , il richiamo del ricorrente al pr incipio enunciato dalla Sezione lavoro di questa Corte con la sentenza4 marzo 2021, n. 6086. Diversamente da quanto sostenuto dal ri corrente e dallo stesso Procuratore G enerale, non viene , infatti , in considerazione il potere - dovere del giudice di individuare, attraversol’attività interpretativa, la norma di diritto da applicare per decidere la controversia (ai sensi dell’art.113 c.p.c.), ma il dovere di rilevare l’inammissibilità della delibazionedi una censura indebitamente proposta dalla parte rispetto ad una statuizionead essa sfavorevole, non ritualmente impugnata nei modi e nei termini stabiliti (ai sensi dell’art.324 c.p.c.). D’altra parte, ove effettivamente si potesse rimettere in discussione il giudizio, già compiuto dal T ribunale e non debitamente impugnato in appello , ci r ca la non spettanza dell’indennizzo ex art.2041 c.c. per le prestazioni effettuate dopo il 2 marzo 1989, si dovrebbecoerentemente ritenere, una volta ribaltato tale giudizio, che il predetto indennizzo possa essere pretesonon solo per le prestazioni che il tribunale aveva collocato nel precedente periodo temporale ma anche per quelle successive, aprendo la possibilità ad una riforma in melius della pronuncia di primo grado che, invece, era già P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. incontrovertibilmentepreclusa in seguito al la scadenza dei termini per proporreappello. 2.1.d.In sintesi, dunque, i l primo motivo di ricorso è inammissibile , per essere sceso il giudicato sulla statuizione di non proponibilità, da parte del professionista-attore, dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’azienda-convenuta con riguardo alle prestazionirese nel periodo successivo al 2 marzo 1989 , talché – una volta esclusa, da parte del giudicedel merito, la prova che parte delle prestazionisiano state svolte prima di tale periodo – il ricorrente non può vantare nei confronti dell’ente il diritto al relativo indennizzo. 3. Con il secondo motivo viene den unciata « violazione e falsa applicazione (art.360 n.3 c.p.c.) dell’art. 2041cod. civ., in relazione allanon specifica contestazione delle singole prestazioni rendicontate. Mancato esame di elementi univoci atti a dimostrare la sicura anterioritàal 1989 delle attività di progettazione (Art.360, n.5 c.p.c. ), con derivata omessa applicazione dei principi regolatori della materia in tema di relevatio ab onere probandi». Il ricorrente, dopo avere evidenziato che la sentenza impugnata sarebbe inficiata «oltre che sul piano delle rigorosa valutazione degli atti offerti all a cogn i zione del la Corte, con deri v ata erronea applicazione dei principi regolatori della ripartizione probatoria, segnatamente, sotto il profilo della coerenza logico-argomentativa» (p.9 del ricorso), assume che l’accertamento della circostanza di fatto secondo cui « verosimilmente » tutte le prestazioni professionali sarebbero state effettuate dopo l’entratain vigore del decreto-legge n. 66 del 1989,sarebbe stato effettuato omettendo di considerare , oltre il comportamento processuale della convenuta (che aveva omesso la puntuale e specifica contestazione delle singole prestazioni, «compresa P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. la loro individuale riferibilità temporale»: p.10 del ricorso), principalmente la copiosa documentazioneda lui depositata (parcella, contratti con imprese esecutrici, invito a licitazione privata, atti progettuali, tra cui le tavole riproducenti i rilievi di un fabbricato e la relativa planimetria generale ), da lla quale sarebbe emers a la certa riferibilità delle attività, ed in particolare di quel la preliminare di progettazione, al periodo anteriore all’ entrata in vigore del predetto decreto-legge. 3.1.Anche questo motivo è inammissibile. 3.1.a. In primo luogo, esso difetta di specificità perché, sotto l’equivoca rubrica ricomprende genericamente sia la deduzione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto che quella dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso. Al riguardo va rammentato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificitàed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. (tra le altre, Cass. 22/09/2014, n.19959; Cass. 28/11/2014, n. 25332). 3.1.b.In secondo luogo, ove pure non si voglia tener conto della rilevata equivocità della rubrica e si ritenga di dover qualificare il motivo in base alla sua successiva concreta articolazione, è di tutta evidenza come esso – a parte il marginale riferimento a lla dedotta mancata contestazione della collocazione temporale delle prestazioni professionali: deduzione recisamente smentita dalla circostanza che P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. proprio tale collocazione aveva formato oggetto dell’appello proposto dalla convenuta avverso la pronuncia di primo grado –non si sussuma nell’ipotesi di cui all’art.360 n. 3 ma in quella di cui all’art.360 n. 5 c.p.c., in quanto, al di là della formale evocazione di specifiche norme sostanziali, diretta ( con riferimento all’art.2041 c.c.) o i n diretta (con riferimento all’art.2697 c.c.), in concreto non viene dedotta una violazione di legge(né vie ne lamentato che il giudice del merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risultava gravata secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla distinzione trafatti costitutivi ed eccezioni) , ma viene proposta la doglianza di omesso esame,ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c., con specifico riferimento alla mancata considerazione della documentazione versata in atti. 3.1.c.Tale qualificazione della doglianza proposta ne implica, però, anche l’inammissibilità. Per un verso, infatti, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori precostituiti o costituendi(nella specie, documenti da cui dovrebbe t r arsi la prova dei P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. fatti posti a fondamento della domanda di indennizzo per indebito arricchimento) qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Per altro verso, la denuncia diomessa valutazione dei documenti non si accompagna, nella fattispecie, alla doverosa riproduzione, diretta o indiretta, del lorocontenuto nell’ambito ricorso, sicché questa Corte si trova nell’impossibilità di percepire i termini della doglianza sulla base soltanto del ricorso medesimo, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso: ciò che concreterebbe, non soltanto un’indebita integrazione dell’attività deduttiva di esclusiva spettanza della parte ricorrente in sede di articolazione del motivo, ma anche l’impropria assunzione di una funzione vicaria della parte medesima, tra l’altro senza nessuna certezza di corrispondere alla sua intenzione e con il rischio di travisare la spesdel suo (imprecisato) assunto. In proposito va ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l’esame (in termini: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28184; Cass. 07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017, n.18679). La mancata riproduzione diretta o indiretta del contenuto dei documenti evocati costituisce, pertanto, un’evidente violazione P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’art.366, n.6, c.p.c., cui consegue la sanzione dell’inammissibilità del motivo di ricorso. 3.1.d. N on può sottacersi , infine, che, attraver so le doglianze formulatecon il secondo motivo di ricorso – ed in particolare attraverso la denuncia di mancata valutazione dei documenti prodotti in atti – il ricorrente censura l’ accertamento, compiuto dalla Corte territoriale proprio sulla base di uno di tali documenti (la scrittura privata del 20 aprile 1990, da cui risultava che il progetto a firma dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA] era stato approvato dal c onsiglio di amministrazione dell’azienda nella seduta del 29 dicembre 1989), relativo alla collocazione temporale delle prestazioni professionali nel periodo successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n.66 del 1989; la censura, appuntandosi su un giudizio di fatto, omette di considerare che tanto l’apprezzamento dei fatti quanto quello– ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie (siano esse costituite o costituende) è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 4.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 5.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la rilevata inammissibilità del controricorso. 6.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e della controricorrente , di un ulteriore importo a titolo P.U. 12.12.2022 N. R.G. 17661/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge