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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36623/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 224 legge fall, aggravato ai sensi dell'art. 219, comma primo, legge fall..

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti tramite i rispettivi difensori.

3. È fondato il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti eccepiscono il decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

3.1. Invero: - per il reato di bancarotta semplice, anche tenuto conto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma primo, legge fall., il termine ordinario di prescrizione ex art. 157 cod. pen. è pari ad anni sei, mentre il termine massimo ex art. 161 cod. pen. va determinato in anni sette e mesi sei; - tenuto conto che il reato è stato commesso il 3 marzo 2014, il termine massimo prescrizionale è maturato il 3 settembre 2021, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado (9 settembre 2021); - non risultano sospensioni del termine di prescrizione, neppure la c.d. sospensione Covid, erroneamente computata dal giudice di merito, dato che nel periodo compreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 non è stata fissata udienza né è caduto alcun termine processuale (cfr. Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-02).

3.2. È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).

4. Discende che, in assenza di elementi idonei a consentire una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 224 legge fall, aggravato ai sensi dell'art. 219, comma primo, legge fall.. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti tramite i rispettivi difensori. 3. È fondato il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti eccepiscono il decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado. 3.1. Invero: - per il reato di bancarotta semplice, anche tenuto conto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219, comma primo, legge fall., il termine ordinario di prescrizione ex art. 157 cod. pen. è pari ad anni sei, mentre il termine massimo ex art. 161 cod. pen. va determinato in anni sette e mesi sei; - tenuto conto che il reato è stato commesso il 3 marzo 2014, il termine massimo prescrizionale è maturato il 3 settembre 2021, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado (9 settembre 2021); - non risultano sospensioni del termine di prescrizione, neppure la c.d. sospensione Covid, erroneamente computata dal giudice di merito, dato che nel periodo compreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 non è stata fissata udienza né è caduto alcun termine processuale (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-02). 3.2. È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). 4. Discende che, in assenza di elementi idonei a consentire una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione
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