CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 1992
Cassazione n. 15007/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 4rrabito avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del Tribunale di Campobasso etr-t-t- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 ottobre 2025 il Tribunale di Campobasso, adito quale giudice del riesame, rigettava l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revoca o in subordine gli arresti domiciliari presso la propria abitazione o quella della suocera in sostituzione della custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Campobasso con ordinanza emessa il 22 settembre 2025 per i reati di cui agli artt. 61, n. 11-quater, 81 cod. pen., 73, comma 5, seconda parte, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 8 - esclusi i fatti di cui alle lett. c, e, g, h, q, r - e 9 dell'imputazione provvisoria). 2. Propone ricorso il difensore dell'indagato che si affida a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen.Si osserva, quanto al capo 9, per il quale è stata ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria, che il Tribunale non ha considerato che tale gravità si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni di un teste che ha reso le sommarie informazioni testimoniali in concomitanza con la presentazione della denuncia-querela nei confronti del ricorrente, elemento questo che inficia fortemente la sua attendibilità. Il Tribunale non solo ha ritenuto irrilevante questa circostanza, ma non ha tenuto in considerazione neanche il fatto che, sempre nella stessa giornata, il ricorrente aveva sporto querela nei confronti del dichiarante per i reati di lesioni e minacce. Inoltre, si aggiunge, il Tribunale non ha considerato le obiezioni difensive: della circostanza che l'accusatore del ricorrente, ritenuto essere un assiduo acquirente, avrebbe dovuto spendere circa ventimila euro, cifra, questa, che non era nella sua disponibilità; o il riconoscimento, scarsamente significativo dato che il ricorrente ed il suo accusatore abitano nello stesso stabile o ancora la circostanza che sia stato individuato come un soggetto di etnia rom. Quanto al capo 8, già il giudice per le indagini preliminari ha escluso la gravità indiziaria per ben sei dei diciassette episodi contestati e questo dovrebbe portare a ritenere la sussistenza del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Si osserva che il Tribunale non ha valutato la sussistenza di un pericolo concreto di reiterazione del reato e la specifica e concreta proporzionalità della misura applicata. 2.3 Con il terzo motivo ci si duole del vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura. Il Tribunale ha escluso che nel caso di specie potessero essere concessi in sostituzione gli arresti domiciliari presso abitazione diversa dalla propria (nello specifico quella della suocera che si trova in altro Comune) e anche con il braccialetto elettronico, valorizzando la circostanza che il ricorrente quando ha commesso il fatto fosse in detenzione domiciliare e che se i clienti venissero a conoscenza del luogo in cui è ristretto, finirebbero con il farsi nuovamente vivi. Si censura inoltre l'ordinanza per non aver il Tribunale valutato le condizioni di salute dei familiari conviventi. Si chiede quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 21. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 Inammissibile è il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Va premesso sul punto che l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di misure cautelari personali reputa ammissibile il ricorso per cassazione soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). 1.2 In applicazione dei menzionati principi, alcuna censura può essere mossa al Tribunale del riesame quanto alla lamentata erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento - esclusivamente - al capo 9 dell'imputazione, non avendo la difesa mosso censure per quanto attiene alle cessioni contestate al capo 8, in relazione alle quali già il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto la sussistenza degli indizi di reità in ordine ad alcuni episodi, escludendoli per altri. Il Tribunale si è fatto carico della doglianza, reiterata in questa sede, in ordine al fatto che l'accusatore del ricorrente, proprio il giorno della sua escussione, aveva avuto una lite con l'indagato, il quale a sua volta aveva sporto querela nei suoi confronti, ed ha, con motivazione priva di profili di incoerenza o di incongruità, ma, al contrario, rispondente ai canoni fissati dalla giurisprudenza per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da persona informata sui fatti, ritenuto attendibile e credibile il dichiarante, in ragione dell'analitico e specifico racconto, confortato da una serie di elementi quali il prezzo pagato (coincidente con quello, risultante dalle conversazioni intercettate, praticato nelle cessioni oggetto del delitto contestato al capo 8, su cui non sono state mosse censure); le modalità di cessione (coincidenti con quelle di cui al capo 8); il riconoscimento fotografico. 1.3 A fronte di una motivazione adeguata sugli elementi indiziari, il difensore insiste nel censurare la valutazione di attendibilità del dichiarante, reiterando le medesime doglianze avanzate al giudice di merito, senza validamente confrontarsi 3con la decisione impugnata e senza offrire alcun elemento che smentisca la congruenza logica del percorso argomentativo sviluppato dal giudice di merito, con conseguente inammissibile del motivo di doglianza sul punto. 2. Parimenti inammissibile è il motivo di doglianza relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1 A questo proposito è opportuno precisare che il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere non solo concreto — fondato cioè su elementi reali e non ipotetici — ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum hbertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita ovvero di quelle "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto, che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Tale orientamento non reputa che la valutazione prognostica si estenda alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (ex multis, Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv 282991-01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv 282891-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216 - 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684 - 01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977 - 01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994 - 01). Nell'ambito di questo filone, si è altresì precisato (cfr. Sez. 2, n. 53645 cit.) che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente. 2.2 II giudice della cautela ha ravvisato la sussistenza di un concreto, oltre che attuale, pericolo di reiterazione, osservando che le modalità e circostanze del fatto denotano una certa organizzazione, oltre ad una stabile dedizione del prevenuto allo smercio di stupefacenti, evincibile dalle conversazioni captate, dalla numerosa clientela, dalla praticabilità di uno stesso prezzo, dalla gravità del fatto e dalla non risalenza nel tempo degli episodi. A fronte di questi elementi, nessuna censura può muoversi alla valutazione operata sul punto nell'ordinanza impugnata, che fa corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitàrealizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, cit.). 3. Quanto, infine, al terzo motivo di doglianza, anch'esso risulta inammissibile. 3.1 II difensore lamenta vizio di violazione di motivazione in relazione alla scelta della misura, per non avere il Tribunale in sede di riesame adeguatamente motivato sulla richiesta avanzata dall'indagato di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, presso altra abitazione, nello specifico, quella della suocera, sita in un Comune diverso da quello in cui si sono verificati i fatti, in relazione ad un reato per il quale non opera la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria. 3.2 Occorre sul punto premettere, quanto al tema di scelta delle misure cautelari, che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa di una misura custodiale, sia essa la custodia cautelare in carcere o la misura degli arresti domiciliari, il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive "anche se applicate congiuntamente" (Sez.3, n. 842 del 17/12/2015, dep.12/01/2016, Rv.265964 - 01). Si è altresì affermato, sempre in tema di scelta delle misure cautelari, che, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Calcagno, Rv. 261723. 3.3 Nella specie, l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata quanto alla illustrazione degli elementi indiziari, valorizzati in chiave di valutazione delle esigenze, sulla cui base la misura applicata è stata ritenuta l'unica idonea a fronteggiare le esigenze cautelari e dalla analisi complessiva degli stessi è stata, conseguentemente, tratta la valutazione di adeguatezza del carcere, a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, risultando concreto il pericolo di reiterazione delle condotte criminose quali quella contestata e di inadeguatezza di misure differenti, tenuto altresì conto, nonostante la giovane età, dei precedenti, 5tra cui uno specifico, oltre all'ulteriore circostanza che le condotte sono state poste in essere dall'indagato proprio mentre si trovava in detenzione domiciliare, quale misura alternativa alla custodia in carcere. Tale elemento, ritenuto dirimente dai giudici di merito è stato valorizzato, con motivazione immune da censure, dagli stessi ed è stato posto a fondamento della affermata inaffidabilità del prevenuto, essendosi ritenuto che lo stesso avesse mostrato disinteresse rispetto alla misura premiale concessagli, che, evidentemente, non costituiva un deterrente per lui, osservazione, questa, anch'essa congrua ed immune da vizi logici. A fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica ed in linea con i principi di diritto summenzionati, la parte insiste nella richiesta di sostituzione della misura omettendo di confrontarsi con la commissione del fatto durante la detenzione domiciliare, nonostante tale elemento sia stato, come detto, correttamente e congruamente valorizzato, in uno agli altri precedenti specifici, dal Tribunale nel provvedimento impugnato, quale indice della refrattarietà all'osservanza delle regole. Non confrontandosi in alcun modo con il provvedimento impugnato, che, come visto, è congruamente ed adeguatamente motivato, il proposto ricorso deve ritenersi inammissibile. 4 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate P P.Q.M