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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 03622/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto ha ad oggetto temi non specificamente dedotti con l'atto di appello che si incentrava sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulla pena, non potendo i profili evocati in quella sede solo in funzione della configurabilità dell'ipotesi invocata, essere diversamente valorizzati con il motivo di ricorso in relazione al giudizio di penale responsabilità, ferma restando la complessivamente diversa articolazione del motivo di ricorso rispetto all'impostazione dell'atto di appello; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto ha ad oggetto temi non specificamente dedotti con l'atto di appello che si incentrava sulla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulla pena, non potendo i profili evocati in quella sede solo in funzione della configurabilità dell'ipotesi invocata, essere diversamente valorizzati con il motivo di ricorso in relazione al giudizio di penale responsabilità, ferma restando la complessivamente diversa articolazione del motivo di ricorso rispetto all'impostazione dell'atto di appello; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 03622/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris