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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41369/2021

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 19 ottobre 2018 il Tribunale di Genova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, per i reati ex art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152/2006 (trasporto non autorizzato di rifiuti) e per il reato ex art. 256, comma 2, del d.lgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti), ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152/2006, alla pena di 7 mesi di arresto ed euro 15.000 di ammenda ciascuno.

Con la sentenza del 15 gennaio 2020 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma di quella del Tribunale di Genova, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in euro 12.000 di ammenda ciascuno.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 256, comma 1, e 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, e della motivazione sulla declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello, nel condannare [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe correttamente valutato le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], riportate nel ricorso, dalle quali emergerebbe che il ricorrente non si sarebbe mai interessato delle vicende del cantiere né vi si sarebbe mai recato; non avrebbe valutato le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe affermato di essersi accordato con [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale avrebbe, quindi, erroneamente ritenuto responsabile l'imputato esclusivamente in virtù del proprio ruolo di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonostante i reati contestati prevedano necessariamente una condotta di carattere commissivo.

Non potrebbe neanche essere individuata una responsabilità per culpa in vigilando; non sarebbe stata valutata - ed esclusa la possibilità - che i lavoratori abbiano agito ad insaputa dell'imputato; le risultanze istruttorie non avrebbero provato nessun effettivo concorso nel reato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 530, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione.

Il Tribunale e la Corte di Appello di Genova avrebbero dovuto applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; dalle dichiarazioni del consulente tecnico del Pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA], sulla qualità dei materiali esaminati, emergerebbe la tenuità dell'offesa, la non abitualità del comportamento.

La Corte di cassazione potrebbe rilevare d'ufficio la sussistenza dei requisiti necessari per applicare la causa di non punibilità.

2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla determinazione della pena.

La Corte di Appello, in violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., non avrebbe fornito adeguata motivazione sulla quantificazione della pena inflitta agli imputati, incensurati, determinata in misura grandemente superiore al minimo edittale nonostante la non eccessiva gravità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, relativo all'an della responsabilità, concerne solo la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il motivo, per come formulato, non è manifestamente infondato, contenendo l'indicazione del capo e dei punti della sentenza impugnata, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.

In particolare, con l'appello, riportando la frase dell'esame dell'imputato in processo connesso [OSCURATO:PERSONA], si contestò che l'accordo per lo scarico illecito dei rifiuti fosse stato preso con entrambi gli imputati, avendo il dichiarante fatto riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha ribadito la tesi dell'accordo con gli imputati, senza rispondere al motivo di appello, indicando quali fossero gli elementi di prova dell'accordo rispetto a quanto specificamente contestato.

1.2. Deve però prendersi atto del decorso del termine di prescrizione al 31 agosto 2020.

La sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.

Va ricordato (cfr. Sez. 3, n. 35180 del 23/05/2017, Natale, in motivazione) che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. 1.3.

Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento del motivo di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove.

2. Sono invece inammissibili gli altri due motivi del ricorso, relativi a tal punto solo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il secondo motivo è inammissibile poiché il ricorrente invoca per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non richiesta con l'appello. 2,1.1.

Va ribadito il principio, che si fonda sulla motivazione delle Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di merito, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 27278901, relativa a sentenza di appello; nello stesso senso Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913, relativa a sentenza di primo grado non appellabile).

2.1.2. I primi due motivi di appello riguardavano l'an della responsabilità; il terzo concerneva la pena, senza alcun riferimento all'art. 131-bis cod. pen.

Dunque, non risulta dalla sentenza impugnata né dal testo del ricorso che sia stata chiesta l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con i motivi di appello.

La sentenza impugnata è stata emessa il 2 aprile 2015 dopo l'entrata in vigore dell'art. 131- bis cod. pen. 2.2.

Il secondo motivo è .manifestamente infondato.

2.2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nel caso in cui sia irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Inoltre, il criterio di determinazione è desumibile anche dal testo della sentenza e non solo nella parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

In tal caso, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. 2,2.2.

Tenuto conto che la pena inflitta, per l'oscillazione tra duemilaseicento euro a ventiseimila euro di ammenda, è inferiore al medio edittale, la motivazione della pena, fondata sulla non eccessiva gravità dei fatti e sull'incensuratezza del ricorrente è del tutto immune da vizi, perché richiama ed applica esplicitamente i parametri ex art. 133 cod. pen. 2.3.

Pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i reati sono estinti per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 19 ottobre 2018 il Tribunale di Genova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, per i reati ex art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152/2006 (trasporto non autorizzato di rifiuti) e per il reato ex art. 256, comma 2, del d.lgs. 152/2006 (abbandono di rifiuti), ritenuta la continuazione e più grave il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152/2006, alla pena di 7 mesi di arresto ed euro 15.000 di ammenda ciascuno. Con la sentenza del 15 gennaio 2020 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma di quella del Tribunale di Genova, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in euro 12.000 di ammenda ciascuno. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 256, comma 1, e 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, e della motivazione sulla declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello, nel condannare [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe correttamente valutato le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], riportate nel ricorso, dalle quali emergerebbe che il ricorrente non si sarebbe mai interessato delle vicende del cantiere né vi si sarebbe mai recato; non avrebbe valutato le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe affermato di essersi accordato con [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale avrebbe, quindi, erroneamente ritenuto responsabile l'imputato esclusivamente in virtù del proprio ruolo di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonostante i reati contestati prevedano necessariamente una condotta di carattere commissivo. Non potrebbe neanche essere individuata una responsabilità per culpa in vigilando; non sarebbe stata valutata - ed esclusa la possibilità - che i lavoratori abbiano agito ad insaputa dell'imputato; le risultanze istruttorie non avrebbero provato nessun effettivo concorso nel reato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 530, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione. Il Tribunale e la Corte di Appello di Genova avrebbero dovuto applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; dalle dichiarazioni del consulente tecnico del Pubblico ministero [OSCURATO:PERSONA], sulla qualità dei materiali esaminati, emergerebbe la tenuità dell'offesa, la non abitualità del comportamento. La Corte di cassazione potrebbe rilevare d'ufficio la sussistenza dei requisiti necessari per applicare la causa di non punibilità. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla determinazione della pena. La Corte di Appello, in violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., non avrebbe fornito adeguata motivazione sulla quantificazione della pena inflitta agli imputati, incensurati, determinata in misura grandemente superiore al minimo edittale nonostante la non eccessiva gravità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, relativo all'an della responsabilità, concerne solo la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il motivo, per come formulato, non è manifestamente infondato, contenendo l'indicazione del capo e dei punti della sentenza impugnata, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. In particolare, con l'appello, riportando la frase dell'esame dell'imputato in processo connesso [OSCURATO:PERSONA], si contestò che l'accordo per lo scarico illecito dei rifiuti fosse stato preso con entrambi gli imputati, avendo il dichiarante fatto riferimento al solo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ribadito la tesi dell'accordo con gli imputati, senza rispondere al motivo di appello, indicando quali fossero gli elementi di prova dell'accordo rispetto a quanto specificamente contestato. 1.2. Deve però prendersi atto del decorso del termine di prescrizione al 31 agosto 2020. La sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. Va ricordato (cfr. Sez. 3, n. 35180 del 23/05/2017, Natale, in motivazione) che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. 1.3. Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento del motivo di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove. 2. Sono invece inammissibili gli altri due motivi del ricorso, relativi a tal punto solo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il secondo motivo è inammissibile poiché il ricorrente invoca per la prima volta in sede di legittimità l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non richiesta con l'appello. 2,1.1. Va ribadito il principio, che si fonda sulla motivazione delle Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, per cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di merito, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 27278901, relativa a sentenza di appello; nello stesso senso Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913, relativa a sentenza di primo grado non appellabile). 2.1.2. I primi due motivi di appello riguardavano l'an della responsabilità; il terzo concerneva la pena, senza alcun riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Dunque, non risulta dalla sentenza impugnata né dal testo del ricorso che sia stata chiesta l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con i motivi di appello. La sentenza impugnata è stata emessa il 2 aprile 2015 dopo l'entrata in vigore dell'art. 131- bis cod. pen. 2.2. Il secondo motivo è .manifestamente infondato. 2.2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nel caso in cui sia irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza, alla congruità, alla non eccessività, all'equità e simili della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Inoltre, il criterio di determinazione è desumibile anche dal testo della sentenza e non solo nella parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). In tal caso, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. 2,2.2. Tenuto conto che la pena inflitta, per l'oscillazione tra duemilaseicento euro a ventiseimila euro di ammenda, è inferiore al medio edittale, la motivazione della pena, fondata sulla non eccessiva gravità dei fatti e sull'incensuratezza del ricorrente è del tutto immune da vizi, perché richiama ed applica esplicitamente i parametri ex art. 133 cod. pen. 2.3. Pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i reati sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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